Corte costituzionale
Sentenza n. 252/2013
Corte cost., sent. 28 ottobre 2013, n. 252
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 252/2013
- Data di deposito
- 28 ottobre 2013
- Data di decisione
- 23 ottobre 2013
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Sergio Mattarella
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:252
Parametri
- art. 25, comma 2, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
- art. 27, comma 2, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
- art. 39, comma 3, legge n. 87 del 11 febbraio 1953
- art. 40, legge n. 87 del 11 febbraio 1953
- art. 97, Costituzione
- art. 100, Costituzione
- art. 103, Costituzione
- art. 114, Costituzione
- art. 116, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 4, comma 1, lettera a), statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, comma 1, lettera a), statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 52, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 69, e ss., statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 37406
In relazione ai ricorsi per conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato proposti in relazione a due atti istruttori, adottati, nell'àmbito di un procedimento di responsabilità amministrativa, dalla Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Trentino-Alto Adige, sede di Bolzano, va rigettata l'eccezione di inammissibilità degli interventi spiegati in giudizio dalla procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti di Bolzano, poiché, in base all'attuale disciplina dei conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni o Province autonome, successiva alla modificazione delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale posta in essere nel 2004, quando l'esercizio dell'attribuzione statale spetta a organi indipendenti dal Governo - destinatari, perciò, della notificazione prevista dall'art. 25, comma 2, delle citate Norme integrative - a questi è riconosciuta la facoltà di intervenire nel giudizio costituzionale al fine di fare valere le ragioni della legittimità dell'atto impugnato, da essi adottato, in via autonoma dal resistente Presidente del Consiglio dei ministri. - In senso analogo, v. citate n. 195 e n. 2 del 2007.
Massima n. 37407
In relazione ai ricorsi per conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato proposti in relazione a due atti istruttori, adottati, nell'àmbito di un procedimento di responsabilità amministrativa, dalla Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Trentino-Alto Adige, sede di Bolzano, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dei ricorsi, in quanto dette deliberazioni sarebbero invalide poiché adottate (all'unanimità) con la partecipazione, sia alla discussione che alla votazione delle stesse, del Presidente della Provincia autonoma ricorrente, il quale si sarebbe trovato in una situazione di conflitto di interessi che gli avrebbe imposto di astenersi da dette discussione e votazione. Infatti, deve escludersi che la partecipazione del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano alla discussione e alla votazione delle decisioni di impugnazione abbia determinato l'insorgere di un conflitto di interessi, stante l'inidoneità delle deliberazioni della Giunta della Provincia autonoma di Bolzano, con le quali è stata decisa la proposizione dei conflitti, a influire direttamente sull'interesse personale del Presidente provinciale.
Massima n. 37408
In relazione ai ricorsi per conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato proposti in relazione a due atti istruttori, adottati, nell'àmbito di un procedimento di responsabilità amministrativa, dalla Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Trentino-Alto Adige, sede di Bolzano, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dei ricorsi, in quanto le deliberazioni della Giunta provinciale della Provincia autonoma di Bolzano sarebbero inidonee a costituire il fondamento dei proposti ricorsi. Alla luce del tenore delle due delibere, la Giunta provinciale ha sufficientemente chiarito, sia pure in modo sintetico, sia le ragioni della dedotta esorbitanza degli impugnati atti istruttori rispetto ai poteri costituzionalmente spettanti alla Corte dei conti (e, quindi, della dedotta violazione degli artt. 100 e 103 Cost. che quei poteri delimitano), sia le ragioni della asserita conseguente lesione della sfera di autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria della Provincia autonoma, nonché del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, con particolare riguardo al settore - come chiaramente si evince dall'espresso riferimento all'avvenuto esercizio della propria autonomia in tale àmbito - delle spese riservate e di rappresentanza.
Massima n. 37409
Sono inammissibili i conflitti di attribuzione promossi, in riferimento a numerosi parametri costituzionali e statutari, dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti dello Stato, in relazione al decreto di sequestro, adottato dalla Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Trentino-Alto Adige, sede di Bolzano, il 17 ottobre 2012, e alla richiesta di documentazione, adottata dalla stessa Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Trentino-Alto Adige, sede di Bolzano, il 21 febbraio 2013. Avendo la Procura regionale di Bolzano ampiamente motivato in ordine al fondamento del potere istruttorio esercitato con riguardo all'esistenza di elementi concreti e specifici, idonei a integrare una notizia di danno qualificata, concernente la gestione delle spese riservate di pertinenza dell'attuale Presidente della Provincia autonoma di Bolzano a partire dall'anno 1994, detti ricorsi si risolvono in un improprio mezzo di censura del modo di esercizio della funzione giudiziaria, valendo contro gli errori in iudicando di diritto sostanziale o processuale i rimedi consueti riconosciuti dagli ordinamenti processuali delle diverse giurisdizioni. - In senso analogo, v. citate sentenze n. 150 del 2007 e n. 326 del 2003.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara inammissibili i conflitti di attribuzione promossi dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti dello Stato, in relazione al decreto di sequestro n. 0002941-17/10/2012-PR_BZ-U15-P adottato dalla Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Trentino-Alto Adige, sede di Bolzano, il 17 ottobre 2012, e alla richiesta di documentazione n. 0000457-22/02/2013-PR_BZ-U15-P, adottata dalla stessa Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Trentino-Alto Adige, sede di Bolzano, il 21 febbraio 2013, con i ricorsi indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2013.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Sergio MATTARELLA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 ottobre 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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