Corte costituzionale

Sentenza n. 276/2016

Corte cost., sent. 16 dicembre 2016, n. 276

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
276/2016
Data di deposito
16 dicembre 2016
Data di decisione
5 ottobre 2016
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Daria de Pretis
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2016:276

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, comma 1, decreto legislativo n. 235 del 31 dicembre 2012
  • art. 11, comma 1, lett. a), decreto legislativo n. 235 del 31 dicembre 2012
  • art. 7, comma 1, lett. c), decreto legislativo n. 235 del 31 dicembre 2012
  • art. 8, comma 1, lett. a), decreto legislativo n. 235 del 31 dicembre 2012
  • art. 1, comma 1, lett. b), decreto legislativo n. 235 del 31 dicembre 2012

Parametri

Massime

Massima n. 39470

È dichiarato inammissibile l'atto di costituzione del Movimento difesa del cittadino e di A. L. nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Tribunale di Napoli avverso gli artt. 8, comma 1, e 11, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235 del 2012 (c.d. "legge Severino"). Tali soggetti non sono legittimati a costituirsi nel giudizio incidentale come parti del giudizio a quo, poiché il loro intervento nel processo principale è stato dichiarato inammissibile con l'ordinanza di rimessione. In base agli artt. 25 della legge n. 87 del 1953 e 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale possono costituirsi i soggetti che erano parti del giudizio a quo al momento dell'ordinanza di rimessione. ( Precedenti citati: sentenze n. 223 del 2012 e n. 356 del 1991, ordinanze allegate alle sentenze n. 236 del 2015 e n. 24 del 2015 ) .

Massima n. 39471

Nei giudizi di legittimità costituzionale promossi dalla Corte d'appello di Bari e dal Tribunale di Napoli avverso gli artt. 8, comma 1, e 11, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235 del 2012 (c.d. "legge Severino"), sono inammissibili - in quanto non sollevati dai giudici rimettenti - i profili di illegittimità costituzionale concernenti (in riferimento agli artt. 3, 51, 76 e 77 Cost. ed in relazione all'art. 1, comma 64, lett. h, della legge n. 190 del 2012) la mancata previsione della durata dell'incandidabilità per le cariche elettive regionali, la mancata previsione della sospensione per le cariche nazionali ed europee, e la previsione della sospensione dalle cariche regionali e locali in caso di abuso d'ufficio. Tali profili, dedotti dalle parti [costituite davanti alla Corte], non sono presenti nelle ordinanze di rimessione. Per costante giurisprudenza, nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale non possono essere presi in considerazione, oltre i limiti dell'ordinanza di rimessione, ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia che siano stati eccepiti ma non fatti propri dal giudice a quo , sia che siano diretti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto della stessa ordinanza. ( Precedenti citati, sentenze n. 203 del 2016, n. 56 del 2015, n. 271 del 2011, n. 236 del 2009, n. 56 del 2009 e n. 86 del 2008 ).

Massima n. 39472

Nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Tribunale di Napoli, in sede cautelare, avverso gli artt. 8, comma 1, e 11, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235 del 2012 (c.d. "legge Severino"), non è accolta l'eccezione di inammissibilità basata sulla circostanza che lo stesso rimettente si è limitato con successiva ordinanza a sospendere il giudizio di merito ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, senza sollevare la questione. Ai sensi dell'art. 18 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, le vicende successive del giudizio a quo sono irrilevanti; il Tribunale, inoltre, non ha fatto altro che ribadire la sospensione già disposta in sede cautelare. ( Precedenti citati: sentenze n. 242 del 2014, n. 162 del 2014, n. 154 del 2013, n. 120 del 2013 e n. 274 del 2011 ) .

