Corte costituzionale
Sentenza n. 202/2016
Corte cost., sent. 21 luglio 2016, n. 202
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 202/2016
- Data di deposito
- 21 luglio 2016
- Data di decisione
- 3 maggio 2016
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giorgio Lattanzi
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:202
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 424, legge n. 190 del 23 dicembre 2014
- art. 4, comma 2, bis, decreto-legge n. 78 del 19 giugno 2015
- legge n. 125 del 6 agosto 2015
- art. 4, comma 2, bis, decreto-legge n. 78 del 19 giugno 2105
Parametri
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 35, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 114, Costituzione
- art. 117, comma 4, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 120, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. p), Costituzione
- art. 3, comma 1, Costituzione
- art. 97, comma 2, Costituzione
- art. 117, comma 6, Costituzione
- art. 119, comma 1, Costituzione
- art. 119, comma 4, Costituzione
Massime
Massima n. 39031
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3, 35, 97, 114, 117, commi terzo e quarto, 118, 119 e 120 Cost. - dell'art. 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (nel testo modificato dall'art. 4, comma 2- bis , del d.l. n. 78 del 2015), il quale impone alle Regioni e agli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, di destinare le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Il ricorso è del tutto privo di un'autonoma motivazione a proposito dei vizi di legittimità costituzionale della norma impugnata e sono tardive le deduzioni svolte solo con la memoria depositata in prossimità dell'udienza pubblica.
Massima n. 39032
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Puglia in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. p ), Cost. - dell'art. 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (nel testo modificato dall'art. 4, comma 2- bis , del d.l. n. 78 del 2015), il quale impone alle Regioni e agli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, di destinare le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. La censura è, infatti, basata su un parametro che non attribuisce alcuna competenza alla Regione. In senso conforme, v. la citata sentenza n. 116/2006.
Massima n. 39033
Sono inammissibili, per carenza di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalle Regioni Lombardia e Puglia in relazione agli artt. 3, primo comma, 97, secondo comma, 114, 117, commi secondo, lett. p ), terzo, quarto e sesto, 118 e 119, commi primo e quarto, Cost. - dell'art. 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (nel testo modificato dall'art. 4, comma 2- bis , del d.l. n. 78 del 2015), il quale impone alle Regioni e agli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, di destinare le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della legge (oltre che alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità). I motivi posti a base delle censure sono infatti sviluppati con un continuo e stretto riferimento all'illegittimità della disposizione nell'ambito del processo di riordino delle funzioni di Province e Città metropolitane. Poiché la posizione dei vincitori concorsuali è del tutto differente da quella del personale in mobilità e pone altre implicazioni, sarebbe stata necessaria un'autonoma ed esaustiva motivazione per introdurre la doglianza.
Massima n. 39034
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalle Regioni Lombardia e Puglia in riferimento agli artt. 3, primo comma, 97, secondo comma, 114, 117, commi terzo, quarto e sesto, 118 e 119, commi primo e quarto, Cost. - dell'art. 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (nel testo modificato dall'art. 4, comma 2- bis , del d.l. n. 78 del 2015), il quale impone alle Regioni e agli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, di destinare le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità (oltre che all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della legge). La censurata disposizione si inserisce nel processo di riordino di Province e Città metropolitane avviato con la legge n. 56 del 2014, delineandone un elemento basilare qual è il ricollocamento del personale "perdente posto" a seguito della riduzione delle dotazioni organiche operata dal precedente comma 421; e risponde al duplice scopo di evitare la cessazione definitiva del rapporto di lavoro del dipendente pubblico e di ottenere un contenimento della spesa per il personale. La prima finalità si allaccia alla competenza dello Stato tesa a promuovere, nel settore del pubblico impiego, condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro, impingendo nella discrezionalità legislativa statale la scelta di preservare, per quanto possibile, i rapporti di lavoro in corso, anche alla luce delle competenze professionali acquisite dai lavoratori che possono tornare utili, quale che sia il livello di governo presso cui sia allocata la relativa funzione. La seconda attiene al coordinamento della finanza pubblica, perché, se le Regioni e gli enti locali potessero assumere nuovo personale per far fronte alle accresciute competenze amministrative, la spesa complessiva concernente tale voce aumenterebbe, proprio a causa della necessità di preservare i rapporti di lavoro in corso presso le amministrazioni di provenienza. Diversamente dall'ordinaria procedura che conserva in capo alle Regioni la valutazione di idoneità del profilo professionale rispetto alle funzioni da affidare, la mobilità in esame parte dal presupposto di una ridistribuzione di