Corte costituzionale
Sentenza n. 169/2017
Corte cost., sent. 12 luglio 2017, n. 169
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 169/2017
- Data di deposito
- 12 luglio 2017
- Data di decisione
- 21 marzo 2017
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Aldo Carosi
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:169
Norme oggetto del giudizio
- art. 9-bis, decreto-legge n. 78 del 19 giugno 2015
- art. 9-ter, comma 1, lett. a), decreto-legge n. 78 del 19 giugno 2015
- art. 9-ter, comma 1, lett. b), decreto-legge n. 78 del 19 giugno 2015
- art. 9-ter, comma 2, decreto-legge n. 78 del 19 giugno 2015
- art. 9-ter, comma 3, decreto-legge n. 78 del 19 giugno 2015
- art. 9-ter, comma 4, decreto-legge n. 78 del 19 giugno 2015
- art. 9-ter, comma 5, decreto-legge n. 78 del 19 giugno 2015
- art. 9-ter, comma 8, decreto-legge n. 78 del 19 giugno 2015
- art. 9-ter, comma 9, decreto-legge n. 78 del 19 giugno 2015
- art. 9-quater, comma 1, decreto-legge n. 78 del 19 giugno 2015
- art. 9-quater, comma 2, decreto-legge n. 78 del 19 giugno 2015
- art. 9-quater, comma 4, decreto-legge n. 78 del 19 giugno 2015
- art. 9-quater, comma 5, decreto-legge n. 78 del 19 giugno 2015
- art. 9-quater, comma 6, decreto-legge n. 78 del 19 giugno 2015
- art. 9-quater, comma 7, decreto-legge n. 78 del 19 giugno 2015
- art. 9-septies, comma 1, decreto-legge n. 78 del 19 giugno 2015
- art. 9-septies, comma 2, decreto-legge n. 78 del 19 giugno 2015
- legge n. 125 del 6 agosto 2015
Parametri
- art. 5, Costituzione
- art. 117, comma 4, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 1, comma 398, lett. c), legge n. 190 del 23 dicembre 2014
- art. 3, Costituzione
- art. 32, Costituzione
- art. 77, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 77, comma 2, Costituzione
- art. 117, comma 2, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 120, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. m), Costituzione
- art. 8, legge n. 42 del 5 maggio 2009
Massime
Massima n. 42041
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per intervenuta acquiescenza, nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9-bis; 9-ter, commi 1, lett. a) e b), 2, 3, 4, 5, 8 e 9; 9-quater, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7; e 9-septies, commi 1 e 2, del d.l. n. 78 del 2015, come convertito, attuativi dell'intesa del 2 luglio 2015 raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regioni. Fermo restando che l'intesa si è perfezionata in modo corretto, indipendentemente dalle controverse modalità di partecipazione delle Regioni ricorrenti, l'istituto dell'acquiescenza non è applicabile nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale. ( Precedenti citati: sentenze n. 231 del 2016, n. 215 del 2015, n. 124 del 2015, n. 139 del 2013, n. 71 del 2012 e n. 187 del 2011 ).
Massima n. 42042
Sono dichiarate inammissibili, per genericità della motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 5, 117, quarto comma, 118 e 119 Cost. - degli artt. 9-bis; 9-ter, commi l, lett. a) e b), 2, 3, 4, 5, 8 e 9; 9-quater, commi l, 2, 4, 5, 6 e 7; 9-septies, commi l e 2, del d.l. n. 78 del 2015, conv., con modif., nella legge n. 125 del 2015, che dettano norme per il contenimento della spesa sanitaria. Le questioni proposte non sviluppano alcuna autonoma argomentazione a sostegno dell'evocazione di tali parametri, limitandosi a richiamarli e svolgendo in proposito riferimenti assolutamente generici. ( Precedente citato: sentenza n. 141 del 2016 ).
