Corte costituzionale
Sentenza n. 104/2016
Corte cost., sent. 12 maggio 2016, n. 104
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 104/2016
- Data di deposito
- 12 maggio 2016
- Data di decisione
- 18 aprile 2016
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Giancarlo Coraggio
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:104
Norme oggetto del giudizio
- Deliberazione Corte dei conti, sez. reg. di controllo n. 269 del 11 aprile 2014
Parametri
- art. 5, Costituzione
- art. 100, Costituzione
- art. 113, Costituzione
- art. 114, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 121, Costituzione
- art. 122, Costituzione
- art. 123, Costituzione
- decreto legge n. 174 del 10 ottobre 2012
- legge n. 213 del 7 dicembre 2012
Massime
Massima n. 38859
Sono inammissibili, per difetto di tono costituzionale, il secondo e il terzo motivo del ricorso per conflitto di attribuzione tra enti, promosso - in riferimento a molteplici parametri costituzionali, al d.l. n. 174 del 2012 nonché al principio di leale collaborazione - dalla Regione Veneto nei confronti dello Stato, in relazione alla deliberazione della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, 11 aprile 2014, n. 269, con cui è stata dichiarata l'irregolarità dei rendiconti presentati dai gruppi consiliari regionali per l'esercizio finanziario 2013 nei limiti e per gli importi ivi indicati. La ricorrente ha lamentato l'erroneità del disconoscimento della regolarità delle spese sostenute per incarichi defensionali davanti alla giurisdizione amministrativa e l'illegittimità del controllo in relazione alle spese effettuate dal 1° gennaio al 16 febbraio 2013 ovverossia prima dell'entrata in vigore del d.P.C.m 21 dicembre 2012 (Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213). In entrambi i casi, oggetto delle doglianze non è l'invasione della sfera costituzionale della ricorrente ma la mera illegittimità della funzione esercitata, che deve essere fatta valere innanzi alla giurisdizione comune. Nella prima ipotesi, infatti, la Regione non contesta l'esercizio di un potere radicalmente diverso da quello per legge spettante alla Corte dei conti, e per ciò solo incidente sulle sue prerogative costituzionali di autonomia, bensì la mera violazione dei criteri contenuti nel d.P.C.m; nel secondo caso, poi, contesta non l'esistenza stessa del potere di controllo sui rendiconti relativi all'anno 2013 nella loro globalità, ma il fatto che, per le spese anteriori all'entrata in vigore del d.P.C.m., il controllo sia stato effettuato alla stregua di criteri non ancora emanati. Per l'inammissibilità dei ricorsi per conflitto di attribuzione proposti contro atti meramente consequenziali (confermativi, riproduttivi, esplicativi, esecutivi, etc.) rispetto ad atti anteriori, non impugnati, v. le citate sentenze nn. 130/2014, 144/2013, 207/2012 e 369/2010. Sulla qualificazione dei gruppi consiliari come organi del Consiglio regionale, v. la sentenza n. 39/2014. Sulla legittimazione regionale a proporre conflitto di attribuzione tra enti in ragione della lamentata lesione delle prerogative dei gruppi consiliari, v. le citate sentenze nn. 107/2015, 130/2014, 252/2013, 195/2007 e 163/1997. Sulla sussistenza di tono costituzionale del conflitto nel caso venga prospettato l'esercizio di un potere radicalmente diverso da quello attribuito dalla legge, essendo integrata un'ipotesi di lamentata carenza di potere in concreto che incide sulle prerogative costituzionali della ricorrente, v. le citate sentenze nn. 235/2015, 263/2014, 137/2014 e 380/2007. Sulla necessità di far valere davanti alla giurisdizione comune le doglianze, non di invasione della sfera costituzionale della parte ricorrente, ma di mera illegittimità della funzione esercitata, v. le citate sentenze nn. 263/2014, 52/2013, 305/2011, 412/2008, 235/2008 e 380/2007.
Massima n. 38860
Spettava alla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, operare la verifica della regolarità dei rendiconti consiliari sulla base dei criteri individuati dal d.P.C.m. 21 dicembre 2012 (Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213). Nessun controllo di merito risulta essere stato effettuato poiché la deliberazione 11 aprile 2014, n. 269 - impugnata dalla Regione Veneto in riferimento a molteplici parametri costituzionali, al d.l. n. 174 del 2012 nonché al principio di leale collaborazione - non ha svolto valutazioni dirette a sindacare l'opportunità, l'utilità o la proficuità delle spese. La sezione regionale di controllo, al contrario, si è attenuta ai principi sanciti dall'art. 1, comma 11, del d.l. n. 174 del 2012 nonché dal menzionato d.P.C.m., effettuando un controllo volto ad accertare la conformità delle spese rendicontate ai criteri di veridicità e correttezza contenuti nelle linee guida. Le censurate richieste di chiarimenti e di integrazione documentale e il lamentato controllo analitico della documentazione prodotta dai gruppi a supporto dei rendiconti, poi, appaiono nient'altro che lo strumento indicato dal legislatore, oltre che logicamente necessario, per valutare l'inerenza delle spese ai fini istituzionali. Per l'inammissibilità dei ricorsi per conflitto di attribuzione proposti contro atti meramente consequenziali (confermativi, riproduttivi, esplicativi, esecutivi, etc.) rispetto ad atti anteriori, non impugnati, v. le citate sentenze nn. 130/2014, 144/2013, 207/2012 e 369/2010. Sulla qualificazione dei gruppi consiliari come organi del Consiglio regionale, v. la sentenza n. 39/2014. Sulla legittimazione regionale a proporre conflitto di attribuzione tra enti in ragione della lamentata lesione delle prerogative dei gruppi consiliari, v. le citate sentenze nn. 107/2015, 130/2014, 252/2013, 195/2007 e 163/1997. Sul'affermazione in base alla quale il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari, anche se non deve spingersi fino ad un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, debba comunque ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, v. la citata sentenza n. 263/2014.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibili il secondo e il terzo motivo del ricorso per conflitto di attribuzione, promosso dalla Regione Veneto nei confronti dello Stato, in relazione alla deliberazione della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, 11 aprile 2014, n. 269, con il ricorso indicato in epigrafe;
2) respinge per il resto il ricorso, dichiarando che spettava alla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, operare la verifica della regolarità dei rendiconti consiliari sulla base dei criteri individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 maggio 2016.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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