Corte costituzionale

Sentenza n. 311/2012

Corte cost., sent. 20 dicembre 2012, n. 311

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
311/2012
Data di deposito
20 dicembre 2012
Data di decisione
12 dicembre 2012
Esito
Cessata materia del contendere
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Sabino Cassese
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:311

Norme oggetto del giudizio

  • art. 35, comma 10, decreto-legge n. 1 del 24 gennaio 2012
  • legge n. 27 del 24 marzo 2012
  • art. 35, comma 8, decreto-legge n. 1 del 24 gennaio 2012
  • art. 35, comma 9, decreto-legge n. 1 del 24 gennaio 2012
  • art. 35, comma 13, decreto-legge n. 1 del 24 gennaio 2012
  • art. 35, decreto-legge n. 1 del 24 gennaio 2012

Parametri

Massime

Massima n. 36834

In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 10, del decreto-legge n. 1 del 2012 sussistono i presupposti per dichiararne la cessazione della materia del contendere in quanto la nuova formulazione di detto comma - che non risulta aver avuto medio tempore applicazione - ad opera della legge di conversione n. 27 che, diversamente da quanto disposto dal precedente testo, non indica alcun criterio di priorità circa l'utilizzo delle risorse depositate presso gli enti per far fronte ai loro pagamenti è pienamente satisfattiva delle pretese avanzate dalle ricorrenti, ad avviso delle quali la priorità di utilizzo della liquidità da parte dei tesorieri regionali prevista dal testo originario della disposizione impugnata era da ritenersi lesiva dell'autonomia finanziaria degli enti. - In senso analogo, v. citata sentenza n. 153 del 2011.

Massima n. 36835

In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 10, del decreto-legge n. 1 del 2012 sussistono i presupposti per dichiararne la cessazione della materia del contendere in quanto la nuova formulazione di detto comma - che non risulta aver avuto medio tempore applicazione - ad opera della legge di conversione n. 27 che, diversamente da quanto disposto dal precedente testo, non indica alcun criterio di priorità circa l'utilizzo delle risorse depositate presso gli enti per far fronte ai loro pagamenti è pienamente satisfattiva delle pretese avanzate dalle ricorrenti, ad avviso delle quali la priorità di utilizzo della liquidità da parte dei tesorieri regionali prevista dal testo originario della disposizione impugnata era da ritenersi lesiva dell'autonomia finanziaria degli enti. - In senso analogo, v. citata sentenza n. 153 del 2011.

Massima n. 36836

In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, commi 8, 9, 10 e 13, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito con la legge n. 27 del 2012, va rigettata l'eccepita inammissibilità della questione per la genericità dei profili di lesione prospettati e per difetto di legittimazione attiva delle ricorrenti con riguardo al sistema di tesoreria degli enti locali, in quanto, nonostante l'ampiezza delle censure formulate, le ricorrenti indicano con precisione le attribuzioni costituzionali che sarebbero lese dalla normativa impugnata, con particolare riferimento alla potestà legislativa regionale in materia di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.), all'autonomia amministrativa (art. 118 Cost.) e all'autonomia finanziaria (art. 119 Cost.).

Massima n. 36837

In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, commi 8, 9, 10 e 13, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito con la legge n. 27 del 2012, va rigettata l'eccepita inammissibilità della questione per difetto di legittimazione attiva delle ricorrenti con riguardo al sistema di tesoreria degli enti locali in quanto le Regioni sono legittimate a denunciare la legge statale anche per la lesione delle attribuzioni degli enti locali, indipendentemente dalla prospettazione della violazione della competenza legislativa regionale», perché la stretta connessione, in particolare in tema di finanza regionale e locale, tra le attribuzioni regionali e quelle delle autonomie locali consente di ritenere che la lesione delle competenze locali sia potenzialmente idonea a determinare una vulnerazione delle competenze regionali. - In senso analogo, v. citate sentenze n. 298 del 2009, n. 169 e n. 95 del 2007, n. 417 del 2005 e n. 196 del 2004.

Massima n. 36838

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 35, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge n. 1 del 2012, per evocazione di parametri non attinenti al riparto di competenze (artt. 41, 42 e 81 Cost.,) e per insufficiente motivazione circa la ridondanza delle violazioni denunciate sul riparto di competenze, in quanto la denunciata violazione di questi parametri non rileva sul piano della distribuzione delle competenze costituzionali tra Stato e Regioni, né le ricorrenti hanno indicato in quale modo l'asserita lesione di dette disposizioni ridonderebbe sulle attribuzioni regionali. - In senso analogo, v. citate sentenze n. 199, n. 80 e n. 22 del 2012, n. 33 del 2011, n. 303 del 2003.