Massima n. 39473

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 1, e 11, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235 del 2012 (c.d. "legge Severino"), censurati dalla Corte d'appello di Bari e dai Tribunali di Napoli e di Messina - in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost. - in quanto, prevedendo la sospensione dalle cariche elettive presso le Regioni e gli enti locali in caso di condanna non definitiva per alcuni reati, violerebbero il criterio direttivo posto dall'art. 1, comma 64, lett. m), della legge delega n. 190 del 2012, il quale avrebbe inteso riferire la sospensione alle cariche elettive e la decadenza alle cariche non elettive, entrambe solo in caso di condanna definitiva. A differenza di altri criteri direttivi, che esprimono univocamente una volontà innovativa del regime previgente, il comma 64, lett. m), non menziona affatto l'eliminazione della sospensione cautelare e della decadenza dalle cariche elettive, onde la sua formulazione letterale è compatibile con un'interpretazione che tenga ferma, per le cariche elettive, la sospensione cautelare e la decadenza, rispettivamente prima e dopo il passaggio in giudicato della condanna per reati ostativi. Tale interpretazione è confermata da argomenti sia testuali (tra cui, l'indicazione, nella legge delega, dell'oggetto del decreto delegato come "testo unico" di "riordino" e "armonizzazione della normativa vigente"), sia logico-sistematici (risultando, tra l'altro, contrario alla finalità generale della legge delega e a quella del comma 64 un arretramento degli strumenti di prevenzione dell'illegalità nella p.a.); né può ritenersi contraddetta dai lavori preparatori della legge n. 190, i quali non forniscono indizi univoci. L'art. 1, comma 64, lett. m), l. n. 190 del 2012 è pertanto da interpretare nel senso che l'inciso "sentenza definitiva di condanna" si riferisce solo alla decadenza e non anche alla sospensione (affidata, invece, alla disciplina delegata di riordino), con conseguente insussistenza del denunciato eccesso di delega. ( Precedenti citati: sentenze n. 407 del 1992, sullo scopo dell'originaria disciplina in tema di incandidabilità, decadenza e sospensione dalle cariche politiche; sentenza n. 141 del 1996, dichiarativa dell'incostituzionalità dell'art. 15 della legge n. 55 del 1990, nella parte in cui prevedeva l'incandidabilità prima della condanna definitiva; sentenze n. 236 del 2015, n. 118 del 2013, n. 352 del 2008, n. 25 del 2002, n. 141 del 1996 e n. 407 del 1992, sulla legittimità dell'istituto della sospensione cautelare dalle cariche politiche ). Per costante giurisprudenza costituzionale, il contenuto della delega non può essere individuato senza tenere conto del sistema normativo nel quale la stessa si inserisce, poiché soltanto l'identificazione della sua ratio consente di verificare, in sede di controllo, se la norma delegata sia con essa coerente. ( Precedenti citati: sentenze n. 210 del 2015, n. 98 del 2015, n. 229 del 2014, n. 50 del 2014, n. 134 del 2013, n. 119 del 2013, n. 272 del 2012, n. 230 del 2010, n. 98 del 2008, n. 341 del 2007, n. 425 del 2000 e n. 163 del 2000 ). In assenza di chiara e univoca formulazione dei principi e criteri direttivi, se l'obiettivo della delega legislativa è quello di ricondurre a sistema una disciplina stratificata negli anni, la conseguenza è che i principi sono quelli già posti dal legislatore. ( Precedenti citati: sentenze n. 341 del 2007 e n. 53 del 2005 ).

Massima n. 39474

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 235 del 2012 (c.d. "legge Severino"), censurato dal Tribunale di Napoli - in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost. - in quanto, non limitando la sospensione dalla carica elettiva regionale alle condanne successive alla candidatura, violerebbe il criterio direttivo posto dall'art. 1, comma 64, lett. m), della legge delega n. 190 del 2012. Posto che tale criterio direttivo va interpretato nel senso che l'inciso "sentenza definitiva di condanna" si riferisce solo alla decadenza e non anche alla sospensione dalla carica, lo stesso deve dirsi per il requisito temporale relativo alla condanna ("successiva alla candidatura"), previsto dal medesimo comma 64, lett. m), con conseguente insussistenza del denunciato eccesso di delega.

