Corte costituzionale

Sentenza n. 147/2016

Corte cost., sent. 16 giugno 2016, n. 147

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
147/2016
Data di deposito
16 giugno 2016
Data di decisione
31 maggio 2016
Esito
Cessata materia del contendere
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Marta Cartabia
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2016:147

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4-bis, decreto-legge n. 1 del 5 gennaio 2015
  • legge n. 20 del 4 marzo 2015

Parametri

Massime

Massima n. 38930

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4- bis del d.l. 5 gennaio 2015, n. 1, introdotto in sede di conversione dalla legge n. 20 del 2015 - impugnato, in riferimento all'art. 77 Cost., dalla Regione Campania - il quale, introducendo il comma 9- bis all'art. 43 della legge n. 234 del 2012, stabilisce che, al fine di consentire la tempestiva esecuzione delle sentenze di condanna emesse dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, «il fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle proprie disponibilità, gli oneri finanziari derivanti dalle predette sentenze, entro i termini di scadenza fissati dalle Istituzioni europee. Il fondo di rotazione provvede al reintegro delle somme anticipate mediante rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna, sentite le stesse [...]». La Regione ricorrente non ha sufficientemente motivato in ordine ai profili di una possibile ridondanza della violazione del parametro menzionato sul riparto di competenze, non indicando né la specifica competenza regionale che ne risulterebbe offesa né le ragioni di tale lesione. Sulla possibilità delle Regioni di evocare parametri di legittimità diversi da quelli che sovrintendono al riparto di attribuzioni solo quando la violazione denunciata sia potenzialmente idonea a determinare una lesione delle loro attribuzioni costituzionali, v. le citate sentenze nn. 8/2013 e 199/2012. Sulla necessità che le Regioni motivino sufficientemente in ordine ai profili di una possibile ridondanza sul riparto di competenze della violazione di parametri di legittimità diversi da quelli che sovrintendono al riparto di attribuzioni, assolvendo all'onere di operare la necessaria indicazione della specifica competenza regionale che ne risulterebbe offesa e delle ragioni di tale lesione, v. le citate sentenze nn. 29/2016, 251/2015, 218/2015 e 89/2015.

Massima n. 38931

È cessata la materia del contendere relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 4- bis del d.l. 5 gennaio 2015, n. 1, inserito in sede di conversione dalla legge n. 20 del 2015 -impugnato, in riferimento agli artt. 97, 114, secondo comma, 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, 119, 120, 121 e 123 Cost., dalla Regione Campania - il quale, introducendo il comma 9- bis all'art. 43 della legge n. 234 del 2012, stabilisce che, al fine di consentire la tempestiva esecuzione delle sentenze di condanna emesse dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, «il fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle proprie disponibilità, gli oneri finanziari derivanti dalle predette sentenze, entro i termini di scadenza fissati dalle Istituzioni europee. Il fondo di rotazione provvede al reintegro delle somme anticipate mediante rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna, sentite le stesse [...]». Nelle more del giudizio, l' art. 43, comma 9- bis, della l. n. 234 del 2012, come risultante dall'impugnato art. 4- bis del d.l. n. 1 del 2015, è stato oggetto di modifica ad opera dell'art. 9, comma 8, del d.l. n. 78 del 2015 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 125 del 2015), che ha sostituito la formula censurata «sentite» con la formula «d'intesa con» le Regioni. Tale intervento normativo integra le due condizioni che la giurisprudenza costituzionale costantemente richiede perché sia dichiarata la cessazione della materia del contendere e cioè che la nuova disciplina possa ritenersi satisfattiva delle pretese del ricorrente e che le norme previgenti non abbiano ricevuto medio tempore applicazione. Sulle condizioni per poter dichiarare la cessazione della materia del contendere, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 149/2015, 32/2015 e 165/2014.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara cessata la materia del contendere della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto), inserito in sede di conversione dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, promossa, in riferimento agli artt. 97, 114, secondo comma, 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, 119, 120, 121 e 123 della Costituzione, dalla Regione Campania con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis del d.l. n. 1 del 2015, introdotto in sede di conversione dalla l. n. 20 del 2015, promossa, in riferimento all'art. 77 della Costituzione, dalla Regione Campania con ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31 maggio 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Marta CARTABIA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 giugno 2016.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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