funzioni amministrative da Province e Città metropolitane verso Regioni ed enti locali, tendenzialmente gravati da compiti ulteriori ai quali in precedenza assolvevano proprio i dipendenti da ricollocare. In linea di principio, è ragionevolmente presumibile che sussista un nesso tra la preparazione professionale di detto personale e la natura delle nuove attribuzioni. Al fine di selezionare il personale da riassorbire, le Regioni e gli enti locali possono attendere la conclusione del processo di riordino, e nel frattempo, assumendo i vincitori dei concorsi già esauriti, sono in grado di far fronte alle esigenze che non attengono all'accrescimento delle funzioni. Perciò la disposizione censurata non contrasta con i principi di ragionevolezza e buon andamento della pubblica amministrazione, non invade la sfera di competenza legislativa regionale - la cui contrazione è un effetto indiretto dell'esercizio della potestà statale complessivamente basata sugli artt. 4, 114, 117, commi secondo, lett. p ), e terzo, Cost. - e pone un principio di coordinamento della finanza pubblica, transitoriamente incidendo su un rilevante aggregato della spesa pubblica, come quella per il personale. Infine, il legislatore statale non impone un vincolo di destinazione alle risorse finanziarie regionali poiché non convoglia le risorse trasferite dallo Stato alle Regioni verso un impiego che implica la sovrapposizione di un indirizzo politico centrale a quello locale ma opera su risorse di cui le Regioni già dispongono a qualsivoglia titolo, rispettandone la destinazione, che resta il frutto di una decisione del livello di governo decentrato volta all'assunzione a tempo indeterminato di personale, ed impedendo soltanto la selezione al di fuori della forza lavorativa soprannumeraria e dei vincitori dei concorsi già espletati. Né la norma de qua determina l'impossibilità di assicurare l'integrale copertura delle funzioni regionali e locali poiché non attiene al novero dei compiti propri delle Regioni e degli enti locali o al livello delle risorse da riservare alle assunzioni, ma esclusivamente ai criteri di selezione del personale. Sul trasferimento delle questioni sul nuovo testo della disposizione impugnata, ove essa, per il carattere non satisfattivo dello ius superveniens , continui a rivestire il carattere lesivo attribuitole dalla parte ricorrente, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 77/2015. Sul riparto delle competenze legislative delineato dal novellato art. 117 Cost., v. la citata sentenza n. 282/2002. Sul processo di riordino di Province e Città metropolitane avviato con la legge n. 56 del 2014, v. la citata sentenza n. 50/2015. Sulla compatibilità costituzionale della riduzione delle dotazioni organiche di Province e Città metropolitane, v. la citata sentenza n. 159/2016. In materia di mobilità nel pubblico impiego, v. la citata sentenza n. 388/2004. Nel senso che il legittimo esercizio di potestà statali produce come effetto indiretto la contrazione della sfera di competenza legislativa regionale, senza che da ciò discenda un esito di illegittimità costituzionale, v. le citate sentenze nn. 169/2007 e 417/2005. Sulla natura non di dettaglio ma di principio fondamentale della materia del coordinamento della finanza pubblica di norme statali recanti misure che incidono transitoriamente su un rilevante aggregato della spesa pubblica, qual é quella per il personale, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 18/2013 e 169/2007. Per l'illegittimità di finanziamenti statali vincolati in relazione ad attività attinenti alla potestà legislativa regionale, i quali implicano la sovrapposizione di un indirizzo politico centrale a quello locale, v. le citate sentenze nn. 423/2004, 16/2004 e 370/2003.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionali promosse con i ricorsi indicati in epigrafe;
riuniti i giudizi,
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015), nel testo modificato dall'art. 4, comma 2-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2015, n. 125, promossa, in riferimento agli artt. 3, 35, 97, 114, 117, terzo e quarto comma, 118, 119 e 120 della Costituzione, dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 424, della legge n. 190 del 2014, nel testo modificato dall'art. 4, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2015, e nella parte in cui disciplina l'assunzione dei vincitori di concorso pubblico, promosse, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 97, secondo comma, 114, 117, secondo comma, lettera p), terzo, quarto e sesto comma, 118 e 119, primo e quarto comma, Cost., dalle Regioni Lombardia e Puglia, con i ricorsi indicati in epigrafe;
3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 424, della legge n. 190 del 2014, nel testo modificato dall'art. 4, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2015, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera p), Cost., dalla Regione Puglia, con il ricorso indicati in epigrafe;
4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 424, della legge n. 190 del 2014, nel testo modificato dall'art. 4, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2015, e nella parte in cui disciplina l'assunzione delle unità soprannumerarie, promosse, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 97, secondo comma, 114, 117, terzo, quarto e sesto comma, 118 e 119, primo e quarto comma, Cost., dalle Regioni Lombardia e Puglia, con i ricorsi indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 luglio 2016.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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