Massima n. 42043
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Liguria in riferimento agli artt. 118 e 119 Cost., nonché in relazione all'art. 1, comma 398, lett. c), della legge n. 190 del 2014 - dell'art. 9-septies, commi 1 e 2, del d.l. n. 78 del 2015, conv., con modif., nella legge n. 125 del 2015, che, al fine di ridurre la spesa sanitaria, dispongono l'applicazione di "tagli" lineari di spesa. La violazione del primo parametro non è motivata, mentre l'evocazione della indicata disposizione statale, seppure formulata come richiamo a parametro interposto, risulta nella sostanza una censura diretta a tale norma e, in quanto tale, è tardiva.
Massima n. 42044
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per difetto di motivazione sulla ridondanza dell'asserita lesione dei parametri degli artt. 3, 5, 32, 77 e 97 Cost. sulle competenze regionali - nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9-bis; 9-ter, commi 1, lett. a) e b), 2, 3, 4, 5, 8 e 9; 9-quater, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7; e 9-septies, commi 1 e 2, del d.l. n. 78 del 2015, come convertito. La pretesa compressione delle attribuzioni delle Regioni Veneto e Liguria ricorrenti, come in astratto formulata, risulta correttamente prospettata, in quanto le censure collegano eziologicamente le doglianze, formulate in riferimento a parametri estranei al Titolo V della Costituzione, alle pretese lesioni alla propria autonomia. Secondo costante giurisprudenza costituzionale, le Regioni possono impugnare disposizioni di legge statale facendo valere esclusivamente i profili attinenti al riparto delle competenze, con l'unica eccezione per le questioni che, pur riferite a diversi parametri costituzionali, tuttavia "ridondano" in lesione delle attribuzioni regionali, quando, nel prospettare l'influenza delle asserite violazioni su tale riparto, la ricorrente abbia indicato le specifiche competenze ritenute lese e le ragioni dell'asserito effetto pregiudizievole. ( Precedente citato: sentenza n. 178 del 2012 ).
Massima n. 42045
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9-bis; 9-ter, commi 1, lett. a) e b), 2, 3, 4, 5, 8 e 9; 9-quater, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7; e 9-septies, commi 1 e 2, del d.l. n. 78 del 2015, come convertito, deve essere preliminarmente esaminata la questione dell'art. 9-septies, commi 1 e 2, proposta dalla Regione Liguria in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost. Tale questione presenta infatti pregiudizialità logico-giuridica, giacché investe il corretto esercizio della funzione normativa primaria, cosicché la sua eventuale fondatezza eliderebbe in radice il contenuto precettivo delle norme impugnate, determinando l'assorbimento delle questioni sollevate in riferimento ad altri parametri costituzionali. ( Precedenti citati: sentenze n. 154 del 2015, n. 220 del 2013, n. 162 del 2012, n. 80 del 2012, n. 93 del 2011 e n. 293 del 2010 ).
Massima n. 42046
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Liguria in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost. - dell'art. 9-septies, commi 1 e 2, del d.l. n. 78 del 2015, conv., con mod., nella legge n. 125 del 2015, che, al fine di ridurre la spesa sanitaria, stabilisce, a partire dall'esercizio in corso, in una misura fissa e in via definitiva, l'applicazione di un "taglio" lineare. Non sussiste la lamentata disomogeneità tra la norma impugnata e il contenuto originario del decreto-legge, vista la comune "natura finanziaria" delle disposizioni contenute in esso e nella legge di conversione. Né la modifica, a seguito del maxi-emendamento, del titolo del decreto-legge, lede il parametro evocato sotto il profilo della necessaria omogeneità del contenuto del medesimo decreto, costituendo una semplice specificazione dell'oggetto del provvedimento di urgenza. Infatti nella "materia di enti territoriali" (locuzione contenuta nella prima formulazione) rientrano in astratto anche le questioni afferenti alle spese del servizio sanitario nazionale, che - oltretutto - costituiscono parte maggioritaria del bilancio delle Regioni. Secondo la giurisprudenza costituzionale, la violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost. si ravvisa in caso di evidente o manifesta mancanza di ogni nesso di interrelazione tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell'originario decreto-legge. Pertanto, il difetto di omogeneità si manifesta solo quando le disposizioni aggiunte siano totalmente "estranee" o addirittura "intruse", cioè tali da interrompere, in parte qua , ogni correlazione tra il decreto-legge e la legge di conversione. ( Precedenti citati: sentenze n. 145 del 2015, n. 251 del 2014, n. 32 del 2014 e n. 22 del 2012).
