Corte costituzionale
Ordinanza n. 269/2013
Corte cost., ord. 13 novembre 2013, n. 269
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 269/2013
- Data di deposito
- 13 novembre 2013
- Data di decisione
- 6 novembre 2013
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Tesauro
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:269
Norme oggetto del giudizio
- art. 17, comma 4, lett. c) primo periodo, decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011
- legge n. 111 del 15 luglio 2011
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 72, Costituzione
- art. 73, comma 3, Costituzione
- art. 103, Costituzione
- art. 113, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 120, Costituzione
- art. 6, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
Massime
Massima n. 37444
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 4, lett. c ), primo periodo, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111), impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24, 72, 73, terzo comma, 103, 113, 117, commi primo e terzo, e 120 Cost. ed in relazione all'art. 6 CEDU, in quanto prevede che il Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario della regione Abruzzo dà esecuzione al programma operativo per l'esercizio 2010, ferma restando la validità degli atti e dei provvedimenti già adottati e la salvezza degli effetti e dei rapporti giuridici sorti sulla base della sua attuazione. Premesso che nel giudizio di ottemperanza è rilevante la questione relativa ad una norma incidente sul diritto riconosciuto da una sentenza assistita dalla forza del giudicato e non più suscettibile di riesame nel merito, la disposizione censurata è contenuta in un atto normativo promulgato successivamente alla sentenza oggetto del giudizio principale, la quale è stata appellata e costituisce tuttora oggetto di esame da parte del giudice del gravame. La pendenza del processo di impugnazione, benché non preclusiva della proponibilità del giudizio di ottemperanza, riveste, nondimeno, peculiare rilievo poiché la questione, nei termini in cui è stata sollevata, rinviene il suo indefettibile presupposto logico-giuridico nella definitività dell'accertamento dell'illegittimità degli atti del Commissario, nella specie ancora controversa. Il rimettente, inoltre, nel riferire che il giudice del gravame ha dichiarato improcedibili le domande cautelari di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado in base alla normativa sopravvenuta che ha trasfuso gli impugnati atti amministrativi in una fonte di rango legislativo, si dimostra consapevole dell'esigenza, in caso di accoglimento della questione, di recuperare l'interesse delle parti a chiedere nuovamente la tutela cautelare, ma omette di esplicitare modi e tempi di tale recupero. Sussistono, altresì, sopravvenienze normative (artt. 15, comma 13, lett. c , del d.l. n. 95 del 2012 e 1 del d.l. n. 158 del 2012) per le quali si pone il problema della delibazione dell'eventuale incidenza sulla situazione giuridica azionata e della spettanza della stessa al giudice dell'impugnazione o a quello dell'ottemperanza. Pertanto, alla luce dell'oggetto del giudizio di ottemperanza e della peculiarità della fattispecie, tenuto conto della pendenza del processo di appello e del contenuto dell'ordinanza resa sulle domande cautelari, la mancata considerazione di tutti i richiamati profili si risolve nel difetto di una plausibile motivazione in ordine alla rilevanza della questione. - Per la declaratoria di manifesta inammissibilità, per difetto di una plausibile motivazione sulla rilevanza, di un'identica questione sollevata dallo stesso rimettente, v. la citata ordinanza n. 173/2013. - Per l'affermazione che è rilevante la questione di legittimità costituzionale proposta nel giudizio di ottemperanza in riferimento ad una norma incidente sul diritto riconosciuto da una sentenza che, quando essa è sollevata, è assistita dalla forza del giudicato e non è più suscettibile di riesame nel merito, v. le citate sentenze nn. 280/2012, 273/2012 e 267/2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 4, lettera c), primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 24, 72, 73, terzo comma, 103, 113, 117, primo e terzo comma, e 120 della Costituzione ed in relazione all'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convezione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952), dal Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2013.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 novembre 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze