Corte costituzionale
Sentenza n. 220/2013
Corte cost., sent. 19 luglio 2013, n. 220
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 220/2013
- Data di deposito
- 19 luglio 2013
- Data di decisione
- 3 luglio 2013
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Gaetano Silvestri
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:220
Norme oggetto del giudizio
- decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
- legge n. 214 del 22 dicembre 2011
- art. 23, comma 4, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
- art. 23, comma 21, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
- art. 23, comma 22, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
- art. 23, comma 14, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
- art. 23, comma 15, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
- art. 23, comma 16, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
- art. 23, comma 17, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
- art. 23, comma 18, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
- art. 23, comma 19, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
- art. 23, comma 20, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
- art. 17, decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012
- art. 18, decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012
- legge n. 135 del 7 agosto 2012
- art. 23, comma 20, bis, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
Parametri
- art. 19, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
- art. 4, comma 1, n. 1-bis, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 51, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 9, decreto legislativo n. 9 del 2 gennaio 1997
- art. 54, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 3, Costituzione
- art. 5, Costituzione
- art. 77, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 114, Costituzione
- art. 117, comma 2, lettera p), Costituzione
- art. 117, comma 4, Costituzione
- art. 117, comma 6, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 120, Costituzione
- art. 3, comma 1, lettera a), statuto regione Sardegna
- art. 3, comma 1, lettera b), statuto regione Sardegna
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 119, comma 2, Costituzione
- art. 2, comma 1, lettera b), statuto regione Valle d'Aosta
- art. 3, comma 1, lettera f), statuto regione Valle d'Aosta
- art. 4, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 37314
Sono inammissibili gli interventi spiegati dalle Province di Isernia, Latina, Frosinone, Viterbo e Avellino, dal Comune di Mantova e dall'Unione delle Province d'Italia nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 23 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, 17 e 18 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, promossi dalle Regioni Molise, Lazio, Campania e Lombardia ed aventi ad oggetto la riforma delle Province. Infatti, il giudizio di costituzionalità delle leggi, promosso in via d'azione, si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa, fermi restando, per i soggetti privi di tale potestà, i mezzi di tutela delle rispettive posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente in via incidentale. - Al riguardo, v. le citate sentenze nn. 118/2013, 245/2012, 114/2012, 105/2012, 69/2011, 33/2011, 278/2010, 121/2010 e l'ordinanza n. 107/2010.
Massima n. 37315
Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 23, commi 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20- bis , 21 e 22 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, aventi ad oggetto la riforma delle Province e promossi dalle Regioni Veneto, Campania e Friuli-Venezia Giulia, sono inammissibili gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri in quanto depositati oltre il termine perentorio stabilito dall'art. 19, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Infatti, il mancato rispetto di tale termine comporta l'inammissibilità della costituzione in giudizio della parte resistente. - V. le citate sentenze nn. 299/2012, 297/2012 e l'ordinanza n. 61/2013.
Massima n. 37316
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 4, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, impugnato dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento agli artt. 4, primo comma, n. 1- bis , 51 e 54 dello statuto di autonomia e 9 del d.lgs. n. 9 del 1997, in quanto prevede l'obbligo, per i Comuni con una popolazione non superiore a 5.000 abitanti, di affidamento dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture, nell'ambito delle unioni dei Comuni, ad un'unica centrale di committenza. Infatti, tale obbligo non è immediatamente cogente per le Regioni ad autonomia speciale, che sono tenute soltanto ad adeguare la propria legislazione in materia di contratti pubblici secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione.
Massima n. 37317
Sono inammissibili, per carenza di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 21, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 214 del 2011, impugnato dalle Regioni Piemonte, Molise, e Sardegna, in riferimento a plurimi parametri costituzionali e statutari, in quanto prevede la possibilità per i Comuni di istituire unioni o organi di raccordo per l'esercizio di specifici compiti o funzioni amministrative garantendo l'invarianza della spesa. Le ricorrenti si sono, infatti, limitate ad inserire il comma in oggetto nel novero delle disposizioni impugnate, senza argomentare sulle ragioni della sua illegittimità costituzionale.