Massima n. 42047
È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3, 32, 97, 117, secondo e terzo comma, Cost., nonché al principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost. - dell'art. 9-ter, commi l, lett. a) e b), 2, 3, 4, 5, 8 e 9 del d.l. n. 78 del 2015, conv., con mod., nella legge n. 125 del 2015, che, al fine del contenimento della spesa sanitaria, stabilisce che gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti in essere. La rinegoziazione prevista dalla norma impugnata non è né rigida, né tassativa, affidando al committente pubblico diverse alternative, atteso che l'alterazione dell'originario sinallagma non viene automaticamente determinata, ma esige un esplicito consenso di entrambe le parti, bilanciando, secondo modalità non implausibili, la loro autonomia contrattuale, l'esigenza di continuità dei servizi sanitari e la salvaguardia degli interessi finanziari del coordinamento della finanza pubblica. Essa va dunque interpretata nel senso del conferimento di una facoltà al committente, da inquadrarsi in un piano globale di risparmio che obbliga l'ente pubblico ad istruire e motivare la scelta più conveniente tra le diverse opzioni consentite dal legislatore. Così interpretata, la norma pone un obiettivo di carattere macroeconomico alla spesa regionale temporalmente limitato, lasciando sufficienti alternative alla Regione per realizzarlo, senza assumere un grado di dettaglio incompatibile con il carattere concorrente della potestà legislativa.
Massima n. 42048
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Veneto in riferimento al principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost., dell'art. 9-bis del d.l. n. 78 del 2015, conv., con modif., nella legge n. 125 del 2015, che, in attuazione delle intese sancite dalla Conferenza Stato-Regioni in data 26 febbraio 2015 e 2 luglio 2015, prevede l'applicazione degli artt. 9-ter a 9-octies, contenenti misure per la riduzione della spesa sanitaria. La resistente si basa sull'assunto secondo cui il "taglio" al SSN per il 2015 sarebbe stato di fatto imposto alle Regioni, altrimenti esposte al rischio di subirlo secondo le determinazioni unilaterali dello Stato, come previsto dall'art. 46, comma 6, del d.l. n. 66 del 2014, così come modificato dall'art. 1, comma 398, lett. c), della legge n. 190 del 2014. Poiché sono già state respinte le impugnative regionali rivolte contro quest'ultima norma ed il relativo meccanismo, esse non possono più venire in considerazione come eventualità idonee a determinare una lesione dei parametri evocati, con la conseguenza che l'intesa non può ritenersi frutto di illegittima costrizione. ( Precedente citato: sentenza n. 65 del 2016 ).