Massima n. 36839

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 35, commi 8, 9, 10 e 13, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, per evocazione di parametri non attinenti al riparto di competenze (artt. 41, 42 e 81 Cost.,) e per insufficiente motivazione circa la ridondanza delle violazioni denunciate sul riparto di competenze, in quanto la denunciata violazione di questi parametri non rileva sul piano della distribuzione delle competenze costituzionali tra Stato e Regioni, né le ricorrenti hanno indicato in quale modo l'asserita lesione di dette disposizioni ridonderebbe sulle attribuzioni regionali.

Massima n. 36840

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 9, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, per evocazione di parametri non attinenti al riparto di competenze (art. 3 Cost.,) e per insufficiente motivazione circa la ridondanza delle violazioni denunciate sul riparto di competenze, in quanto la denunciata violazione di questi parametri non rileva sul piano della distribuzione delle competenze costituzionali tra Stato e Regioni, né le ricorrenti hanno indicato in quale modo l'asserita lesione di dette disposizioni ridonderebbe sulle attribuzioni regionali.

Massima n. 36841

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 35, commi 8, 9, 10 e 13 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, sollevate in relazione agli artt. 3, 117, terzo e quarto comma, 118, primo e secondo comma, 119 e 120 Cost. Quanto alle censure prospettate dalle ricorrenti in riferimento all'art. 117 Cost., il sistema di tesoreria unica dello Stato «è diretto a garantire il controllo della liquidità di cassa ed a disciplinare i flussi finanziari»; inoltre, le disposizioni della legge n. 720 del 1984 sono «strettamente collegate all'ambito di operatività delle leggi di bilancio» e fissano «un principio stabilito dalle leggi dello Stato» applicabile anche alle Regioni a statuto speciale; sicché la disciplina censurata rientra tra le scelte di politica economica nazionale adottate per far fronte alla contingente emergenza finanziaria, si colloca nell'ambito dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica - la cui determinazione spetta alla potestà legislativa statale - e comporta evidenti implicazioni anche in materia di tutela del risparmio e dei mercati finanziari. Il sistema di tesoreria unica è uno strumento essenziale per assicurare il contenimento del fabbisogno finanziario dello Stato ordinamento. Compete al legislatore statale, quindi, regolare il funzionamento di tale sistema. Egualmente non fondate sono le censure prospettate dalle ricorrenti in riferimento all'art. 119 Cost. in quanto il regime di tesoreria unica non lede l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa degli enti territoriali: esso non preclude ai soggetti che vi sono sottoposti «la facoltà di disporre delle proprie risorse, nel senso di valutarne discrezionalmente la congruità rispetto alle necessità concrete e di indirizzarle verso gli obiettivi rispondenti alle finalità istituzionali, ma si limita a consentire il controllo del flusso delle disponibilità di cassa, coordinandolo alle esigenze generali dell'economia nazionale». Ne discende che l'autonomia di Regioni ed enti locali nel disporre delle proprie risorse per «finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite» (art. 119, quarto comma, Cost.) non è limitata dalla disciplina impugnata, che non influisce in alcun modo sulla disponibilità delle loro somme; né i conti presso le Tesorerie provinciali intestati agli enti possono essere considerati come «anomali strumenti di controllo sulla gestione finanziaria », in quanto non frappongono «ostacoli all'effettiva e