Corte costituzionale
Sentenza n. 22/2016
Corte cost., sent. 11 febbraio 2016, n. 22
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 22/2016
- Data di deposito
- 11 febbraio 2016
- Data di decisione
- 13 gennaio 2016
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giancarlo Coraggio
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:22
Norme oggetto del giudizio
- art. 134, decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004
- art. 136, decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004
- art. 139, decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004
- art. 140, decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004
- art. 141, decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004
- art. 142, comma 1, decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004
- art. 142, comma 2, lett. a), decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004
Parametri
- art. 9, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 4, Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia
- art. 5, Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia
Massime
Massima n. 38718
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 134, 136, 139, 140 141 e 142, comma 1, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, sollevate in riferimento agli artt. 9 e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui non prevedono in capo all'amministrazione comunale un obbligo di apposizione in via provvedimentale del vincolo paesaggistico a tutela dei siti UNESCO del proprio territorio, né includono tali siti tra i beni paesaggistici sottoposti a vincolo ex lege ; e dell'art. 142, comma 2, lett. a ), del medesimo decreto - nella parte in cui non sottrae le aree urbane riconosciute e tutelate come patrimonio UNESCO dalla possibilità di una deroga al regime di autorizzazione paesaggistica previsto per le zone A e B del territorio comunale - in relazione ai parametri interposti di cui agli artt. 4 e 5 della convenzione UNESCO. Le questioni sono state infatti formulate in modo ancipite, prospettate cioè in forma alternativa e non spetta alla Corte l'opzione per l'una o le altre. Sull'inammissibilità delle questioni che siano ancipiti, v. le citate sentenze nn. 248/2014, 198/2014, 87/2013, 328/2011, 230/2009 e 98/2009, nonché le citate ordinanze nn. 41/2015, 176/2013, 265/2011. Sull'inammissibilità delle questioni che prospettino alla Corte soluzioni in via alternativa e non subordinata, v. le citate sentenze nn. 248/2014 e 87/2013.
Massima n. 38719
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 142, comma 2, lett. a ), del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 sollevata, in riferimento agli artt. 9 e 117, primo comma, Cost., in relazione ai parametri interposti di cui agli artt. 4 e 5 della convenzione UNESCO, nella parte in cui non sottrae le aree urbane riconosciute e tutelate come patrimonio UNESCO dalla possibilità di prevedere per esse una deroga al regime di autorizzazione paesaggistica previste per le zone A e B del territorio comunale, poiché è rivolta a ottenere una pronuncia manipolativa non costituzionalmente obbligata. Nell'ordinamento, infatti, i siti UNESCO - anche a causa della loro notevole diversità tipologica, distinguendosi innanzitutto tra beni appartenenti al patrimonio naturale e beni appartenenti al patrimonio culturale, senza tenere conto delle ulteriori articolazioni all'interno delle due categorie - beneficiano di forme di protezione differenziate, di fonte provvedimentale o legale, con effetti diversi quanto a decorrenza del vincolo, sede delle prescrizioni d'uso, derogabilità e trattamento sanzionatorio. In tale contesto normativo la valutazione sull'opportunità di una più cogente e specifica protezione dei siti in questione è riservata alla discrezionalità del legislatore, per cui un intervento additivo della Corte si risolverebbe in una modificazione non costituzionalmente obbligata, ad essa preclusa. Sull'impossibilità di ottenere una pronuncia additiva e manipolativa non costituzionalmente obbligata in una materia rimessa alla discrezionalità del legislatore, v. le citate sentenze nn. 248/2014 e 87/2013, nonché le citate ordinanze nn. 176/2013 e 156/2013. Sulla preclusione di sentenze manipolative non costituzionalmente obbligate, v. le citate sentenze nn. 10/2013 e 252/2012, nonché le citate ordinanze nn. 255/2012, 240/2012 e 208/2012.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 134, 136, 139, 140, 141 e 142, commi 1 e 2, lettera a), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), sollevate, in riferimento agli artt. 9 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione ai parametri interposti di cui agli artt. 4 e 5 della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972 e recepita in Italia con legge 6 aprile 1977, n. 184 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972), dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania, con le ordinanze iscritte ai nn. 176 e 239 del registro ordinanze 2014 e al n. 86 del registro ordinanze 2015;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 142, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 42 del 2004, sollevata, in riferimento all'art. 9 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania, con l'ordinanza iscritta al n. 102 del registro ordinanze 2014.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2016.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 febbraio 2016.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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