Massima n. 42049
È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3, 32, 97, 117, secondo e terzo comma, Cost. nonché al principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost. - dell'art. 9-quater, commi 1, 2, 4, 5 e 6, del d.l. n. 78 del 2015, conv., con modif., nella legge n. 125 del 2015, che rispettivamente prevedono che con d.m., previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, siano individuate le condizioni di erogabilità e le indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, per cui quelle erogate al di fuori delle condizioni previste siano a totale carico dell'assistito, e che gli enti del SSN assicurano che le prestazioni erogate siano conformi alle indicazioni del suddetto decreto, nonché l'applicazione di sanzioni e responsabilità nei confronti del medico prescrittore e del direttore generale. Le disposizioni impugnate non pregiudicano la prerogativa del medico prescrittore di operare secondo "scienza e coscienza", dovendo essere intese come un invito a rendere trasparente, ragionevole ed informata la consentita facoltà di discostarsi dalle indicazioni del decreto ministeriale. Ciò comporta che la vigilanza e l'eventuale comminazione di sanzioni - quali la riduzione del trattamento economico accessorio, rigorosamente riferita a fattispecie di grave scostamento dalle evidenze scientifiche in materia - non possano essere ispirate ad una mera ratio di deterrenza verso il proliferare della spesa sanitaria, ma siano, al contrario, dirette alla tutela del paziente e del servizio, così da intercettare eventuali gravi scostamenti dalla fisiologia della pratica medica, diretti a soddisfare unicamente gli interessi economici dei soggetti coinvolti nell'industria farmaceutica e nella produzione dei servizi sanitari o comunque altri interessi, ulteriori e confliggenti con l'efficace ed efficiente gestione della sanità. ( Precedente citato: sentenza n. 279 del 2016 ). Il "carattere personalistico" delle cure sanitarie impone che la discrezionalità legislativa trovi il suo limite nelle acquisizioni scientifiche e sperimentali, che sono in continua evoluzione e sulle quali si fonda l'arte medica: sicché, in materia di pratica terapeutica, la regola di fondo deve essere la autonomia e la responsabilità del medico, che, con il consenso del paziente, opera le necessarie scelte professionali. La previsione legislativa non può dunque precludere al medico la possibilità di valutare, sulla base delle più aggiornate e accreditate conoscenze tecnico-scientifiche, il singolo caso sottoposto alle sue cure, individuando di volta in volta la terapia ritenuta più idonea ad assicurare la tutela della salute del paziente. Stabilire il confine fra terapie ammesse e terapie non ammesse, sulla base delle acquisizioni scientifiche e sperimentali, è determinazione che investe direttamente e necessariamente i principi fondamentali della materia, collocandosi all'incrocio fra due diritti fondamentali della persona malata: quello ad essere curato efficacemente, secondo i canoni della scienza e dell'arte medica; e quello ad essere rispettato come persona, e in particolare nella propria integrità fisica e psichica. ( Precedenti citati: sentenze n. 151 del 2009, n. 338 del 2003 e n. 282 del 2002 ).
Massima n. 42050
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalle Regioni Veneto e Liguria in riferimento agli artt. 3, 32, 97, 117, secondo e terzo comma, e 119, nonché al principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost. - dell'art. 9-septies, commi 1 e 2, del d.l. n. 78 del 2015, conv., con modif., nella legge n. 125 del 2015, che, al fine di ridurre la spesa sanitaria, stabilisce l'applicazione di un "taglio" lineare. L'indicata riduzione si è svolta - nonostante la mancanza di una esplicita previsione di un termine finale - secondo un orizzonte triennale, nell'ambito del quale sono state poi apportate alcune correzioni - che non comportano alcuna lesione degli impegni già assunti, poiché consentono una pluralità di soluzioni per l'amministrazione interessata alla loro attuazione - assicurando nel breve periodo il concorso delle Regioni alla risoluzione di una grave situazione di emergenza economica del Paese; né è stata data prova della pretesa compressione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) quali prestazioni sanitarie indefettibili. Nondimeno, deve essere rinnovato al legislatore l'invito a corredare le iniziative legislative incidenti sull'erogazione delle prestazioni sociali di rango primario con un'appropriata istruttoria finanziaria, soprattutto al fine di definire in modo appropriato il quadro delle relazioni finanziarie tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali. ( Precedenti citati: sentenze n. 154 del 2017 ). La prova della lesione delle prerogative regionali, dipendente dalla riduzione di risorse destinate ai livelli essenziali delle prestazioni, non può consistere in un'apodittica doglianza, ma deve essere sorretta da elementi obiettivi. ( Precedenti citati: sentenze n. 205 del 2016, n. 151 del 2016, n. 127 del 2016, n. 65 del 2016, n. 89 del 2015 e n. 26 del 2014 ). La programmazione e la proporzionalità tra risorse assegnate e funzioni esercitate sono intrinseche componenti del principio del buon andamento.
