Corte costituzionale
Sentenza n. 244/2016
Corte cost., sent. 22 novembre 2016, n. 244
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 244/2016
- Data di deposito
- 22 novembre 2016
- Data di decisione
- 5 ottobre 2016
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giuliano Amato
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:244
Norme oggetto del giudizio
- art. 35, decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014
- legge n. 164 del 11 novembre 2014
- intero testo, decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014
- art. 35, comma 1, decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014
- art. 35, comma 3, decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014
- art. 35, comma 4, decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014
- art. 35, comma 2, decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014
- art. 35, comma 9, decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014
- art. 35, comma 5, decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014
- art. 35, comma 6, decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014
- art. 35, comma 8, decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014
- art. 35, comma 11, decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014
- art. 182, comma 3, bis, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 11, Costituzione
- art. 77, comma 2, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- direttiva CE n. 42 del 27 giugno 2001
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 117, comma 4, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 267, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- art. 117, comma 2, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 120, Costituzione
- art. 81, Costituzione
Massime
Massima n. 39153
Con riguardo alle fattispecie di identità sostanziale tra il testo originario di un decreto-legge e quello risultante dalla legge di conversione, le censure di incostituzionalità proposte avverso il testo originario si trasferiscono e sono assorbite in quelle rivolte alle corrispondenti disposizioni del testo convertito, con conseguente limitazione a queste ultime dell'oggetto del giudizio. ( Precedenti citati: sentenze n. 298 del 2009, n. 443 del 2007 e n. 417 del 2005 ).
Massima n. 39154
Non sono accolte le eccezioni di inammissibilità formulate dalla difesa dello Stato in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 35 del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 164 del 2014, promosse dalle Regioni Lombardia e Veneto in riferimento agli artt. 77, secondo comma, 3, 11 e 117, primo comma, Cost. (in relazione alla direttiva 2001/42/CE), rispettivamente, per carenza dei presupposti della decretazione d'urgenza, irragionevole preferenza per l'incenerimento dei rifiuti a scapito dell'economia del riciclo, e mancata previsione della VAS nella procedura di adozione del programma nazionale in materia di gestione integrata dei rifiuti. Le ricorrenti hanno dimostrato in modo adeguato o comunque sufficiente che le violazioni ipotizzate - benché riferite a parametri estranei al riparto delle competenze statali e regionali - ridondano in lesione della sfera delle proprie attribuzioni, individuando espressamente gli ambiti incisi dalla disciplina statale censurata. Per costante giurisprudenza, le questioni di costituzionalità sollevate dalle Regioni in riferimento a parametri non attinenti al riparto delle competenze statali e regionali sono ammissibili al ricorrere di due concomitanti condizioni: che la ricorrente individui gli ambiti di competenza regionale (legislativa, amministrativa o finanziaria) incisi dalla disciplina statale, indicando le relative disposizioni costituzionali; e che la Corte ritenga che sussistano competenze regionali suscettibili di essere indirettamente lese dalla disciplina statale. Ciò si verifica quando la disposizione statale, pur conforme al riparto costituzionale delle competenze, obbliga le Regioni - nell'esercizio di altre loro attribuzioni normative, amministrative o finanziarie - a conformarsi ad una disciplina legislativa asseritamente incostituzionale per contrasto con parametri estranei al riparto. ( Precedenti citati: sentenze n. 145 del 2016, n. 83 del 2016, n. 68 del 2016. n. 65 del 2016, n. 251 del 2015, n. 89 del 2015, n. 220 del 2013 e n. 219 del 2013 ).
Massima n. 39155
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 164 del 2014, impugnato - nella sua interezza e limitatamente all'art. 35 - dalla Regione Lombardia in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost., per asserito difetto di omogeneità del decreto-legge e ritenuta mancanza dei presupposti fattuali per adottarlo. Il contenuto dell'art. 35 è coerente con la finalità di "realizzazione delle opere pubbliche" inclusa nel titolo del decreto, dal momento che i nuovi impianti di incenerimento contemplati dall'art. 35 sono species dell'ampio genus delle opere pubbliche. L'urgente necessità di adottare le disposizioni dell'art. 35 è connessa all'esigenza - rilevata nel suo comma 1 - di superare e prevenire ulteriori procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee relative al settore rifiuti. Quanto al prospettato difetto di omogeneità del decreto-legge nella sua interezza, è vero che si tratta di un provvedimento governativo ab origine a contenuto plurimo, articolato e differenziato al suo interno; nondimeno, esso appare fornito di intrinseca coerenza, in quanto le molteplici disposizioni che lo compongono, eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo, essendo tutte preordinate all'unitario obiettivo di accelerare e semplificare la realizzazione e la conclusione di opere infrastrutturali strategiche, nel più ampio quadro della promozione dello sviluppo economico e del rilancio delle attività produttive. ( Precedenti citati: sentenza n. 22 del 2012, sul collegamento tra urgente necessità di provvedere e intrinseca coerenza delle norme contenute nel decreto-legge; sentenza n. 32 del 2014, secondo cui i provvedimenti governativi a contenuto plurimo non sono esenti da problemi rispetto al requisito dell'omogeneità ). La giurisprudenza costituzionale collega il riconoscimento dell'esistenza dei presupposti fattuali, di cui all'art. 77, secondo comma, Cost., ad una intrinseca coerenza delle norme contenute in un decreto-legge, o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico. L'urgente necessità del provvedere può riguardare una pluralità di norme accomunate dalla natura unitaria delle fattispecie disciplinate, ovvero anche dall'intento di fronteggiare situazioni straordinarie complesse e variegate, che richiedono interventi oggettivamente eterogenei, afferenti quindi a materie diverse, ma indirizzati all'unico scopo di approntare rimedi urgenti a situazioni straordinarie venutesi a determinare. ( Precedente citato: sentenza n. 22 del 2012 ).
