Corte costituzionale

Sentenza n. 191/2014

Corte cost., sent. 4 luglio 2014, n. 191

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
191/2014
Data di deposito
4 luglio 2014
Data di decisione
23 giugno 2014
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Marta Cartabia
Presidente
CASSESE
ECLI
ECLI:IT:COST:2014:191

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 196, bis, legge n. 191 del 23 dicembre 2009
  • art. 2, comma 7, decreto-legge n. 225 del 29 dicembre 2010
  • che introduce, legge n. 10 del 26 febbraio 2011

Parametri

Massime

Massima n. 38062

È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 111, primo comma, e 117, primo comma, (in relazione all'art. 6 CEDU) Cost., l'art. 2, comma 7, del d.l. 29 dicembre 2010, n. 225 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 10 del 2011), nella parte in cui - introducendo l'art. 2, comma 196- bis , della legge n. 191 del 2009 - stabilisce che il Commissario straordinario del Governo per il Comune di Roma «deve essere in possesso di comprovati requisiti di elevata professionalità nella gestione economico-finanziaria, acquisiti nel settore privato, necessari per gestire la fase operativa di attuazione del piano di rientro». Infatti, la disposizione censurata, incidendo retroattivamente sulla controversia in corso in merito alla sostituzione del Commissario di Governo per il Comune di Roma, ha introdotto il requisito della professionalità acquisita "nel settore privato", con l'effetto di precludere la valutazione di esperienze maturate nel settore pubblico e di legittimare la revoca del ricorrente del giudizio principale, in spregio al principio della parità processuali delle parti. La lesione di tale principio, così come interpretato anche dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, non trova giustificazione in un valido motivo imperativo di interesse generale, dal momento che le supposizioni in base alle quali l'esperienza in ambito finanziario nel settore privato sia da preferirsi a quella maturata nel settore pubblico appaiono infondate e non esenti da una certa inverosimiglianza. (Restano assorbiti gli ulteriori profili di illegittimità dedotti). - Sull'onere di interpretazione conforme, da assolvere usando gli «ordinari strumenti ermeneutici», v., ex plurimis , la citata sentenza n. 227/2010. - Sulla massima espansione delle garanzie di tutti i diritti e principi rilevanti, costituzionali e sovranazionali, v. le citate sentenze nn. 170/2013, 85/2013 e 264/2012. - Sulla violazione del «principio della parità delle parti» per immissione nell'ordinamento, da parte del legislatore, di una fattispecie di ius singulare , che determina lo sbilanciamento fra due posizioni in gioco, v., da ultimo, ex plurimis , la citata sentenza n. 186/2013.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10 nella parte in cui, introducendo l'art. 2, comma 196-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010), stabilisce che il Commissario straordinario del Governo per il Comune di Roma «deve essere in possesso di comprovati requisiti di elevata professionalità nella gestione economico-finanziaria, acquisiti nel settore privato, necessari per gestire la fase operativa di attuazione del piano di rientro».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2014.

F.to:

Sabino CASSESE, Presidente

Marta CARTABIA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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