Corte costituzionale
Sentenza n. 83/2015
Corte cost., sent. 15 maggio 2015, n. 83
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 83/2015
- Data di deposito
- 15 maggio 2015
- Data di decisione
- 15 aprile 2015
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Amato
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:83
Norme oggetto del giudizio
- art. 62-quater, decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995
- art. 1, comma 1, lett. f), decreto legislativo n. 188 del 15 dicembre 2014
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 32, Costituzione
- art. 35, Costituzione
- art. 53, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 30, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- art. 34, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- art. 35, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- art. 110, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- art. 119, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- art. 16, carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Nizza 07/12/2000)
- art. 1, direttiva CE n. 118 del 16 dicembre 2008
- art. 401, direttiva CE n. 112 del 28 novembre 2006
- art. 11, Costituzione
- direttiva UE n. 40 del 3 aprile 2014
- art. 23, Costituzione
- art. 41, Costituzione
- art. 97, Costituzione
Massime
Massima n. 38369
Nel giudizio di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 23, 41 e 97 Cost., dell'art. 62- quater del d. lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 [nel testo originario, antecedente alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, lett. f ), del d. lgs. 15 dicembre 2014, n. 188] - che assoggetta ad imposta di consumo i succedanei dei prodotti da fumo non contenenti nicotina, idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati, nonché i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo - sono inammissibili le deduzioni svolte dalla difesa delle parti private al fine di estendere il thema decidendum , come fissato nell'ordinanza di rimessione, alla presunta violazione, da parte della disposizione censurata, di altre disposizioni della Costituzione, del TFUE, della Carta dei diritti fondamentali UE e di due direttive UE. Trattandosi di questioni discusse nel processo a quo , ma espressamente disattese dal giudice nel rimettere la questione alla Corte, esse - per costante giurisprudenza - non possono trovare ingresso nel processo costituzionale. - Per l'affermazione che l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione e che, pertanto, non possono essere presi in considerazione ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia eccepiti, ma non fatti propri dal giudice a quo , sia volti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze, v. le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 271/2011, 236/2009, 56/2009, 86/2008 e 244/2005; ordinanza n. 174/2003.
Massima n. 38370
Nel giudizio di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 23, 41 e 97 Cost., dell'art. 62- quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 [nel testo originario, antecedente alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, lett. f ), del d. lgs. 15 dicembre 2014, n. 188] - che assoggetta ad imposta di consumo i succedanei dei prodotti da fumo non contenenti nicotina, idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati, nonché i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo - è infondata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, prospettata dalla difesa erariale, per il mancato assolvimento, da parte del rimettente, dell'obbligo di interpretazione conforme al diritto comunitario. Infatti, la direttiva n. 2014/40/UE, la cui pubblicazione è successiva alla disposizione impugnata, non è stata ancora recepita nell'ordinamento italiano e non è direttamente applicabile. Inoltre, la citata direttiva contiene principi e definizioni non utilmente applicabili ai fini dell'interpretazione della norma censurata.
Massima n. 38371
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 23 Cost., l'art. 62- quater del d. lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 [nel testo originario, antecedente alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, lett. f ), del d. lgs. 15 dicembre 2014, n. 188], nella parte in cui sottopone ad imposta di consumo, nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico, la commercializzazione dei prodotti non contenenti nicotina, idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati, nonché i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo. L'intrinseca irrazionalità di tale previsione è legata alla sottoposizione ad una aliquota unica di una serie eterogenea di sostanze, non contenenti nicotina, e di beni aventi uso promiscuo. Tale disposizione prevede, infatti, l'ingiustificata e irragionevole estensione al commercio di prodotti contenenti sostanze diverse dalla nicotina nonché dei dispositivi e delle parti di ricambio che ne consentono il consumo, del regime fiscale dell'accisa sui tabacchi, legata invece al disfavore verso beni nocivi della salute e dei quali si vuole scoraggiare il consumo. La disposizione, inoltre, si pone in contrasto con l'art. 23 Cost., in quanto contiene solo un generico riferimento alla idoneità delle citate sostanze a sostituire il consumo dei tabacchi. Essa, dunque, rinvia ad una valutazione soggettiva ed empirica, rendendo palese l'indeterminatezza della base imponibile e la mancata indicazione di specifici e vincolanti criteri direttivi, idonei a limitare la discrezionalità amministrativa nella fase di attuazione della normativa in questione, senza peraltro prevedere forme procedurali partecipative, che potrebbero operare come correttivo rispetto alla elasticità delle indicazioni legislative. (Restano assorbite le ulteriori censure relative alla asserita violazione degli artt. 41 e 97 Cost.) - Per l'affermazione che la riserva relativa di legge, di cui all'art. 23 Cost., non giustifica prescrizioni normative "in bianco" ma impone la precisazione, anche non dettagliata, dei contenuti e dei modi dell'azione amministrativa limitativa della sfera generale di libertà dei cittadini, v. la citata sentenza n. 115/2011. - Per l'affermazione che l'espressione "in base alla legge" contenuta nell'art. 23 Cost. deve essere interpretata in relazione al fine della protezione della libertà e della proprietà individuale e che tale principio implica che la legge che attribuisce ad un ente il potere di imporre una prestazione non può lasciare all'arbitrio di quest'ultimo la determinazione della prestazione, v. la citata sentenza n. 4/1957. - Per l'affermazione che la riserva di legge di cui all'art. 23 Cost. impone la preventiva determinazione di sufficienti criteri di base e linee generali di disciplina della discrezionalità amministrativa, v. le citate sentenze nn. 350/2007 e 105/2003. - Per l'affermazione che la concreta entità della prestazione imposta deve essere desumibile chiaramente dagli interventi legislativi, v. le citate sentenze nn. 115/2011 e 190/2007. - Per l'affermazione che l'elasticità delle indicazioni legislative può essere accompagnata, come correttivo, da forme procedurali partecipate, v. le citate sentenze nn. 180/1996, 157/1996, 182/1994 e 507/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), nel testo originario, antecedente alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 (Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi, a norma dell'articolo 13 della legge 11 marzo 2014, n. 23), nella parte in cui sottopone ad imposta di consumo, nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico, la commercializzazione dei prodotti non contenenti nicotina, idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati, nonché i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 aprile 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Giuliano AMATO, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 maggio 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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