Massima n. 42051
La perdurante inattuazione della legge n. 42 del 2009 - sotto il profilo della definizione del regime dei costi e dei fabbisogni standard sanitari, che dovrebbe assicurare la precisa delimitazione finanziaria dei LEA rispetto alle altre spese sanitarie - tuttora non consente l'integrale applicazione degli strumenti di finanziamento delle funzioni regionali previste dall'art. 119 Cost., con possibile violazione degli artt. 32 e 117, secondo comma, lett. m), Cost., nei casi in cui eventuali disposizioni di legge trasferiscano "a cascata", attraverso i diversi livelli di governo territoriale, gli effetti delle riduzioni finanziarie sulle prestazioni sanitarie costituzionalmente necessarie. La determinazione dei LEA è un obbligo del legislatore statale, ma la sua proiezione in termini di fabbisogno regionale coinvolge necessariamente le Regioni, per cui la fisiologica dialettica tra questi soggetti deve essere improntata alla leale collaborazione. Da ciò consegue che la separazione e l'evidenziazione dei costi dei LEA devono essere simmetricamente attuate, oltre che nel bilancio dello Stato, anche nei bilanci regionali ed in quelli delle aziende erogatrici. Inoltre, ferma restando la discrezionalità politica del legislatore nella determinazione - secondo canoni di ragionevolezza - di tali livelli, una volta che questi siano stati correttamente individuati non è possibile limitarne concretamente l'erogazione attraverso indifferenziate riduzioni della spesa pubblica. In definitiva - in attesa di una piena definizione dei fabbisogni LEA - misure più calibrate e più stabili di quelle fino ad oggi assunte sono utili per la riqualificazione di un servizio fondamentale per la collettività come quello sanitario, considerato che la programmazione e la proporzionalità tra risorse assegnate e funzioni esercitate sono intrinseche componenti del principio del buon andamento. ( Precedenti citati: sentenze n. 275 del 2016, n. 10 del 2016, n. 188 del 2015, n. 273 del 2013 e n. 36 del 2004 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;
riuniti i giudizi,
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9-bis; 9-ter, commi l, lettere a) e b), 2, 3, 4, 5, 8 e 9; 9-quater, commi l, 2, 4, 5, 6 e 7; 9-septies, commi l e 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, promosse, in riferimento agli artt. 5, 117, quarto comma, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9-septies, commi 1 e 2, del d.l. n. 78 del 2015, come convertito, promosse, in riferimento agli artt. 118 e 119 Cost., nonché in relazione all'art. 1, comma 398, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», dalla Regione Liguria con il ricorso indicato in epigrafe;
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9-bis del d.l. n. 78 del 2015, come convertito, promossa in riferimento al principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost., dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;
4) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9-ter, commi l, lettere a) e b), 2, 3, 4, 5, 8 e 9 del d.l. n. 78 del 2015, come convertito, promossa in riferimento agli artt. 3, 32, 97, 117, secondo e terzo comma, Cost. nonché al principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost., dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;
5) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9-quater, commi 1, 2, 4, 5 e 6, del d.l. n. 78 del 2015, come convertito, promossa, in riferimento agli artt. 3, 32, 97, 117, secondo e terzo comma, Cost. nonché al principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost., dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;
6) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9-septies, commi 1 e 2, del d.l. n. 78 del 2015, come convertito, promossa, in riferimento all'art. 77 Cost., dalla Regione Liguria con il ricorso indicato in epigrafe;
7) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9-septies, commi 1 e 2, del d.l. n. 78 del 2015, come convertito, promosse, in riferimento agli artt. 3, 32, 97, 117, secondo e terzo comma, e 119, nonché al principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost., dalle Regioni Veneto e Liguria con i ricorsi indicati in epigrafe;
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Aldo CAROSI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 luglio 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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