Corte costituzionale
Sentenza n. 244/2014
Corte cost., sent. 28 ottobre 2014, n. 244
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 244/2014
- Data di deposito
- 28 ottobre 2014
- Data di decisione
- 22 ottobre 2014
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mario Rosario Morelli
- Presidente
- NAPOLITANO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:244
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 98, legge n. 228 del 24 dicembre 2012
- art. 1, comma 99, legge n. 228 del 24 dicembre 2012
Parametri
Massime
Massima n. 38149
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 24, 35, secondo comma, 36, primo comma, 101, 102, 104 e 113 Cost. - dell'art. 1, commi 98 e 99, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che, in attuazione della sentenza n. 223 del 2012, dispone l'abrogazione del detto art. 12, comma 10, con sostanziale ripristino del precedente regime del trattamento di fine servizio (TFS) per i dipendenti pubblici, e prevede l'estinzione di diritto dei processi pendenti aventi ad oggetto la restituzione del contributo previdenziale obbligatorio del 2,50%, nonché la dichiarazione di inefficacia delle sentenze già emesse, fatta eccezione per quelle passate in giudicato. Il TFS è, infatti, diverso e normalmente "migliore" rispetto al trattamento di fine rapporto (TFR) disciplinato dall'art. 2120 cod. civ., per cui il fatto che il dipendente - che (in conseguenza del ripristinato regime ex art. 37 citato) ha diritto all'indennità di buonuscita - partecipi al suo finanziamento, con il contributo del 2,50% (sull'80% della sua retribuzione), non integra un'irragionevole disparità di trattamento rispetto al dipendente che ha diritto al TFR. Inoltre, l'attribuzione ad alcuni dipendenti pubblici del TFS e ad altri del TFR è conseguenza del transito del rapporto di lavoro da un regime di diritto pubblico ad un regime di diritto privato e della gradualità che il legislatore ha discrezionalmente ritenuto di imprimervi. Parimenti non è illegittima la disposta estinzione dei giudizi in corso, atteso che l'interesse dei ricorrenti alla restituzione del contributo del 2,50% è venuto meno con il ripristino (ad opera della normativa impugnata) del previgente regime di TFS. Infine, non è irragionevole la diversità di trattamento tra i dipendenti che, nelle more, abbiano ottenuto la restituzione del 2,50% con sentenza passata in giudicato e quelli che non l'abbiano ottenuta per il sopravvenuto ripristino dell'indennità di buonuscita, essendo ciò inevitabilmente dovuto alla successione di diverse disposizioni normative ed al generale principio di intangibilità del giudicato. - Per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 10, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui non escludeva l'applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva prevista dall'art. 37, comma 1, del d.P.R. n. 1032 del 1973, v. la citata sentenza n. 223/2012. - Per il principio secondo cui il legislatore può anche incidere sui giudizi in corso, dichiarandoli estinti, senza ledere il diritto alla tutela giurisdizionale, ove la nuova disciplina sia tale da realizzare le pretese fatte valere dagli interessati, v. le citate sentenze nn. 223/2001 e 310/2000.
Massima n. 38150
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 98 e 99, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in riferimento agli artt. 3, 24, 35, secondo comma, 36, primo comma, 101, 102, 104 e 113 Cost., è ammissibile l'intervento dell'INPS poichè, pur non essendo parte del giudizio principale, è portatore di un interesse qualificato, suscettibile di essere inciso dall'esito del processo principale, in quanto ente erogatore del trattamento di fine servizio per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni ripristinato dalla normativa oggetto del giudizio di costituzionalità. - Sulla legittimazione dei soggetti portatori di interessi qualificati, immediatamente inerenti al rapporto sostanziale dedotto in giudizio ad intervenire nei giudizi in via incidentale, v., ex plurimis , le citate decisioni: ordinanza n. 318/2013, sentenze nn. 134/2013 e 116/2013.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 98 e 99, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 35, secondo comma, 36, primo comma, 101, 102, 104 e 113 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Reggio Emilia, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2014.
F.to:
Paolo Maria NAPOLITANO, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 ottobre 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Allegato:Ordinanza emessa all'udienza del 7 ottobre 2014ORDINANZAVisti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale introdotto con ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia, depositata il 5 marzo 2013 (reg. ord. n. 108 del 2013);rilevato che in tale giudizio è intervenuto l'INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., con atto depositato il 6 giugno 2013;considerato che il suddetto Istituto non è parte del giudizio principale;che, per costante giurisprudenza di questa Corte, nei giudizi in via incidentale sono legittimati ad intervenire i soggetti che, pur non essendo parti del giudizio principale, siano tuttavia portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio (tra le tante, ordinanze nn. 318, 134 e 116 del 2013);che, nel caso specifico, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è portatore di un siffatto interesse qualificato, suscettibile di essere inciso dall'esito del processo principale, in quanto ente erogatore del trattamento di fine servizio per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni ripristinato dalla normativa oggetto del giudizio di costituzionalità.PER QUESTI MOTIVILA CORTE COSTITUZIONALEdichiara ammissibile l'intervento dell'INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale.F.to: Paolo Maria Napolitano, Presidente
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