Massima n. 39475

Sono dichiarate inammissibili - per insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo e conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235 del 2012, censurato dal Tribunale di Messina, in riferimento agli artt. 2, 4, secondo comma, 25, secondo comma, 51, primo comma, 97, secondo comma, e 117, primo comma, Cost. (in relazione all'art. 7 della CEDU), in quanto prevede la sospensione dalle cariche elettive locali in caso di condanna non definitiva per alcuni reati, pur se consumati prima dell'entrata in vigore del medesimo d.lgs. La mancanza, nell'ordinanza di rimessione, di riferimenti al reato per cui è intervenuta la condanna impedisce alla Corte di operare il necessario controllo sulla rilevanza, la quale potrebbe essere ravvisata solo rispetto ad un nuovo reato ostativo, che prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 235 del 2012 non faceva scattare la sospensione dalla carica, per la medesima durata, a seguito di condanna non definitiva. Con riguardo ai reati già considerati come ostativi dalla disciplina anteriore, invece, non sarebbe in radice prospettabile la retroattività della sospensione dalle cariche, anche qualora la si qualificasse come sanzione penale, atteso che al momento della commissione del reato l'ordinamento già prevedeva la stessa misura per la medesima fattispecie e che sussiste un rapporto di continuità tra la norma allora in vigore e l'attuale.

Massima n. 39476

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 1, lett. c), 8, comma 1, e 11, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235 del 2012, censurati dalla Corte d'appello di Bari e dal Tribunale di Napoli - in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost. - in quanto, nel prevedere la sospensione dalle cariche elettive regionali e locali in caso di condanna non definitiva per alcuni reati, non ne escludono l'applicabilità per le condanne relative a reati consumati prima dell'entrata in vigore del medesimo d.lgs. Il principio di irretroattività valido per le pene e per le misure amministrative di carattere punitivo-afflittivo non è predicabile nei confronti delle disposizioni censurate, per il carattere non punitivo di quanto in esse previsto. Deve infatti escludersi che le misure della incandidabilità, della decadenza e della sospensione abbiano carattere sanzionatorio, rappresentando esse solo conseguenze del venir meno di un requisito soggettivo per l'accesso alle cariche considerate. La sospensione dalla carica, in particolare, risponde ad esigenze proprie della funzione amministrativa e della pubblica amministrazione presso cui il soggetto colpito presta servizio e, trattandosi di sospensione, costituisce misura sicuramente cautelare. ( Precedenti citati: sentenze n. 236 del 2015, n. 25 del 2002, n. 206 del 1999 e n. 295 del 1994 ). Anche con riguardo alle misure sanzionatorie diverse dalle pene in senso stretto, sussiste l'esigenza della prefissione ex lege di rigorosi criteri di esercizio del potere relativo all'applicazione (o alla non applicazione) di esse. ( Precedente citato: sentenza n. 447 del 1988 ). La necessità che sia la legge a configurare, con sufficienza adeguata alla fattispecie, i fatti da punire risulta pur sempre ricavabile anche per le sanzioni amministrative dall'art. 25, secondo comma, Cost. ( Precedente citato: sentenza n. 78 del 1967 ). Il principio, desumibile dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo cui tutte le misure di carattere punitivo-afflittivo devono essere soggette alla medesima disciplina della sanzione penale in senso stretto è desumibile anche dall'art. 25, secondo comma, Cost., il quale - data l'ampiezza della sua formulazione ("Nessuno può essere punito...") - può essere interpretato nel senso che ogni intervento sanzionatorio, il quale non abbia prevalentemente la funzione di prevenzione criminale (e quindi non sia riconducibile - in senso stretto - a vere e proprie misure di sicurezza), è applicabile soltanto se la legge che lo prevede risulti già vigente al momento della commissione del fatto sanzionato. ( Precedenti citati: sentenze n. 104 del 2014 e n. 196 del 2010 ).