Massima n. 39156
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 1, del d.l. n. 133 del 2014 (c.d. "Sblocca Italia"), conv., con modif., nella legge n. 164 del 2014, impugnato dalla Regione Veneto - in riferimento agli artt. 3, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost. - in quanto l'individuazione, ivi prevista, degli impianti di trattamento esistenti o da realizzare favorirebbe irragionevolmente l'incenerimento dei rifiuti a discapito dell'economia del riciclaggio. La scelta delle politiche da perseguire e degli strumenti da utilizzare in concreto per superare il ciclico riproporsi dell'emergenza rifiuti è rimessa allo Stato nell'esercizio della propria competenza esclusiva in materia di "tutela dell'ambiente". Lo Stato, peraltro, ai sensi della norma impugnata, agisce "nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio, tenendo conto della pianificazione regionale", il che vale ad escludere il pregiudizio temuto dalla ricorrente.
Massima n. 39157
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, commi 1, 3 e 4, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 164 del 2014, impugnato dalle Regioni Lombardia e Veneto - in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione alla direttiva 2001/42/CE - in quanto adotterebbe un programma nazionale in materia di gestione integrata dei rifiuti senza averne espressamente previsto la sottoposizione alla procedura di VAS. Per gli impianti di trattamento esistenti - rispetto ai quali la norma impugnata ha carattere solo ricognitivo - le procedure di VAS devono ritenersi già esperite. Per gli impianti di nuova realizzazione, la sottoposizione a VAS è contemplata dalla specifica disciplina di settore concernente la localizzazione, la realizzazione e l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto; tale disciplina non è modificata dalla qualificazione degli impianti di incenerimento (sia nuovi che esistenti) come "infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale ai fini della tutela della salute e dell'ambiente". ( Precedente citato: sentenza n. 110 del 2016, secondo cui l'art. 37 del d.l. n. 133 del 2014, attribuendo "carattere di interesse strategico" alle specifiche infrastrutture in esso indicate, non modifica le discipline di settore relative a ciascuna categoria ).
Massima n. 39158
Non è accolta - in conseguenza della contestuale dichiarazione di non fondatezza della questione di costituzionalità proposta principaliter - la richiesta, avanzata dalla Regione Lombardia in via subordinata, che la Corte costituzionale effettui un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE volto ad accertare se la direttiva 2001/42/CE, in materia di valutazione ambientale di piani e programmi, osti all'applicazione di una normativa nazionale come quella recata dall'art. 35, commi 1, 3 e 4, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 164 del 2014. [L'intervenuta dichiarazione di non fondatezza ha chiarito che gli impianti di incenerimento esistenti o da realizzare disciplinati dalla normativa nazionale non possono ritenersi esenti dalla procedura di VAS].
Massima n. 39159
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 164 del 2014, impugnato dalla Regione Lombardia - in riferimento agli artt. 117, secondo e terzo comma, Cost. - in quanto la disciplina, ivi prevista, degli impianti di recupero di energia e di smaltimento dei rifiuti comprometterebbe "oltre il limite dell'adeguatezza" le sfere di competenza regionale. La normativa censurata persegue un livello uniforme di tutela ambientale su tutto il territorio nazionale e, pertanto, risulta legittimamente adottata dallo Stato nell'esercizio della competenza esclusiva attribuitagli dall'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost. Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, la disciplina della gestione dei rifiuti rientra nella materia "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", riservata dall'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost. alla competenza esclusiva dello Stato; in tale materia lo Stato conserva il potere di dettare standard di protezione uniformi validi in tutte le Regioni e non derogabili da queste. ( Precedenti citati: sentenze n. 154 del 2016, n. 54 del 2012, n. 244 del 2011, n. 33 del 2011, n. 331 del 2010, n. 278 del 2010, n. 61 del 2009 e n. 10 del 2009; n. 307 del 2003 ).