Massima n. 37318
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 22, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 214 del 2011, impugnato dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Valle d'Aosta, in riferimento agli artt. 4, primo comma, n. 1- bis ), 51 e 54 dello statuto friuliano, 3, primo comma, lett. a ) e b ), dello statuto sardo, 2, primo comma, lett. b ), 3, primo comma, lett. f ), e 4 dello statuto valdostano, nonché agli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, Cost., in quanto prevede che la titolarità di qualsiasi carica, ufficio o organo di natura elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione debba essere a titolo esclusivamente onorifico e non possa essere fonte di alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza. La censurata disposizione, infatti, non si applica alle Regioni ad autonomia speciale, le quali concordano con lo Stato le modalità del loro concorso agli obiettivi della finanza pubblica.
Massima n. 37319
Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 77 Cost., i commi 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 dell'art. 23 del d.l. 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 214 del 2011, i quali modificano radicalmente la normativa in tema di funzioni delle Province (limitandole al solo indirizzo e coordinamento delle attività dei Comuni) e in tema di organi delle stesse elimina la Giunta, prevedendo che il Consiglio sia composto da non più di dieci membri eletti dagli organi elettivi dei Comuni e disponendo che il Presidente della Provincia sia eletto dal Consiglio provinciale). Una riforma così ampia di una parte del sistema delle autonomie locali, destinata a ripercuotersi sull'intero assetto degli enti esponenziali delle comunità territoriali, riconosciuti e garantiti dalla Costituzione, è incompatibile, logicamente e giuridicamente, con lo strumento della decretazione d'urgenza. Infatti, le norme dell'ordinamento degli enti locali, intrinsecamente destinate a durare nel tempo e rispondenti ad esigenze sociali ed istituzionali di lungo periodo, non possono essere interamente condizionate dalla contingenza, sino al punto da costringere il dibattito parlamentare sulle stesse nei ristretti limiti tracciati dal secondo e terzo comma dell'art. 77 Cost, concepiti dal costituente per interventi specifici e puntuali, resi necessari e improcrastinabili dall'insorgere di «casi straordinari di necessità e d'urgenza». La palese inadeguatezza dello strumento del decreto-legge a realizzare una riforma organica e di sistema non implica, tuttavia, che sull'ordinamento degli enti locali si possa intervenire solo con legge costituzionale (indispensabile solo per la soppressione di uno degli enti citati nell'art. 114 Cost.), ben potendo la normativa d'urgenza incidere su singole funzioni degli enti locali, su singoli aspetti della legislazione elettorale o su specifici profili della struttura e composizione degli organi di governo. (Restano assorbiti gli ulteriori profili di illegittimità e le istanze di sospensione). - Sulla possibilità per le Regioni di evocare parametri di legittimità diversi rispetto a quelli che sovrintendono al riparto di attribuzioni, qualora, e solo se, la lamentata violazione determini una compromissione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite o ridondi sul riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, v. le citate sentenze nn. 33/ 2011, 46/2013, 20/2013, 8/2013, 311/2012, 298/2012, 200/2012, 199/2012, 198/2012, 187/2012, 178/2012, 151/2012, 80/2012 e 22/2012, 6/2004 e 303/2003. - Sull'intrinseca inidoneità del decreto-legge a contenere disposizioni destinate ad avere effetti pratici differiti nel tempo, v. la citata sentenza n. 22/2012. - Sulla possibilità di istituire una nuova Provincia mediante lo strumento della delega legislativa, v. la citata sentenza n. 347/1994. - Sull'indefettibilità del procedimento previsto dall'art. 133, primo comma, Cost. per l'istituzione di nuove Province, v. la citata sentenza n. 230/2001.
Massima n. 37320
Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 77 Cost., gli artt. 17 e 18 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 135 del 2012, i quali dispongono la soppressione delle Province di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria, e la contestuale istituzione delle relative città metropolitane a partire dal 1° gennaio 2014, per l'incompatibilità logica e giuridica dello strumento della decretazione d'urgenza con una riforma radicale del sistema delle autonomie. (Restano assorbiti gli ulteriori profili di illegittimità e le istanze di sospensione).