Massima n. 39477

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 1, lett. c), 8, comma 1, e 11, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235 del 2012, censurati dalla Corte d'appello di Bari e dal Tribunale di Napoli - in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. (in relazione all'art. 7 della CEDU) - in quanto, nel prevedere la sospensione dalle cariche elettive regionali e locali in caso di condanna non definitiva per alcuni reati, non ne escludono l'applicabilità per le condanne relative a reati consumati prima dell'entrata in vigore del medesimo d.lgs. La sospensione prevista dalle norme censurate non corrisponde ad alcuno dei criteri identificativi della nozione di "pena" in senso convenzionale (c.d. criteri "Engel") coniati dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, dal momento che non ha natura penale nel diritto interno, non ha funzione punitiva-deterrente nei confronti dell'autore dell'illecito ed è priva del connotato di "speciale" gravità necessario per assimilarla, sul piano della afflittività, a una sanzione penale o amministrativa. Dal quadro delle garanzie apprestate dalla CEDU, come interpretate dalla Corte di Strasburgo, non è dunque ricavabile un vincolo ad assoggettare una misura amministrativa cautelare, quale la sospensione in esame, al divieto convenzionale di retroattività della legge penale; mentre è compatibile con quel quadro la soluzione adottata dal legislatore italiano con la finalità di evitare che la permanenza in carica di chi sia stato condannato anche in via non definitiva per determinati reati che offendono la pubblica amministrazione possa comunque incidere sugli interessi costituzionali protetti dall'art. 97, secondo comma, Cost. (che affida al legislatore il compito di organizzare i pubblici uffici in modo che siano garantiti il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione) e dall'art. 54, secondo comma, Cost. (che impone ai cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche "il dovere di adempierle con disciplina ed onore"). Spetta alla Corte costituzionale valutare come ed in qual misura il prodotto dell'interpretazione della Corte europea dei diritti dell'uomo si inserisca nell'ordinamento costituzionale italiano. La norma CEDU, nel momento in cui va ad integrare il primo comma dell'art. 117 Cost., da questo ripete il suo rango nel sistema delle fonti, con tutto ciò che segue, in termini di interpretazione e bilanciamento, che sono le ordinarie operazioni cui la Corte costituzionale è chiamata in tutti i giudizi di sua competenza. In altri termini, spetta alla Corte costituzionale di apprezzare la giurisprudenza europea formatasi sulla norma conferente, in modo da rispettarne la sostanza, ma con un margine di apprezzamento e di adeguamento che le consenta di tener conto delle peculiarità dell'ordinamento giuridico in cui la norma convenzionale è destinata a inserirsi. ( Precedenti citati: sentenze n. 193 del 2016, n. 236 del 2011, n. 311 del 2009 e n. 317 del 2009 ).

Massima n. 39478

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 1, lett. c), 8, comma 1, e 11, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235 del 2012, censurati dal Tribunale di Napoli - in riferimento agli artt. 2, 4, secondo comma, 51, primo comma, e 97, secondo comma, Cost. - in quanto, non escludendo l'applicazione della sospensione di diritto dalle cariche elettive regionali e locali in relazione ai reati consumati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 235 del 2012, violerebbero il fisiologico limite della irretroattività (art. 11 delle preleggi) entro cui il legislatore può disciplinare il diritto di elettorato passivo, assunto come diritto fondamentale. Come rilevato in precedente pronuncia di rigetto di analoga questione, è infondata la tesi (sostenuta dal rimettente) della "costituzionalizzazione" del principio di irretroattività in tutti i casi in cui la Costituzione riserva alla legge la disciplina di diritti inviolabili. ( Precedente specifico citato: sentenza n. 236 del 2015 ). In base alla giurisprudenza costituzionale, al di fuori dell'ambito di applicazione dell'art. 25, secondo comma, Cost., le leggi possono retroagire, rispettando una serie di limiti che attengono alla salvaguardia, tra l'altro, di fondamentali valori di civiltà giuridica posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza e di eguaglianza, la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto e il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario. ( Precedenti citati: sentenze n. 236 del 2015 e n. 156 del 2007 ).

Massima n. 39479

L'oggetto della questione incidentale di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d'appello di Bari e dal Tribunale di Napoli censurando la mancata previsione di una soglia di pena - analoga a quella stabilita ai fini dell'incandidabilità dei parlamentari - per la sospensione dalla carica dei consiglieri regionali in caso di condanna non definitiva, va circoscritto all'art. 8, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235 del 2012, direttamente applicabile nei giudizi a quibus (nei quali si controverte di sospensioni derivanti da condanne non definitive), dovendo escludersi che siano oggetto di censura anche gli artt. 1, comma 1, lett. b), e 7, comma 1, lett. c), del medesimo d.lgs., giacché il primo, recando la disciplina applicabile ai parlamentari nazionali ed europei, funge da tertium comparationis, mentre il secondo - in tema di incandidabilità da condanna definitiva - rileva solo come norma alla quale il citato art. 8 rinvia per individuare le cariche soggette alla sospensione e i reati per i quali la condanna non definitiva fa scattare tale misura.