pronta utilizzazione delle risorse a disposizione» di Regioni ed enti locali. Dunque, la normativa impugnata, per di più temporalmente limitata, non può giudicarsi lesiva dell'autonomia regionale nell'ambito finanziario, legislativo e programmatorio, e neppure è suscettibile di incidere sul buon andamento dell'amministrazione delle Regioni ricorrenti. Ne discende che, in una situazione di eccezionale gravità economico-finanziaria, nella quale tutti gli enti del settore pubblico allargato sono chiamati a contenere il fabbisogno finanziario e a contribuire alla riduzione dell'emissione di titoli di Stato, i rimedi predisposti dal legislatore non derogano al riparto delle competenze fissato dal Titolo V della Parte seconda della Costituzione, né limitano le garanzie costituzionali di autonomia degli enti territoriali. La non fondatezza delle censure riferite agli articoli 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost. determina il rigetto anche degli altri motivi di gravame prospettati dalla ricorrente, strettamente collegati alla lamentata lesione dell'autonomia finanziaria, in relazione alla norma interposta di cui all'art. 2, comma, 2, lettera u ), della legge n. 42 del 2009, in quanto l'obbligo di giacenza presso le casse erariali previsto dall'art. 35 non influisce sulla disponibilità delle somme degli enti, né tanto meno sulla corrispondenza tra responsabilità finanziaria e responsabilità amministrativa di Regioni ed enti locali. Parimenti non fondate sono le argomentazioni svolte in riferimento agli articoli 20 e 21 del decreto legislativo n. 118 del 2011, riguardanti la trasparenza dei conti sanitari e l'accensione di conti di tesoreria intestati alla sanità, poiché tali finalità possono essere realizzate anche mediante il sistema di tesoreria unica (v. circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 24 marzo 2012, n. 11). Vanno respinte anche le censure sollevate in riferimento all'art. 118 Cost., perché la capacità amministrativa degli enti non può ritenersi limitata da un sistema che garantisce ad essi la piena ed effettiva disponibilità delle risorse, in quanto l'art. 35 non determina la soppressione dei servizi di tesoreria di Regioni ed enti locali, perché i loro tesorieri continuano a svolgere il complesso di operazioni collegate alla gestione finanziaria dei rispettivi enti, come il pagamento di spese e la custodia di titoli e valori. Non sono poi fondate le censure riferite all'art. 3 Cost., in quanto la normativa impugnata è finalizzata anche a contrastare, in modo non irragionevole, il ritardo nei pagamenti da parte degli enti pubblici, ad accelerare la spesa e a favorire il buon andamento della pubblica amministrazione. Infine, non sono fondate le censure formulate in riferimento all'art. 120 Cost., perché la violazione del principio di leale collaborazione non può essere prospettata quando si tratti di attività legislativa. Inoltre, la disciplina censurata - che stabilisce un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica e mira a regolare i flussi di liquidità sull'intero territorio nazionale - non può essere considerata come intervento sostitutivo. - In tema di tesoreria unica, v. citate sentenze n. 171 del 1999, n. 412 del 1993, n. 12 del 1995, n. 243 del 1985, n. 162 del 1982. - In materia di coordinamento della finanza pubblica, v. citate sentenze n. 193, n. 151 e n. 148 del 2012; n. 232, n. 91 del 2011, n. 326 e n. 27 del 2010, n. 237 del 2009, n. 456 e n. 244 del 2005. - In tema di autonomia finanziaria, v. citate sentenze n. 171 del 1999 e n. 742 del 1988, n. 244 del 1985, n. 307 del 1983, n. 162 del 1982, n. 94 del 1981 e n. 155 del 1977. - In tema di leale collaborazione, v. citata sentenza n. 33 del 2011.

Massima n. 36842

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 35, commi 8, 9 e 10 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, sollevate in relazione agli artt. 3, 5, 97, 117, 118, 119 e 120 Cost. Quanto alle censure prospettate dalle ricorrenti in riferimento all'art. 117 Cost., il sistema di tesoreria unica dello Stato «è diretto a garantire il controllo della liquidità di cassa ed a disciplinare i flussi finanziari»; inoltre, le disposizioni della legge n. 720 del 1984 sono «strettamente collegate all'ambito di operatività delle leggi di bilancio» e fissano «un principio stabilito dalle leggi dello Stato» applicabile anche alle Regioni a statuto speciale; sicché la disciplina censurata rientra tra le scelte di politica economica nazionale adottate per far fronte alla contingente emergenza finanziaria, si colloca nell'ambito dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica - la cui determinazione spetta alla potestà legislativa statale - e comporta evidenti implicazioni anche in materia di tutela del risparmio e dei mercati finanziari. Il sistema di tesoreria unica è uno strumento essenziale per assicurare il contenimento del fabbisogno finanziario dello Stato ordinamento. Compete al legislatore statale, quindi, regolare il funzionamento di tale sistema. Egualmente non fondate sono le censure prospettate dalle ricorrenti in riferimento all'art. 119 Cost. in quanto il regime di tesoreria unica non lede l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa degli enti territoriali: esso non preclude ai soggetti che vi sono sottoposti «la facoltà di disporre delle proprie risorse, nel senso di valutarne discrezionalmente la congruità rispetto alle necessità concrete e di indirizzarle verso gli obiettivi rispondenti alle finalità istituzionali, ma si limita a consentire il controllo del flusso delle disponibilità di cassa, coordinandolo alle esigenze generali dell'economia nazionale». Ne discende che l'autonomia di Regioni ed enti locali nel disporre delle proprie risorse per «finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite» (art. 119, quarto comma, Cost.) non è limitata dalla disciplina impugnata, che non influisce in alcun modo sulla disponibilità delle loro somme; né i conti presso le Tesorerie provinciali intestati agli enti possono essere considerati come «anomali strumenti di controllo sulla gestione finanziaria », in quanto non frappongono «ostacoli all'effettiva e pronta utilizzazione delle risorse a disposizione» di Regioni ed enti locali. Dunque, la normativa impugnata, per di più temporalmente limitata, non può giudicarsi lesiva dell'autonomia regionale nell'ambito finanziario, legislativo e programmatorio, e neppure è suscettibile di incidere sul buon andamento dell'amministrazione delle Regioni ricorrenti. Ne discende che, in una situazione di eccezionale gravità economico-finanziaria, nella quale tutti gli enti del settore pubblico allargato sono chiamati a contenere il fabbisogno finanziario e a contribuire alla riduzione dell'emissione di titoli di Stato, i rimedi predisposti dal legislatore non derogano al riparto delle competenze fissato dal Titolo V della Parte seconda della Costituzione, né limitano le garanzie costituzionali di autonomia degli enti territoriali. La non fondatezza delle censure riferite agli articoli 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost. determina il rigetto anche degli altri motivi di gravame prospettati dalla ricorrente, strettamente collegati alla lamentata lesione dell'autonomia finanziaria, in relazione alle norme interposte di cui all'art. 2, comma 2, lettere b ), c ), p ), dd ), ii ), ll ), della legge n. 42 del 2009, dirette a garantire l'autonomia finanziaria di Regioni ed enti locali, in quanto l'obbligo di giacenza presso le casse erariali previsto dall'art. 35 non influisce sulla disponibilità delle somme degli enti, né tanto meno sulla corrispondenza tra responsabilità finanziaria e responsabilità amministrativa di Regioni ed enti locali. Vanno respinte anche le censure sollevate in riferimento all'art. 118 Cost., perché la capacità amministrativa degli enti non può ritenersi limitata da un sistema che garantisce ad essi la piena ed effettiva disponibilità delle risorse, in quanto l'art. 35 non determina la soppressione dei servizi di tesoreria di Regioni ed enti locali, perché i loro tesorieri continuano a svolgere il complesso di operazioni collegate alla gestione finanziaria dei rispettivi enti, come il pagamento di spese e la custodia di titoli e valori. Non sono poi fondate le censure riferite agli artt. 3 e 97 Cost., in quanto la normativa impugnata è finalizzata anche a contrastare, in modo non irragionevole, il ritardo nei pagamenti da parte degli enti pubblici, ad accelerare la spesa e a favorire il buon andamento della pubblica amministrazione. Va rigettata, poi, la censura sollevata in relazione all'art. 5 Cost., in quanto, con riguardo agli articoli 117 e 119 Cost., il sistema di tesoreria unica non produce alcuna lesione delle autonomie territoriali. Infine, non sono fondate le censure formulate in riferimento all'art. 120 Cost., perché la violazione del principio di leale collaborazione non può essere prospettata quando si tratti di attività legislativa. Inoltre, la disciplina censurata - che stabilisce un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica e mira a regolare i flussi di liquidità sull'intero territorio nazionale - non può essere considerata come intervento sostitutivo. - In tema di tesoreria unica, v. citate sentenze n. 171 del 1999, n. 412 del 1993, n. 12 del 1995, n. 243 del 1985, n. 162 del 1982. - In materia di coordinamento della finanza pubblica, v. citate sentenze n. 193, n. 151 e n. 148 del 2012; n. 232 e n. 91 del 2011, n. 326 e n. 27 del 2010, n. 237 del 2009, n. 456 e n. 244 del 2005. - In tema di autonomia finanziaria, v. citate sentenze n. 171 del 1999 e n. 742 del 1988, n. 244 del 1985, n. 307 del 1983, n. 162 del 1982, n. 94 del 1981 e n. 155 del 1977. - In tema di leale collaborazione, v. citata sentenza n. 33 del 2011.

Massima n. 36843

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 35, commi 8, 9, 10 e 13 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, sollevate in relazione agli artt. 3, 5, 97, 117, 118, 119 e 120, Cost. Quanto alle censure prospettate dalle ricorrenti in riferimento all'art. 117 Cost., il sistema di tesoreria unica dello Stato «è diretto a garantire il controllo della liquidità di cassa ed a disciplinare i flussi finanziari»; inoltre, le disposizioni della legge n. 720 del 1984 sono «strettamente collegate all'ambito di operatività delle leggi di bilancio» e fissano «un principio stabilito dalle leggi dello Stato» applicabile anche alle Regioni a statuto speciale; sicché la disciplina censurata rientra tra le scelte di politica economica nazionale adottate per far fronte alla contingente emergenza finanziaria, si colloca nell'ambito dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica - la cui determinazione spetta alla potestà legislativa statale - e comporta evidenti implicazioni anche in materia di tutela del risparmio e dei mercati finanziari. Il sistema di tesoreria unica è uno strumento essenziale per assicurare il contenimento del fabbisogno finanziario dello Stato ordinamento. Compete al legislatore statale, quindi, regolare il funzionamento di tale sistema. Egualmente non fondate sono le censure prospettate dalle ricorrenti in riferimento all'art. 119 Cost. in quanto il regime di tesoreria unica non lede l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa degli enti territoriali: esso non preclude ai soggetti che vi sono sottoposti «la facoltà di disporre delle proprie risorse, nel senso di valutarne discrezionalmente la congruità rispetto alle necessità concrete e di indirizzarle verso gli obiettivi rispondenti alle finalità istituzionali, ma si limita a consentire il controllo del flusso delle disponibilità di cassa, coordinandolo alle esigenze generali dell'economia nazionale». Ne discende che l'autonomia di Regioni ed enti locali nel disporre delle proprie risorse per «finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite» (art. 119, quarto comma, Cost.) non è limitata dalla disciplina impugnata, che non influisce in alcun modo sulla disponibilità delle loro somme; né i conti presso le Tesorerie provinciali intestati agli enti possono essere considerati come «anomali strumenti di controllo sulla gestione finanziaria », in quanto non frappongono «ostacoli all'effettiva e pronta utilizzazione delle risorse a disposizione» di Regioni ed enti locali. Dunque, la normativa impugnata, per di più temporalmente limitata, non può giudicarsi lesiva dell'autonomia regionale nell'ambito finanziario, legislativo e programmatorio, e neppure è suscettibile di incidere sul buon andamento dell'amministrazione delle Regioni ricorrenti. Ne discende che, in una situazione di eccezionale gravità economico-finanziaria, nella quale tutti gli enti del settore pubblico allargato sono chiamati a contenere il fabbisogno finanziario e a contribuire alla riduzione dell'emissione di titoli di Stato, i rimedi predisposti dal legislatore non derogano al riparto delle competenze fissato dal Titolo V della Parte seconda della Costituzione, né limitano le garanzie costituzionali di autonomia degli enti territoriali. La non fondatezza delle censure riferite agli articoli 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost. determina il rigetto anche degli altri motivi di gravame prospettati dalla ricorrente, strettamente collegati alla lamentata lesione dell'autonomia finanziaria, in relazione alle norme interposte di cui all'art. 2, comma 2, lettere b ), c ), p ), dd ), ii ), ll ), della legge n. 42 del 2009, dirette a garantire l'autonomia finanziaria di Regioni ed enti locali, in quanto l'obbligo di giacenza presso le casse erariali previsto dall'art. 35 non influisce sulla disponibilità delle somme degli enti, né tanto meno sulla corrispondenza tra responsabilità finanziaria e responsabilità amministrativa di Regioni ed enti locali. Vanno respinte anche le censure sollevate in riferimento all'art. 118 Cost., perché la capacità amministrativa degli enti non può ritenersi limitata da un sistema che garantisce ad essi la piena ed effettiva disponibilità delle risorse, in quanto l'art. 35 non determina la soppressione dei servizi di tesoreria di Regioni ed enti locali, perché i loro tesorieri continuano a svolgere il complesso di operazioni collegate alla gestione finanziaria dei rispettivi enti, come il pagamento di spese e la custodia di titoli e valori. Non sono poi fondate le censure riferite agli artt. 3 e 97 Cost., in quanto la normativa impugnata è finalizzata anche a contrastare, in modo non irragionevole, il ritardo nei pagamenti da parte degli enti pubblici, ad accelerare la spesa e a favorire il buon andamento della pubblica amministrazione. Va rigettata, poi, la censura sollevata in relazione all'art. 5 Cost., in quanto, con riguardo agli articoli 117 e 119 Cost., il sistema di tesoreria unica non produce alcuna lesione delle autonomie territoriali. Infine, non sono fondate le censure formulate in riferimento all'art. 120 Cost., perché la violazione del principio di leale collaborazione non può essere prospettata quando si tratti di attività legislativa. Inoltre, la disciplina censurata - che stabilisce un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica e mira a regolare i flussi di liquidità sull'intero territorio nazionale - non può essere considerata come intervento sostitutivo. - In tema di tesoreria unica, v. citate sentenze n. 171 del 1999, n. 412 del 1993, n. 12 del 1995, n. 243 del 1985, n. 162 del 1982. - In materia di coordinamento della finanza pubblica, v. citate sentenze n. 193, n. 151 e n. 148 del 2012; n. 232 e n. 91 del 2011, n. 326 e n. 27 del 2010, n. 237 del 2009, n. 456 e n. 244 del 2005. - In tema di autonomia finanziaria, v. citate sentenze n. 171 del 1999 e n. 742 del 1988, n. 244 del 1985, n. 307 del 1983, n. 162 del 1982, n. 94 del 1981 e n. 155 del 1977. - In tema di leale collaborazione, v. citata sentenza n. 33 del 2011.

