Corte costituzionale

Sentenza n. 298/2012

Corte cost., sent. 19 dicembre 2012, n. 298

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
298/2012
Data di deposito
19 dicembre 2012
Data di decisione
11 dicembre 2012
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giuseppe Frigo
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:298

Norme oggetto del giudizio

  • art. 33, comma 16, legge n. 183 del 12 novembre 2011

Parametri

Massime

Massima n. 36806

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 16, della legge 2011, n. 183 del 2011, in riferimento agli articoli 3, 30, 33, 34 e 97 della Costituzione, in quanto nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, le Regioni sono legittimate a censurare le leggi dello Stato in base a parametri diversi da quelli contenuti nel Titolo V della Parte seconda della Costituzione, relativi al riparto delle rispettive competenze tra lo Stato e le Regioni, soltanto ove la loro violazione ridondi in una compromissione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite e la ricorrente abbia indicato le specifiche competenze ritenute lese e le ragioni della lamentata lesione. Nella specie, le censure dedotte in rapporto ai parametri poco sopra indicati, estranei al Titolo V della Parte seconda, sono semplicemente volte ad evidenziare la particolare gravità degli effetti che l'asserita violazione dei parametri stessi provocherebbe nel territorio veneto, senza collegare ad essa, in termini argomentati, una specifica lesione delle potestà costituzionalmente spettanti alla ricorrente: donde l'inammissibilità delle censure stesse. - In tema di legittimazione delle Regioni a sollevare questioni di legittimità costituzionale in via principale, v. sentenze n. 199, n. 151 e n. 20 del 2012, n. 128 del 2011. - Sulla proponibilità di questioni in via cautelativa o ipotetica, e segnatamente sulla base di una interpretazione della norma impugnata prospettata come soltanto possibile, v. citate sentenze n. 249 del 2005, n. 412 del 2004 e n. 228 del 2003, ordinanza n. 342 del 2009.

Massima n. 36807

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 16, della legge 2011, n. 183 del 2011 sollevata in riferimento agli articoli 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione. L'ipotesi che l'importo indicato nella legge di stabilità in esame costituisca l'intero contributo destinato alle scuole paritarie per il 2012 risulta, infatti, smentita dall'esame della legge 12 novembre 2011, n. 184. Al bilancio di previsione per l'anno 2012 è, infatti, allegata la tabella n. 7, concernente lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ove, all'unità di voto 1.9, per il programma inerente alle «Istituzioni scolastiche non statali (22.9)», è indicato il maggiore importo di euro 511.196.191; con il che cadono, con ciò, le censure correlate tanto all'asserita assoluta incertezza in ordine all'ammontare dello stanziamento, quanto quelle connesse all'ipotizzata drastica riduzione dello stesso. Quanto, poi, alle doglianze relative alla paventata incertezza riguardo all'effettività e alla tempestività dell'erogazione del contributo e al mancato riconoscimento, nella destinazione delle somme, della peculiarità delle scuole paritarie dell'infanzia venete, esse investono la fase di esecuzione del bilancio e la sua concreta gestione: gestione disciplinata, per quanto concerne le risorse finanziarie occorrenti alla realizzazione delle misure relative al programma di interventi in materia di istruzione, dall'art. 2, comma 47, della legge n. 203 del 2008 - richiamato dalla disposizione impugnata - mediante la previsione di un idoneo coinvolgimento delle Regioni.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe;

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 33, comma 16, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)», in riferimento agli articoli 3, 30, 33, 34 e 97 della Costituzione, promossa dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso articolo 33, comma 16, della legge n. 183 del 2011, in riferimento agli articoli 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, promossa dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Giuseppe FRIGO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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