Corte costituzionale
Ordinanza n. 173/2013
Corte cost., ord. 4 luglio 2013, n. 173
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 173/2013
- Data di deposito
- 4 luglio 2013
- Data di decisione
- 1° luglio 2013
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Tesauro
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:173
Norme oggetto del giudizio
- art. 17, comma 4, lett. c), decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011
- legge n. 111 del 15 luglio 2011
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 72, Costituzione
- art. 73, comma 3, Costituzione
- art. 103, Costituzione
- art. 113, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 120, Costituzione
- art. 6, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
Massime
Massima n. 37193
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 4, lett. c ), primo periodo, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (che contiene la previsione che il commissario ad acta dia esecuzione al programma operativo per l'esercizio 2010, ferma restando la validità degli atti e dei provvedimenti già adottati e la salvezza degli effetti e dei rapporti giuridici sorti sulla base della sua attuazione), sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 72, 73, terzo comma, 103, 113, 117, primo e terzo comma, e 120 Cost. ed in relazione all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Infatti, alla luce dell'oggetto del giudizio di ottemperanza - in occasione del quale è stata sollevata la questione - e della peculiarità della fattispecie in esame, tenuto conto della pendenza del processo di appello e del contenuto dell'ordinanza resa sulla domanda di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, la mancata considerazione di tutti i profili sopra richiamati ad opera del remittente si risolve in difetto di una plausibile motivazione in ordine alla rilevanza della questione, con conseguente manifesta inammissibilità della stessa.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 4, lettera c), primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 72, 73, terzo comma, 103, 113, 117, primo e terzo comma, e 120 della Costituzione ed in relazione all'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convezione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952), dal Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 luglio 2013.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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