Corte costituzionale

Ordinanza n. 269/2013

Corte cost., ord. 13 novembre 2013, n. 269

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
269/2013
Data di deposito
13 novembre 2013
Data di decisione
6 novembre 2013
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Tesauro
Presidente
SILVESTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:269

Norme oggetto del giudizio

  • art. 17, comma 4, lett. c) primo periodo, decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011
  • legge n. 111 del 15 luglio 2011

Parametri

Massime

Massima n. 37444

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 4, lett. c ), primo periodo, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111), impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24, 72, 73, terzo comma, 103, 113, 117, commi primo e terzo, e 120 Cost. ed in relazione all'art. 6 CEDU, in quanto prevede che il Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario della regione Abruzzo dà esecuzione al programma operativo per l'esercizio 2010, ferma restando la validità degli atti e dei provvedimenti già adottati e la salvezza degli effetti e dei rapporti giuridici sorti sulla base della sua attuazione. Premesso che nel giudizio di ottemperanza è rilevante la questione relativa ad una norma incidente sul diritto riconosciuto da una sentenza assistita dalla forza del giudicato e non più suscettibile di riesame nel merito, la disposizione censurata è contenuta in un atto normativo promulgato successivamente alla sentenza oggetto del giudizio principale, la quale è stata appellata e costituisce tuttora oggetto di esame da parte del giudice del gravame. La pendenza del processo di impugnazione, benché non preclusiva della proponibilità del giudizio di ottemperanza, riveste, nondimeno, peculiare rilievo poiché la questione, nei termini in cui è stata sollevata, rinviene il suo indefettibile presupposto logico-giuridico nella definitività dell'accertamento dell'illegittimità degli atti del Commissario, nella specie ancora controversa. Il rimettente, inoltre, nel riferire che il giudice del gravame ha dichiarato improcedibili le domande cautelari di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado in base alla normativa sopravvenuta che ha trasfuso gli impugnati atti amministrativi in una fonte di rango legislativo, si dimostra consapevole dell'esigenza, in caso di accoglimento della questione, di recuperare l'interesse delle parti a chiedere nuovamente la tutela cautelare, ma omette di esplicitare modi e tempi di tale recupero. Sussistono, altresì, sopravvenienze normative (artt. 15, comma 13, lett. c , del d.l. n. 95 del 2012 e 1 del d.l. n. 158 del 2012) per le quali si pone il problema della delibazione dell'eventuale incidenza sulla situazione giuridica azionata e della spettanza della stessa al giudice dell'impugnazione o a quello dell'ottemperanza. Pertanto, alla luce dell'oggetto del giudizio di ottemperanza e della peculiarità della fattispecie, tenuto conto della pendenza del processo di appello e del contenuto dell'ordinanza resa sulle domande cautelari, la mancata considerazione di tutti i richiamati profili si risolve nel difetto di una plausibile motivazione in ordine alla rilevanza della questione. - Per la declaratoria di manifesta inammissibilità, per difetto di una plausibile motivazione sulla rilevanza, di un'identica questione sollevata dallo stesso rimettente, v. la citata ordinanza n. 173/2013. - Per l'affermazione che è rilevante la questione di legittimità costituzionale proposta nel giudizio di ottemperanza in riferimento ad una norma incidente sul diritto riconosciuto da una sentenza che, quando essa è sollevata, è assistita dalla forza del giudicato e non è più suscettibile di riesame nel merito, v. le citate sentenze nn. 280/2012, 273/2012 e 267/2007.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 4, lettera c), primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 24, 72, 73, terzo comma, 103, 113, 117, primo e terzo comma, e 120 della Costituzione ed in relazione all'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convezione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952), dal Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2013.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 novembre 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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