Corte costituzionale
Ordinanza n. 280/2017
Corte cost., ord. 21 dicembre 2017, n. 280
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 280/2017
- Data di deposito
- 21 dicembre 2017
- Data di decisione
- 12 dicembre 2017
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Marta Cartabia
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:280
Parametri
Massime
Massima n. 39744
Sono dichiarati inammissibili - per carenze degli atti introduttivi - i conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato promossi da Adriana Eden Susanna Galgano e altri (nella qualità di elettori, soggetti politici e parlamentari), da Simone Valente (nella qualità di elettore, soggetto politico, parlamentare e rappresentante dei parlamentari del gruppo parlamentare MoVimento 5 stelle della Camera dei deputati) e da Giovanni Endrizzi e Simone Valente (nella qualità di elettori, soggetti politici, parlamentari e di Presidente e di Vicepresidente vicario dei rispettivi gruppi parlamentari MoVimento 5 stelle della Camera e del Senato) nei confronti delle Camere parlamentari e "ove occorra" del Governo, per denunciata inosservanza delle regole sul procedimento legislativo (anche attraverso la posizione e l'ammissione della questione di fiducia su leggi elettorali) e coartazione della sovranità popolare, in violazione degli artt. 1, 48, 51, 64, 67, 70, 72 e 94 Cost., nell'approvazione della legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum) nonché della proposta di legge Atto Camera n. 2352 e del disegno di legge Atto Senato n. 2941 (dai quali è derivata, successivamente alla proposizione dei ricorsi, la legge n. 165 del 2017, c.d. Rosatellum). Nei tre ricorsi non sono individuati in modo chiaro e univoco i poteri ricorrenti, le competenze costituzionali menomate e l'oggetto della pretesa. In particolare, non si comprende in quale veste si presentino le persone fisiche ricorrenti (come parlamentari singoli o rappresentanti del proprio gruppo, cittadini elettori oppure soggetti politici) e l'indeterminatezza della qualifica soggettiva - aggravata, in due ricorsi, dall'omessa indicazione delle modalità con le quali i gruppi parlamentari avrebbero deliberato di proporre conflitto - si riflette in una altrettanto indefinita enunciazione delle sfere di attribuzioni costituzionali a difesa delle quali la Corte costituzionale sarebbe chiamata a intervenire. Incertezze e ambiguità sono presenti, altresì, nell'individuazione delle censure, in quanto i due ricorsi volti all'annullamento della legge n. 52 del 2015 per un verso lamentano (oltre a vizi di formazione) non meglio definiti vizi sostanziali di incostituzionalità della legge stessa, senza dimostrare la loro ridondanza sulla sfera di attribuzioni costituzionali dei ricorrenti, e per altro verso non permettono di comprendere con chiarezza di quali atti o comportamenti i ricorrenti si dolgano; mentre il ricorso che contesta la posizione da parte del Governo e l'ammissione da parte di entrambe le presidenze delle Camere delle questioni di fiducia su entrambe le leggi elettorali rivolge alla Corte richieste difficilmente comprensibili (riportare la situazione parlamentare a data anteriore alla posizione della prima questione di fiducia sulla legge n. 165 del 2017 e contemporaneamente annullare la legge n. 52 del 2015) e appunta censure di illegittimità costituzionale anche al contenuto della legge n. 165 del 2017, senza la necessaria dimostrazione della ridondanza di tali vizi sulle attribuzioni costituzionali dei ricorrenti. ( Precedenti citati: sentenza n. 15 del 2002; ordinanza n. 69 del 2006). Per costante giurisprudenza costituzionale, ai fini della ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, non è sufficiente che sia lamentata la lesione di plurimi parametri costituzionali da parte degli atti impugnati, ma occorre che il ricorrente abbia cura di motivare la ridondanza delle asserite lesioni sulla propria sfera di attribuzioni costituzionali, a difesa della quale la Corte costituzionale è chiamata a pronunciarsi. ( Precedente citato: sentenza n. 262 del 2017 ) .
Massima n. 39745
Ritenuti inammissibili - per carenza di individuazione chiara e univoca dei poteri ricorrenti, delle competenze costituzionali menomate e delle censure - i ricorsi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promossi da Adriana Eden Susanna Galgano e altri, da Simone Valente e da Giovanni Endrizzi e Simone Valente, nei confronti delle Camere parlamentari e "ove occorra" del Governo", resta assorbito l'esame di ogni altro profilo e requisito.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara inammissibili i conflitti di attribuzione indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Marta CARTABIA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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