Massima n. 37321
È costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'art. 23, comma 20- bis , del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 214 del 2011, che obbliga le Regioni speciali ad adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni di cui ai precedenti commi da 14 a 20 nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del suddetto d.l. Infatti, l'illegittimità costituzionale, pronunciata in via diretta, dei richiamati commi da 14 a 20 non può che comportare, in via consequenziale, l'illegittimità anche del comma 20- bis .
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione sull'impugnazione delle altre disposizioni contenute nel decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, e nel decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135;
riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 23, commi 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 214 del 2011;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 17 e 18 del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 135 del 2012;
3) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 20-bis, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 214 del 2011;
4) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 21, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 214 del 2011, promosse - in riferimento agli artt. 3, 5, 77, 97, 114, 117, secondo comma, lettera p), quarto e sesto comma, 118, 119 e 120 Cost., e ai principi di ragionevolezza e di leale collaborazione, nonché all'art. 3, primo comma, lettere a) e b), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) - dalle Regioni Piemonte e Molise, e dalla Regione autonoma Sardegna con i ricorsi indicati in epigrafe;
5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 4, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 214 del 2011, promossa - in riferimento agli artt. 4, primo comma, n. 1-bis), 51 e 54 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), nonché all'art. 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni) - dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con il ricorso indicato in epigrafe;
6) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 22, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 214 del 2011, promosse - in riferimento agli artt. 4, primo comma, n. 1-bis), 51 e 54 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), all'art. 3, primo comma, lettere a) e b), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), agli artt. 2, primo comma, lettera b), 3, primo comma, lettera f), e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta) ed agli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, Cost. - dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste con i ricorsi indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2013.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Allegato:Ordinanza letta all'udienza del 2 luglio 2013ORDINANZARitenuto che la Provincia di Isernia ha depositato atti di intervento nei giudizi promossi dalla Regione Molise (Reg. ric. n. 32 e n. 133 del 2012) avverso i commi da 14 a 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, e l'art. 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, chiedendo che le norme impugnate siano dichiarate illegittime;che le Province di Latina, Frosinone e Viterbo, e l'Unione delle Province d'Italia hanno depositato atti di intervento nel giudizio promosso dalla Regione Lazio (Reg. ric. n. 44 del 2012) avverso i commi da 14 a 20 dell'art. 23 del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 214 del 2011, chiedendo che le norme impugnate siano dichiarate illegittime;che la Provincia di Avellino ha depositato atto di intervento nel giudizio promosso dalla Regione Campania (Reg. ric. n. 153 del 2012) avverso l'art. 17, commi 1, 2, 3, 4, 4-bis, 6, 11 e 12, e l'art. 18, commi 1, 2, 2-bis, 7-bis, 9, lettere c) e d), del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 135 del 2012, chiedendo che le norme impugnate siano dichiarate illegittime;che il Comune di Mantova ha depositato atto di intervento nel giudizio promosso dalla Regione Lombardia (Reg. ric. n. 154 del 2012) avverso l'art. 17, commi 1, 2, 3, 4, 4-bis, 6, 11 e 12, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 135 del 2012, chiedendo che le norme impugnate siano dichiarate illegittime.Considerato che il giudizio di costituzionalità delle leggi, promosso in via d'azione ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e degli artt. 31 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa, fermi restando, per i soggetti privi di tale potestà, i mezzi di tutela delle rispettive posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente innanzi a questa Corte in via incidentale;che pertanto, alla stregua della normativa in vigore e conformemente alla costante giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, sentenze n. 118 del 2013, n. 245, n. 114 e n. 105 del 2012, n. 69 e n. 33 del 2011, n. 278 e 121 del 2010, e ordinanza n. 107 del 2010), non è ammesso l'intervento in tali giudizi di soggetti privi di potere legislativo.per questi motiviLA CORTE COSTITUZIONALEdichiara inammissibili gli interventi spiegati dalle Province di Isernia, Latina, Frosinone, Viterbo e Avellino, dal Comune di Mantova e dall'Unione delle Province d'Italia nei giudizi promossi dalle Regioni Molise, Lazio, Campania e Lombardia.F.to: Franco GALLO, Presidente
Testo integrale
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