Corte costituzionale
Ordinanza n. 168/2016
Corte cost., ord. 13 luglio 2016, n. 168
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 168/2016
- Data di deposito
- 13 luglio 2016
- Data di decisione
- 3 maggio 2016
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Mario Rosario Morelli
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:168
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 425, legge n. 190 del 23 dicembre 2014
- art. 1, comma 426, legge n. 190 del 23 dicembre 2014
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 5, Costituzione
- art. 35, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 114, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 117, comma 4, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 119, comma 1, Costituzione
- art. 119, comma 2, Costituzione
- art. 119, comma 4, Costituzione
- art. 120, Costituzione
Massime
Massima n. 38964
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3, 5, 35, 97, 114, 117, commi terzo e quarto, 118, 119, commi primo, secondo e quarto, e 120 Cost. - dell'art. 1, commi 425 e 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, concernenti il processo di mobilità e di stabilizzazione del personale delle Province. La ricorrente non ha formulato alcuna specifica censura al momento della presentazione del ricorso, motivando l'impugnativa solo con memorie successive; in esse, peraltro, ha prospettato un nesso di conseguenzialità logico giuridica con la disposizione di cui al precedente comma 421, in tema di riduzione forzosa della dotazione organica delle Province, il cui esame ha comunque superato il vaglio di costituzionalità. Sulla legittimità costituzionale della norma legata da un nesso di conseguenzialità logico giuridica con la disposizione impugnata, v. la citata sentenza n. 159/2016.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 425 e 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015), promossa, in riferimento agli artt. 3, 5, 35, 97, 114, 117, terzo e quarto comma, 118, 119, primo, secondo e quarto comma, e 120 della Costituzione, dalla Regione Veneto, con l'ordinanza in epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Carmelinda MORANO, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2016.
Il Cancelliere
F.to: Carmelinda MORANO
Testo integrale
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