Massima n. 36844

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 35, commi 8, 9 e 10 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, sollevate in relazione agli artt. 3, 117, quarto comma, e 119 Cost. Quanto alle censure prospettate dalle ricorrenti in riferimento all'art. 117 Cost., il sistema di tesoreria unica dello Stato «è diretto a garantire il controllo della liquidità di cassa ed a disciplinare i flussi finanziari»; inoltre, le disposizioni della legge n. 720 del 1984 sono «strettamente collegate all'ambito di operatività delle leggi di bilancio» e fissano «un principio stabilito dalle leggi dello Stato» applicabile anche alle Regioni a statuto speciale; sicché la disciplina censurata rientra tra le scelte di politica economica nazionale adottate per far fronte alla contingente emergenza finanziaria, si colloca nell'ambito dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica - la cui determinazione spetta alla potestà legislativa statale - e comporta evidenti implicazioni anche in materia di tutela del risparmio e dei mercati finanziari. Il sistema di tesoreria unica è uno strumento essenziale per assicurare il contenimento del fabbisogno finanziario dello Stato ordinamento. Compete al legislatore statale, quindi, regolare il funzionamento di tale sistema. Egualmente non fondate sono le censure prospettate dalle ricorrenti in riferimento all'art. 119 Cost. in quanto il regime di tesoreria unica non lede l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa degli enti territoriali: esso non preclude ai soggetti che vi sono sottoposti «la facoltà di disporre delle proprie risorse, nel senso di valutarne discrezionalmente la congruità rispetto alle necessità concrete e di indirizzarle verso gli obiettivi rispondenti alle finalità istituzionali, ma si limita a consentire il controllo del flusso delle disponibilità di cassa, coordinandolo alle esigenze generali dell'economia nazionale». Ne discende che l'autonomia di Regioni ed enti locali nel disporre delle proprie risorse per «finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite» (art. 119, quarto comma, Cost.) non è limitata dalla disciplina impugnata, che non influisce in alcun modo sulla disponibilità delle loro somme; né i conti presso le Tesorerie provinciali intestati agli enti possono essere considerati come «anomali strumenti di controllo sulla gestione finanziaria », in quanto non frappongono «ostacoli all'effettiva e pronta utilizzazione delle risorse a disposizione» di Regioni ed enti locali. Dunque, la normativa impugnata, per di più temporalmente limitata, non può giudicarsi lesiva dell'autonomia regionale nell'ambito finanziario, legislativo e programmatorio, e neppure è suscettibile di incidere sul buon andamento dell'amministrazione delle Regioni ricorrenti. Ne discende che, in una situazione di eccezionale gravità economico-finanziaria, nella quale tutti gli enti del settore pubblico allargato sono chiamati a contenere il fabbisogno finanziario e a contribuire alla riduzione dell'emissione di titoli di Stato, i rimedi predisposti dal legislatore non derogano al riparto delle competenze fissato dal Titolo V della Parte seconda della Costituzione, né limitano le garanzie costituzionali di autonomia degli enti territoriali.