Massima n. 39480

È dichiarata inammissibile - per insufficiente descrizione della fattispecie e conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235 del 2012, censurato dal Tribunale di Napoli, in riferimento agli artt. 3, 51, 76 e 77 Cost., in quanto non prevede - ai fini della sospensione dalle cariche elettive regionali in caso di condanna per determinati reati (e, in particolare, per il delitto di abuso d'ufficio) - una soglia di pena superiore ai due anni, come invece stabilito per i parlamentari nazionali ed europei ai fini dell'incandidabilità. La mancata indicazione, nell'ordinanza di rimessione, dell'entità della pena inflitta al destinatario della sospensione con la condanna non definitiva per abuso d'ufficio preclude alla Corte il controllo sulla rilevanza della questione, in quanto la censura di disparità di trattamento rileverebbe ai fini della decisione del processo principale solo se in concreto la pena inflitta fosse pari o inferiore a due anni di reclusione. Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, l'omessa o insufficiente descrizione della fattispecie - non emendabile mediante la diretta lettura degli atti, impedita dal principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione - determina l'inammissibilità della questione per omessa o insufficiente motivazione sulla rilevanza. ( Precedenti citati: sentenze n. 128 del 2014 e n. 338 del 2011, ordinanza n. 176 del 2014 ).

Massima n. 39481

È dichiarata inammissibile - per difetto di motivazione in ordine ai parametri evocati - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235 del 2012, censurato dalla Corte d'appello di Bari, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., in quanto non prevede - ai fini della sospensione dalle cariche elettive regionali in caso di condanna per determinati reati (e, in particolare, per il delitto di abuso d'ufficio) - una soglia di pena superiore ai due anni, come invece stabilito per i parlamentari nazionali ed europei ai fini dell'incandidabilità. Il rimettente motiva la non manifesta infondatezza argomentando esclusivamente sulla irragionevolezza della disparità di trattamento normativo fra cariche regionali e parlamentari, senza fornire alcun argomento di supporto all'ulteriore invocazione degli artt. 76 e 77 Cost., già posti a fondamento dell'autonoma censura di eccesso di delega. ( Precedenti citati: sentenza n. 133 del 2016, ordinanze n. 93 del 2016 e n. 52 del 2015, sulla inammissibilità della questione per carenza di motivazione in ordine ai parametri evocati ).

