Corte costituzionale
Ordinanza n. 59/2014
Corte cost., ord. 27 marzo 2014, n. 59
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 59/2014
- Data di deposito
- 27 marzo 2014
- Data di decisione
- 24 marzo 2014
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giancarlo Coraggio
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:59
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 2, legge n. 148 del 14 settembre 2011
- decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011
- art. 1, con allegata Tabella A, decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 5, Costituzione
- art. 70, Costituzione
- art. 72, comma 1, Costituzione
- art. 72, comma 4, Costituzione
- art. 77, comma 2, Costituzione
- art. 81, Costituzione
- art. 24, comma 1, Costituzione
- art. 25, comma 1, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 41, comma 1, Costituzione
- art. 1, comma 2, lett. b), legge n. 148 del 14 settembre 2011
Massime
Massima n. 37793
È manifestamente inammissibile, per difetto di una plausibile motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 5, 70, 72, commi primo e quarto, 77, secondo comma, e 81 Cost., dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148 (di conversione del d.l. 13 agosto 2011, n. 138), recante delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari. Con riguardo alla controversia al suo esame, infatti, il rimettente fa esclusivo generico riferimento ad una precedente restituzione degli atti da parte del Presidente della Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, senza offrire alcun elemento identificativo utile ai fini del controllo della rilevanza della questione. - Sulla manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per difetto di una plausibile motivazione in ordine alla rilevanza, v. la citata ordinanza n. 21/2014.
Massima n. 37794
È manifestamente inammissibile, per difetto di una plausibile motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155, con l'allegata Tabella A, impugnato, in riferimento agli artt. 5, 24, primo comma, 25, primo comma, 41, primo comma, e 76 Cost., limitatamente alla prevista soppressione del Tribunale ordinario di Sanremo e della relativa sezione distaccata di Ventimiglia. Con riguardo alla controversia al suo esame, infatti, il rimettente fa esclusivo generico riferimento ad una precedente restituzione degli atti da parte del Presidente della Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, senza offrire alcun elemento identificativo utile ai fini del controllo della rilevanza della questione. - Sulla manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per difetto di una plausibile motivazione in ordine alla rilevanza, v. la citata ordinanza n. 21/2014.
Massima n. 37795
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento, agli artt. 72, commi primo e quarto, e 77, secondo comma, Cost., dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148 (di conversione del d.l. 13 agosto 2011, n. 138), recante delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari. Come già affermato nella sentenza n. 237 del 2013, la disposizione censurata, introdotta in sede di conversione, non altera l'omogeneità del decreto-legge, in quanto diretta a realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza, nonché al perseguimento delle finalità di cui all'art. 9 del d.l. n. 98 del 2011; né è violato l'art. 72 Cost., poiché risultano salvaguardati sia l'esame in sede referente sia l'approvazione in aula, come richiesto per i disegni di legge di delegazione legislativa. - Nel senso che la potestas iudicandi del giudice a quo non può ritenersi esaurita quando la concessione della misura cautelare sia fondata, quanto al fumus boni iuris , sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, dovendosi, in tal caso, ritenere di carattere provvisorio e temporaneo la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, fino alla ripresa del giudizio cautelare dopo l'incidente di legittimità costituzionale, v. la citata sentenza n. 83/2013.
Massima n. 37796
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, con l'allegata Tabella A, del d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155, impugnato, in riferimento agli artt. 72, commi primo e quarto, e 77, secondo comma, Cost., nella parte in cui sopprime il Tribunale ordinario di Orvieto. La manifesta infondatezza della questione proposta in riferimento alla delega per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, prevista dall'art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011 (di conversione del d.l. n. 138 del 2011), comporta la manifesta infondatezza anche della questione sollevata nei confronti del decreto delegato in ragione dell'asserita illegittimità costituzionale della delega. - Sulla delega alla riorganizzazione degli uffici giudiziari sul territorio, v. la citata sentenza n. 237/2013.
Massima n. 37797
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, con l'allegata Tabella A, del d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155, impugnato, in riferimento all'art. 76 Cost. con riguardo ai criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 2, lett. d ) e b ), della legge n. 148 del 2011, nella parte in cui sopprime il Tribunale ordinario di Forlì, sezione distaccata di Cesena. Come già affermato nella sentenza n. 237 del 2013, si è in presenza di una misura organizzativa, in cui la soppressione dei singoli tribunali ordinari ha costituito la scelta rimessa al Governo, nel quadro di una più ampia valutazione del complessivo assetto territoriale degli uffici giudiziari di primo grado, finalizzata a realizzare un risparmio di spesa e un incremento di efficienza. Nell'adozione del decreto legislativo sono state poi considerate, specificamente, le singole realtà. Ne deriva che, da una parte, risulta che non vi è stata una esplicita o formale violazione dei criteri di delega, dall'altra, che la loro applicazione non manifesta elementi di irragionevolezza e risponde a un corretto bilanciamento degli interessi, posto che la scelta del legislatore delegato, come richiesto dal carattere generale dell'intervento, non poteva essere effettuata valutando soltanto i dati dei singoli uffici e i relativi territori in una comparazione meramente statistica, dovendo, invece, inserirsi in una prospettiva di riorganizzazione del territorio nazionale in un'ottica di riequilibrio complessivo degli uffici di primo grado. La possibilità di sopprimere o ridurre le sezioni distaccate risponde, inoltre, all'obiettivo di garantire che ciascun tribunale possa acquisire una dimensione media quanto più possibile vicina al modello ideale di ufficio giudiziario, individuato secondo il ricorso a standard oggettivi in grado di garantire anche l'indispensabile specializzazione dei magistrati. Quanto alla soppressione del Tribunale ordinario di Forlì, sezione distaccata di Cesena, essa è stata disposta per una funzionale riorganizzazione degli uffici giudiziari del distretto della Corte d'appello di Bologna.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 5, 70, 72, primo e quarto comma, 77, secondo comma, e 81 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Sanremo, sezione distaccata di Ventimiglia, con l'ordinanza in epigrafe;
2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), con l'allegata Tabella A, limitatamente alla prevista soppressione del Tribunale ordinario di Sanremo e della relativa sezione distaccata di Ventimiglia, sollevata, in riferimento agli artt. 5, 24, primo comma, 25, primo comma, 41, primo comma, e 76 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Sanremo, sezione distaccata di Ventimiglia, con l'ordinanza in epigrafe;
3) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, sollevate, in riferimento, nel complesso, agli artt. 72, primo e quarto comma, e 77, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Orvieto e dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con le ordinanze in epigrafe;
4) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, con l'allegata Tabella A, del d.lgs. n. 155 del 2012, sollevata, in riferimento agli artt. 72, primo e quarto comma, e 77, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Orvieto, con l'ordinanza in epigrafe;
5) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, con l'allegata Tabella A, del d.lgs. n. 155 del 2012, sollevata, in riferimento all'art. 76, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Forlì, sezione distaccata di Cesena, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2014.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 marzo 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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