Massima n. 39160
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, commi 1, 2 e 9, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 164 del 2014, impugnati dalle Regioni Lombardia e Veneto - in riferimento all'art. 120 Cost. e al principio di leale collaborazione - per omesso (commi 2 e 9) o insufficiente (comma 1) coinvolgimento degli enti territoriali nella individuazione degli impianti di trattamento dei rifiuti, esistenti o da realizzare. La previsione del parere della Conferenza Stato Regioni (comma 1) realizza un'adeguata forma di coinvolgimento; né l'assenza nella disposizione impugnata (a differenza che in altre) di una clausola di espressa salvaguardia delle prerogative regionali può far presumere che il legislatore statale intenda operare in violazione di quanto è costituzionalmente stabilito. Con specifico riferimento al comma 2 (concernente il fabbisogno di impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, articolato per Regioni), il rispetto delle attribuzioni regionali comporta l'intesa con la Regione interessata ai fini della localizzazione dell'impianto. ( Precedente citato: sentenza n. 249 del 2009, sulla Conferenza unificata come forma adeguata di salvaguardia di competenze delle Regioni e degli enti locali ) .
Massima n. 39161
È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, commi 3, 5 e 9, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 164 del 2014, impugnati dalla Regione Veneto - in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, 119 e 120 Cost. - in quanto violerebbero "per i motivi sopra indicati" le competenze regionali in materia di tutela della salute, governo del territorio e valorizzazione dei beni ambientali e turismo, nonché il principio di leale collaborazione. La ricorrente non ha assolto adeguatamente al proprio onere motivazionale, avendo cumulativamente indicato le norme impugnate e i parametri violati, senza specificare in alcun modo le ragioni di contrasto fra ciascuna norma e ciascun singolo parametro. L'esigenza di una adeguata motivazione a fondamento della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale si pone in termini perfino più pregnanti nei giudizi diretti rispetto a quelli incidentali. ( Precedente citato: sentenza n. 3 del 2016 ).
Massima n. 39162
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost. - dell'art. 35, comma 4, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 164 del 2014, secondo cui i nuovi impianti di trattamento dei rifiuti devono essere realizzati conformemente alla classificazione di impianti di recupero energetico di cui al d.lgs. n. 152 del 2006. Contrariamente all'erroneo presupposto interpretativo da cui muove la ricorrente, la prescrizione censurata non impone un obbligo in materia di produzione di energia lesivo della competenza regionale e non accompagnato da garanzie finanziarie a favore delle Regioni, ma è legittimamente adottata dallo Stato nell'esercizio della sua competenza esclusiva nella materia "tutela dell'ambiente", di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s ), Cost.
Massima n. 39163
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Lombardia in riferimento agli artt. 81 e 119 Cost. - dell'art. 35, comma 6, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 164 del 2014, che ammette, a determinate condizioni, lo smaltimento negli impianti di una Regione dei rifiuti speciali pericolosi a solo rischio infettivo prodotti in altre Regioni. Non sussiste il prospettato rischio di alterare gli equilibri finanziari raggiunti dalla Regione in cui avviene lo smaltimento, né il potenziale aggravio della tariffa per i cittadini, dal momento che, ai sensi del successivo comma 7 dello stesso art. 35, in caso di smaltimento di rifiuti urbani extra-regionali, i gestori degli impianti devono versare alla Regione in cui si trovano un contributo che confluisce in un apposito fondo destinato, tra l'altro, "al contenimento delle tariffe di gestione dei rifiuti urbani"; inoltre, è espressamente previsto che gli oneri derivanti dallo smaltimento di rifiuti extra-regionali "non possono essere traslati sulle tariffe poste a carico dei cittadini".
Massima n. 39164
È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 8, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 164 del 2014, impugnato dalle Regioni Lombardia e Veneto - in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo e terzo comma, Cost. - in quanto riduce i termini residui dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, in corso al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge, relativi agli impianti di incenerimento in esercizio o autorizzati a livello nazionale. La ridondanza della ipotizzata violazione del principio del legittimo affidamento dei destinatari dei provvedimenti sulla sfera delle competenze regionali non è adeguatamente argomentata dalla Regione Lombardia, mentre la doglianza della Regione Veneto, pur supportata da uno sforzo argomentativo maggiore, non vale tuttavia a dimostrare che la riduzione dei termini di espropriazione leda anche attribuzioni regionali.