Massima n. 39482

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235 del 2012, censurato dalla Corte d'appello di Bari, in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost. (il secondo evocato senza autonome ragioni, come conseguenza dell'asserita violazione del primo), in quanto non prevede - ai fini della sospensione dalle cariche elettive regionali in caso di condanna per determinati reati - una soglia di pena superiore ai due anni, come invece stabilito per i parlamentari nazionali ed europei ai fini dell'incandidabilità. Come già affermato dalla giurisprudenza costituzionale, non appare configurabile, sotto il profilo della disparità di trattamento, un raffronto tra la posizione dei titolari di cariche elettive nelle Regioni e negli enti locali e quella dei membri del Parlamento e del Governo, essendo evidente il diverso livello istituzionale e funzionale degli organi costituzionali ora citati. Né può quindi ritenersi irragionevole la scelta del legislatore di differenziare le condizioni di applicabilità della sospensione e della incandidabilità, subordinando solo l'applicazione di quest'ultima all'entità della pena inflitta, tenuto anche conto che lo statuto dei membri del Parlamento è assistito da garanzie costituzionalmente presidiate, che porrebbero limiti all'estensione con legge ordinaria dell'istituto della sospensione del mandato parlamentare. Nemmeno l'esercizio di funzioni legislative da parte dei consigli regionali fa venir meno la diversità del loro livello istituzionale e funzionale rispetto al Parlamento e l'oggettiva differenza, per molti e decisivi aspetti, della condizione dei componenti dei due organi legislativi. La finalità di tutela del buon andamento e della legalità nella pubblica amministrazione perseguita dalla disciplina in esame può anzi giustificare un trattamento di maggiore severità nella valutazione delle condanne per reati contro la pubblica amministrazione inflitte ai consiglieri regionali, dal momento che parte delle funzioni da essi svolte ha natura amministrativa. L'eterogeneità degli istituti della sospensione per condanna non definitiva e della incandidabilità per condanna definitiva - l'una, a differenza dell'altra, costituente misura cautelare, sottratta ad esigenze di proporzionalità e adeguatezza alla gravità del fatto - rende altresì inidoneo a fungere da tertium comparationis l'art. 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 235 del 2012 (in tema di incandidabilità alla carica di parlamentare a seguito di condanna definitiva), restando esclusa, anche per questa ragione, la violazione del principio di parità di trattamento. ( Precedenti citati: sentenza n. 407 del 1992, sulla non comparabilità delle posizioni dei titolari di cariche elettive nazionali e non nazionali, derivante dalla diversità del rispettivo livello istituzionale e funzionale; sentenze n. 215 del 2014, n. 155 del 2014 e n. 234 del 2008, sulla eterogeneità degli istituti della sospensione e della incandidabilità; sentenze n. n. 25 del 2002 e n. 206 del 1999, sulla natura cautelare della sospensione dalla carica elettiva in caso di condanna non definitiva, correlata alla possibile lesione dell'interesse pubblico causata dalla permanenza del condannato nell'organo elettivo ). Il Parlamento è sede esclusiva della rappresentanza politica nazionale, che imprime alle sue funzioni una caratterizzazione tipica ed infungibile. ( Precedente citato: sentenza n. 106 del 2002 ). La commissione di reati che offendono la pubblica amministrazione può rischiare di minarne l'immagine e la credibilità e di inquinarne l'azione in modo particolarmente incisivo al livello degli enti regionali e locali, per la prossimità dei cittadini al tessuto istituzionale locale e la diffusività del fenomeno in tale ambito. ( Precedente citato: sentenza n. 236 del 2015 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 1, lettera c), 8, comma 1, e 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 4, secondo comma, 25, secondo comma, 51, primo comma, 97, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Tribunale ordinario di Messina, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 235 del 2012, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 51, 76 e 77 Cost., dal Tribunale ordinario di Napoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 235 del 2012, sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., dalla Corte d'appello di Bari, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 1, e 11, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 235 del 2012, sollevate, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., dalla Corte d'appello di Bari, dal Tribunale ordinario di Napoli e dal Tribunale ordinario di Messina, con le ordinanze indicate in epigrafe;

5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 1, lettera c), 8, comma 1, e 11, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 235 del 2012, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 4, secondo comma, 25, secondo comma, 51, primo comma, 97, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 7 della CEDU, dalla Corte d'appello di Bari e dal Tribunale ordinario di Napoli, con le ordinanze indicate in epigrafe;

6) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 235 del 2012, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost., dalla Corte d'appello di Bari, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 ottobre 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Daria de PRETIS, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 dicembre 2016.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Allegato:Ordinanza letta all'udienza del 4 ottobre 2016ORDINANZARilevato che nel giudizio promosso dal Tribunale di Napoli, prima sezione civile, con ordinanza del 22 luglio 2015 (reg. ord. n. 323 del 2015), si sono costituiti come parti del giudizio a quo, tra gli altri, il Movimento difesa del cittadino, A. L. e G. G. (con atto depositato il 19 gennaio 2016);che questi soggetti sono intervenuti nel giudizio principale, prima della pronuncia dell'ordinanza di rimessione;che, con riferimento al Movimento difesa del cittadino e ad A. L., il Tribunale ha dichiarato l'intervento inammissibile;che, in base all'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), e all'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale del 7 ottobre 2008, nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale possono costituirsi i soggetti che erano parti del giudizio a quo al momento dell'ordinanza di rimessione (ex multis, sentenze n. 223 del 2012 e n. 356 del 1991, ordinanze allegate alle sentenze n. 236 e n. 24 del 2015);che il Movimento difesa del cittadino e A. L., pertanto, non sono legittimati a partecipare al giudizio costituzionale quali parti del giudizio a quo, poiché il loro intervento in esso è stato dichiarato inammissibile con la stessa ordinanza di rimessione;che l'atto di costituzione del Movimento difesa del cittadino e di A. L. va, dunque, dichiarato inammissibile.PER QUESTI MOTIVILA CORTE COSTITUZIONALEdichiara inammissibile l'atto di costituzione del Movimento difesa del cittadino e di A. L. nel presente giudizio di costituzionalità.F.to: Paolo Grossi, Presidente

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