Massima n. 36845

Non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 35, commi 8, 9, 10 e 13 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, sollevate per ritenuta violazione degli artt. 20, 36 e 43 dello statuto, dell'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, e dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, con riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119, primo e secondo comma, Cost. Il sistema di tesoreria unica non lede l'autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali, perché assicura agli enti la piena ed effettiva disponibilità delle risorse. Quindi, non vi è alcuna violazione delle norme dello statuto siciliano e di quelle di attuazione invocate dalla ricorrente. Il regime introdotto temporaneamente dall'art. 35 del decreto-legge n. 1 del 2012 è diverso da quello basato sul limite alle giacenze di cassa. Entrambi i sistemi assolvono una funzione di gestione della liquidità. Ma il nuovo regime è costruito - al pari del sistema di tesoreria unica cosiddetta mista - sulla distinzione tra entrate proprie ed entrate non proprie. Alle somme derivanti dalle prime è garantito ex lege un tasso di interesse, e dunque una redditività; per le somme derivanti dallo Stato, invece, si conserva il regime precedente (ossia i conti sono infruttiferi). Di conseguenza, il nuovo regime - che, come sopra illustrato, non lede l'autonomia finanziaria riconosciuta dall'art. 119 Cost. - non incide in misura costituzionalmente rilevante sulla autonomia della Regione siciliana di decidere circa l'impiego, il regime e la "tenuta" dei (...) proventi» derivanti da tributi propri. - Sul sistema di tesoreria riguardante la Regione Siciliana, v. citata sentenza n. 334 del 2009. - Sull'equiparazione tra Regioni a statuto ordinario e Regioni a statuto speciale e Province autonome in tema di tesoreria , v. citata sentenza n. 412 del 1993. - Sull'autonomia finanziaria, v. citata sentenza n. 61 del 1987.

Massima n. 36846

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 9, del decreto-legge n. 1 del 2012, per violazione degli artt. 117, sesto comma, e 119 Cost. In primo luogo, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, previsto dall'art. 35, comma 9, è un atto i cui contenuti sono riconducibili a scelte «di carattere essenzialmente tecnico»; la sua emanazione rientra nell'ambito di una funzione amministrativa dello Stato, sicché detto decreto non ha natura regolamentare, ma è meramente attuativo del principio di coordinamento della finanza pubblica di cui al comma 8 costituendo uno degli strumenti necessari per avviare il funzionamento del sistema di tesoreria unica, diretto a far confluire tutte le giacenze degli enti ad essa sottoposti nella Tesoreria erariale. Tra esse rientrano gli investimenti finanziari degli enti, come del resto già previsto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 279 del 1997. In secondo luogo, la disposizione impugnata non lede l'autonomia finanziaria degli enti, né produce per questi ultimi alcuna perdita economica in violazione dell'art. 119 Cost. poiché lo smobilizzo degli investimenti finanziari - già previsto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 279 del 1997 per gli enti assoggettati al regime di tesoreria unica cosiddetta mista nel caso in cui fosse necessario fare ricorso alle somme derivanti da entrate non proprie depositate presso i conti infruttiferi della Tesoreria erariale - non incide sull'assunzione degli impegni di spesa o sull'allocazione delle risorse da parte degli enti. Inoltre, il decreto direttoriale del Dipartimento del tesoro del 27 aprile 2012 ha precisato quanto poteva già implicitamente trarsi dal dettato legislativo, secondo un'interpretazione conforme all'art. 119 Cost., ossia che «gli enti ed organismi pubblici possono non smobilizzare gli investimenti in strumenti finanziari, così come definiti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, solo nel caso in cui il loro valore di mercato al 30 aprile 2012 sia inferiore al prezzo di acquisto». - Sulla natura non regolamentare di provvedimenti amministrativi del Governo nazionale, v. citate sentenze n. 139 del 2012 e n. 278 del 2010