Massima n. 39165
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Lombardia in riferimento all'art. 120 Cost. - dell'art. 35, comma 9, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 164 del 2014, che disciplina l'applicazione del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 3, 5 e 8 (relativi all'adeguamento delle autorizzazioni integrate ambientali e ai procedimenti di espropriazione per pubblica utilità degli impianti di smaltimento e recupero energetico da rifiuti). Quanto alla contestata sussistenza dei requisiti costituzionalmente previsti per la sostituzione, la disposizione impugnata richiama l'art. 8 della legge n. 131 del 2003, il quale rinvia ai casi e alle finalità previsti dall'art. 120, secondo comma, Cost.; assegna, inoltre, all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere; prevede, infine, l'audizione dell'ente inadempiente da parte del Consiglio dei ministri, nonché la partecipazione del Presidente della Regione interessata alla riunione del Consiglio dei ministri che adotta i provvedimenti necessari. Quanto al mancato coinvolgimento regionale, la disposizione impugnata è espressione della competenza legislativa dello Stato in materia di "tutela dell'ambiente", e spetta, dunque, al legislatore statale anche la disciplina di eventuali ipotesi di sostituzione di organi locali. L'art. 120, secondo comma, Cost. non preclude in via di principio la possibilità che la legge regionale, intervenendo in materie di propria competenza, e nel disciplinare, ai sensi dell'art. 117, terzo e quarto comma, e dell'art. 118, primo e secondo comma, Cost., l'esercizio di funzioni amministrative di competenza dei Comuni, preveda anche poteri sostitutivi in capo ad organi regionali. ( Precedente citato: sentenza n. 43 del 2004 ).
Massima n. 39166
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Lombardia in riferimento all'art. 120 Cost. e al principio di leale collaborazione - dell'art. 35, comma 11, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 164 del 2014, che inserisce il comma 3- bis nell'art. 182 del d.lgs. n. 152 del 2006. La disposizione impugnata, consentendo alla Regione nella quale sia stato dichiarato lo stato di emergenza di protezione civile per calamità naturali di smaltire i propri rifiuti urbani non pericolosi in altre Regioni, non viola il principio di leale collaborazione, perché si limita a rendere legittima per lo Stato una decisione presa da una Regione diversa da quella in cui potrà avvenire lo smaltimento, senza escludere che tale decisione - nell'ambito dei rapporti orizzontali fra Regioni - possa essere oggetto di accordi o intese interregionali, da concludersi in ogni caso seno alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e non in sede di Conferenza Stato Regioni. Il principio di leale collaborazione attiene ai rapporti - verticali - tra lo Stato e le Regioni, fermo restando che, per quelli orizzontali tra Regioni, è sempre possibile il raggiungimento di accordi o intese interregionali.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;
riuniti i giudizi;
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 8, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164, promossa, in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo e terzo comma, Cost., dalla Regione Lombardia e dalla Regione Veneto, con i ricorsi indicati in epigrafe;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, commi 3, 5 e 9, del decreto-legge n. 133 del 2014, come convertito, promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, 119, e 120 Cost., dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe;
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del decreto-legge n. 133 del 2014, come convertito, nella sua interezza e limitatamente all'art. 35, promossa, in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost., dalla Regione Lombardia, con il ricorso indicato in epigrafe;
4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 1, del decreto-legge n. 133 del 2014, come convertito, promossa, in riferimento agli artt. 3 e 117, terzo e quarto comma, 118, e 119 Cost., dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe;
5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, commi 1, 3 e 4, del decreto-legge n. 133 del 2014, come convertito, promossa dalla Regione Lombardia e dalla Regione Veneto, con i ricorsi indicati in epigrafe, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, in relazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
6) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 del decreto-legge n. 133 del 2014, come convertito, promossa, in riferimento agli artt. 117, secondo e terzo comma, Cost., dalla Regione Lombardia, con il ricorso indicato in epigrafe;
7) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, commi 1, 2 e 9, del decreto-legge n. 133 del 2014, come convertito, promossa, in riferimento all'art. 120 Cost., e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Lombardia e dalla Regione Veneto, con i ricorsi indicati in epigrafe;
8) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 4, del decreto-legge n. 133 del 2014, come convertito, promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe;
9) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 6, del decreto-legge n. 133 del 2014, come convertito, promossa, in riferimento agli artt. 81 e 119 Cost., dalla Regione Lombardia, con il ricorso indicato in epigrafe;
10) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 9, del decreto-legge n. 133 del 2014, come convertito, promossa, in riferimento all'art. 120 Cost., dalla Regione Lombardia, con il ricorso indicato in epigrafe;
11) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 11, del decreto-legge n. 133 del 2014, come convertito, promossa, in riferimento all'art. 120 Cost., e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Lombardia, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 ottobre 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Giuliano AMATO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 novembre 2016.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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