Corte costituzionale

Sentenza n. 303/2011

Corte cost., sent. 11 novembre 2011, n. 303

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
303/2011
Data di deposito
11 novembre 2011
Data di decisione
9 novembre 2011
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mazzella
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:303

Norme oggetto del giudizio

  • art. 32, comma 5, legge n. 183 del 4 novembre 2010
  • art. 32, comma 6, legge n. 183 del 4 novembre 2010
  • art. 32, comma 7, legge n. 183 del 4 novembre 2010

Parametri

Massime

Massima n. 35921

In un giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale promosso con ordinanza di rimessione della Corte di cassazione non è fondata l'eccezione di inammissibilità delle sollevate questioni per difetto di rilevanza, formulata dal Presidente del Consiglio dei Ministri e da una parte privata costituita - sotto il profilo della ipoteticità delle questioni stesse perché afferenti norme destinate a trovare applicazione solo nell'àmbito del giudizio rescissorio avanti alla competente Corte d'appello e senza alcun elemento di raccordo con le peculiarità del caso di specie - ove, come accade nel presente giudizio, la Corte di cassazione - muovendo dalla ragionevole premessa dell'applicabilità della normativa sopravvenuta oggetto di censura a tutti i giudizi, anche se pendenti in grado di legittimità come quello sottoposto al suo esame - abbia motivatamente formulato una prognosi di cassazione della sentenza impugnata perché quanto in essa disposto si pone in contrasto con la disciplina sopravvenuta in oggetto, sicché il vaglio di legittimità costituzionale della normativa stessa ha carattere preliminare e, quindi, le questioni sono da considerare rilevanti anche per il giudizio di cassazione. (Fattispecie riguardante le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro").

Massima n. 35922

Deve essere respinta l'eccezione, formulata da una parte privata costituita, di inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge n. 183 del 2010, per difetto di motivazione sulla rilevanza, asseritamente derivante dalla mancata precisazione, nell'ordinanza di rimessione, che il lavoratore ricorrente a causa della illegittima assunzione a termine, avrebbe effettivamente e concretamente potuto percepire a titolo di risarcimento del danno, in applicazione della previgente normativa, una somma maggiore di quella che potrebbe essergli riconosciuta in base ai criteri previsti dalle norme censurate. Infatti, il Tribunale remittente - dopo aver premesso di aver già dichiarato con sentenza parziale la conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato in lavoro a tempo indeterminato - ha chiaramente spiegato di dovere, conseguentemente, fare applicazione, ai fini della liquidazione del risarcimento del danno subìto dal ricorrente, le nuove disposizioni di cui sospetta la non conformità alla Costituzione.

Massima n. 35923

Deve essere respinta l'eccezione, formulata da una parte privata costituita, di inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge n. 183 del 2010, sollevate in riferimento all'art. 3, primo comma Cost., sotto il profilo del loro carattere contraddittorio desunto dal fatto che il giudice remittente avrebbe prospettato, da un lato, la discriminazione dei lavoratori i quali ottengano la "conversione" del contratto nei giudizi di appello o di cassazione, basata sull'applicabilità della normativa censurata ai giudizi in corso anche nei gradi successivi al primo, dall'altro, la discriminazione a scapito dei lavoratori "vittoriosi" in primo grado, fondata sull'applicabilità della novella ai soli giudizi pendenti in tribunale. Infatti, il Tribunale remittente muove dall'assunto che, rispetto ai giudizi pendenti, i commi 5 e 6 dell'art. 32 della legge n. 183 del 2010 trovino applicazione esclusivamente in primo grado. Con il corollario di far derivare l'asserita disparità di trattamento, in danno dei lavoratori ricorrenti in tribunale, segnatamente dalla disposizione di cui al successivo comma 7, che prevede l'efficacia retroattiva della nuova disciplina. Pertanto, non v'è alcuna contraddizione di principio con le ulteriori sperequazioni ipotizzate dallo stesso giudice a quo in base al grado del giudizio all'esito del quale la domanda del lavoratore possa essere eventualmente accolta. E ciò in quanto siffatte sperequazioni sono in tesi riferibili, invece, alle fattispecie regolate, per il futuro, dalla normativa "a regime" di cui ai commi 5 e 6 del succitato art. 32.

