Corte costituzionale
Ordinanza n. 20/2015
Corte cost., ord. 26 febbraio 2015, n. 20
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 20/2015
- Data di deposito
- 26 febbraio 2015
- Data di decisione
- 14 gennaio 2015
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giorgio Lattanzi
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:20
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 11, Costituzione
- art. 13, Costituzione
- art. 24, comma 2, Costituzione
- art. 111, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 5, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
- art. 32, Costituzione
Massime
Massima n. 38246
Sono restituiti al rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 71, comma 1, cod. proc. pen., impugnato, in riferimento agli artt. 3, 13, 24, secondo comma, 32 e 111 Cost. e agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nella parte in cui, in caso di incapacità processuale, permanente ed irreversibile, di un imputato infermo di mente sottoposto a misura di sicurezza provvisoria detentiva, «non consente al giudice di celebrare il processo e di definirlo con una sentenza, ivi compresa quella di assoluzione per non imputabilità ed applicazione di misure di sicurezza, allorché l'imputato sia rappresentato da un curatore speciale». Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, è entrato in vigore il d.l. 31 marzo 2014, n. 52 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 maggio 2014, n. 81), il quale, all'art. 1, comma 1- quater , stabilisce che «Le misure di sicurezza detentive provvisorie o definitive, compreso il ricovero nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, non possono durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso, avuto riguardo alla previsione edittale massima. Per la determinazione della pena a tali effetti si applica l'articolo 278 del codice di procedura penale. Per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo non si applica la disposizione di cui al primo periodo». A fronte di tale ius superveniens , spetta pertanto al giudice rimettente la valutazione circa la perdurante rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione sollevata. Sulla restituzione degli atti al giudice a quo , per una nuova valutazione della questione alla luce del mutato quadro normativo, v. le citate ordinanze nn. 75/2014, 35/2013, 316/2012 e 296/2011.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Roma.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 febbraio 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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