Massima n. 36847

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 13, del decreto-legge n. 1 del 2012, per violazione degli artt. 3, 117, terzo e quarto comma, 118, primo e secondo comma, e 119 Cost., nonché del principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost. sulla base dell'assunto che una minore redditività delle giacenze di cassa, determinata da una riduzione del tasso di interesse a sèguito della rinegoziazione dei tassi tra enti pubblici e tesorieri, configurerebbe una lesione dell'autonomia finanziaria di Regioni ed enti locali. Difatti, una volta riconosciuto che il sistema di tesoreria unica previsto dalla normativa impugnata non vìola l'art. 119 Cost. e che la minore redditività da interessi bancari non influisce in misura costituzionalmente rilevante sulla autonomia finanziaria degli enti.

Massima n. 36848

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 13, del decreto-legge n. 1 del 2012 sulla base dell'assunto che una minore redditività delle giacenze di cassa, determinata da una riduzione del tasso di interesse a sèguito della rinegoziazione dei tassi tra enti pubblici e tesorieri, configurerebbe una lesione dell'autonomia finanziaria di Regioni ed enti locali. Difatti, una volta riconosciuto che il sistema di tesoreria unica previsto dalla normativa impugnata non vìola l'art. 119 Cost. e che la minore redditività da interessi bancari non influisce in misura costituzionalmente rilevante sulla autonomia finanziaria degli enti.

Massima n. 36849

Non vi è luogo a provvedere in ordine alle istanze di sospensione delle disposizioni impugnate, formulate dalle Regioni Piemonte e Veneto, in quanto la Corte ha deciso il merito del ricorso.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse dalle Regioni Toscana e Veneto, nonché dalla Regione siciliana con i ricorsi indicati in epigrafe;

riuniti i giudizi,

1) dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 35, comma 10, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), promosse, in riferimento agli artt. 3, 117, terzo e quarto comma, 118, primo e secondo comma, e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 della Costituzione, dalla Regione Piemonte, con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 35, comma 10, del decreto-legge n. 1 del 2012, promosse, in riferimento agli artt. 3, 5, 41, 42, 81, 97, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione e alle norme interposte di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 35, commi 8, 9, 10 e 13, del decreto-legge n. 1 del 2012, promosse, in riferimento agli artt. 3, 117, terzo e quarto comma, 118, primo e secondo comma, e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 della Costituzione, dalla Regione Piemonte, con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 35, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge n. 1 del 2012, promosse, in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione e alle norme interposte di cui alla legge n. 42 del 2009, dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe;

5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 35, commi 8, 9, 10 e 13, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, promosse, in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione e alle norme interposte di cui all'art. 2, comma 2, lettere b), c), p), dd), ii), ll), della legge n. 42 del 2009, dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe;

6) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 35, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119, primo, secondo e quarto comma, della Costituzione, dalla Regione Toscana, con il ricorso indicato in epigrafe;

7) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 35, commi 8, 9, 10 e 13, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, promosse, in relazione agli artt. 20, 36 e 43 dello statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), nonché all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della Parte seconda della Costituzione), in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119, primo e secondo comma, della Costituzione, dalla Regione siciliana, con il ricorso indicato in epigrafe;

8) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 35, comma 9, del decreto-legge n. 1 del 2012, sia nel testo originario, sia in quello risultante dalla conversione in legge n. 27 del 2012, promosse, in riferimento all'art. 117, sesto comma, e 119 della Costituzione, dalle Regioni Piemonte e Veneto, con i ricorsi indicati in epigrafe;

9) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 35, comma 13, del decreto-legge n. 1 del 2012, promossa, in riferimento agli artt. 3, 117, terzo e quarto comma, 118, primo e secondo comma, e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 della Costituzione, dalla Regione Piemonte, con il ricorso indicato in epigrafe;

10) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 35, comma 13, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, promossa, in riferimento all'art. 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe;

11) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 35, commi 8 e 9, del decreto-legge n. 1 del 2012, promosse, in riferimento agli artt. 41, 42 e 81 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;

12) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 35, commi 8, 9, 10 e 13, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, promosse, in riferimento agli artt. 41, 42 e 81 della Costituzione, dalla Regione Veneto con i ricorsi indicati in epigrafe;

13) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 35, comma 9, del decreto-legge n. 1 del 2012, promossa, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Regione Piemonte con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 dicembre 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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