Massima n. 35924

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge n. 183 del 2010, sollevate in riferimento all'art. 3, primo comma Cost., sotto il profilo dell'irragionevolezza del trattamento indennitario forfetizzato, introdotto dalla riforma in oggetto, rispetto al più sostanzioso risarcimento che sarebbe stato assicurato dal "diritto vivente" ricavato dalla normativa generale di diritto comune. Infatti, la disciplina censurata prende spunto dalle obiettive incertezze verificatesi nell'esperienza applicativa dei criteri di commisurazione del danno secondo la legislazione previgente, con l'esito di risarcimenti ingiustificatamente differenziati in misura eccessiva. Essa deve inserirsi in tale contesto e da ciò emerge la sua finalizzazione di introdurre un criterio di liquidazione del danno di più agevole, certa ed omogenea applicazione. Così ricostruita la ratio legis , la normativa di riforma in oggetto sfugge alle proposte censure di non ragionevolezza. In termini generali, tale normativa non si limita a forfetizzare il risarcimento del danno dovuto al lavoratore illegittimamente assunto a termine, ma, innanzitutto, assicura a quest'ultimo l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Difatti, l'indennità in prevista dall'art. 32, commi 5 e 6, della legge n. 183 del 2010 va chiaramente ad integrare la garanzia della conversione del contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato. La tutela fondamentale della conversione del rapporto in lavoro a tempo indeterminato - che è la protezione più intensa che possa essere riconosciuta ad un lavoratore precario - che la normativa censurata presuppone, comporta altresì l'infondatezza delle censure formulate sull'assunto dell'onnicomprensività del trattamento forfettario previsto dalla normativa in oggetto e, quindi, della sua insufficienza. Invero, un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa stessa non può non indurre a ritenere, sulla base delle precedenti considerazioni, che il danno forfettizzato dall'indennità in esame copre soltanto il periodo cosiddetto "intermedio", quello, cioè, che corre dalla scadenza del termine fino alla sentenza che accerta la nullità di esso e dichiara la conversione del rapporto. A partire dalla sentenza con cui il giudice, rilevato il vizio della pattuizione del termine, converte il contratto di lavoro che prevedeva una scadenza in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, è da ritenere che il datore di lavoro sia indefettibilmente obbligato a riammettere in servizio il lavoratore e a corrispondergli, in ogni caso, le retribuzioni dovute, anche in ipotesi di mancata riammissione effettiva.

Massima n. 35925

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge n. 183 del 2010, sollevate in riferimento all'art. 4 Cost., sotto il profilo secondo cui la normativa censurata vanificherebbe in modo manifesto il diritto del cittadino al lavoro, anche per effetto della non aderenza di essa alla giurisprudenza della Corte di giustizia UE. Infatti, la normativa di cui si tratta - salvaguardando la "conversione" del contratto di lavoro cui sia stato illegittimamente apposto un termine in contratto a tempo indeterminato - è del tutto conforme al costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte, formatasi con riguardo al suddetto parametro costituzionale, secondo cui «resta affidata alla discrezionalità del legislatore la scelta dei tempi e dei modi di attuazione della garanzia del diritto al lavoro» (tra le altre, sentenza n. 419 del 2000). D'altra parte, non sussiste alcuna lesione del diritto al lavoro neppure sul versante della presunta contravvenzione all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 ed allegato alla direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE (direttiva del Consiglio relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato), come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia UE. Invero, l'esigenza di misure di contrasto dell'abusivo ricorso al termine nei contratti di lavoro, non solo proporzionate, ma anche sufficientemente effettive e dissuasive - quale si ricava dalla succitata normativa europea nella ricostruzione operatane dalla Corte di giustizia dell'Unione - risulta nella specie soddisfatta, con riguardo all'art. 4 Cost. di cui si tratta, dalla sanzione più incisiva che l'ordinamento possa predisporre a tutela del posto di lavoro, cioè dalla prevista trasformazione del rapporto lavorativo da tempo determinato a tempo indeterminato, corroborata da un'indennità di ammontare certo.

Massima n. 35926

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge n. 183 del 2010, sollevate in riferimento all'art. 24 Cost. - con il quale nella impostazione di uno dei giudici rimettenti fa corpo l'art. 111, secondo comma, Cost. - perché, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, il presidio costituzionale sopra richiamato attiene al diritto alla tutela giurisdizionale (sentenza n. 419 del 2000) ovvero «attribuisce diritti processuali che presuppongono la posizione sostanziale alla cui soddisfazione essi sono finalizzati, con la conseguenza che la disciplina sostanziale non attiene alla garanzia del parametro suddetto» (sentenza n. 401 del 2008), mentre la normativa censurata - nel dettare una disciplina con effetti retroattivi - ha certamente inciso soltanto sul profilo sostanziale delle regole del risarcimento del danno prodotto dall'illegittima apposizione di una scadenza al contratto di lavoro, preservando, del resto, il nucleo della tutela richiesta dal ricorrente con le proposte domande di caducazione del termine e di ristoro del pregiudizio economico sofferto a cagione dell'interruzione del rapporto. Neppure vi è lesione dell'integrità delle attribuzioni costituzionali dell'autorità giudiziaria, visto che, come più volte affermato da questa, la sfera riservata al potere giurisdizionale non è violata quando il legislatore ordinario non tocca la potestà di giudicare, ma opera sul piano generale ed astratto delle fonti, costruendo il modello normativo cui la decisione del giudice deve riferirsi (sentenze n. 170 del 2008 e n. 432 del 1997; ordinanza n. 263 del 2002). Tale ultima evenienza si verifica nella specie, in quanto il legislatore, introducendo la forfettizzazione del risarcimento spettante al lavoratore invalidamente assunto a termine, si è mosso sul piano delle fonti, senza ingerirsi nella specifica risoluzione delle concrete fattispecie in contenzioso.

Massima n. 35927

Deve essere respinta l'eccezione (formulata dal Presidente del Consiglio dei ministri e una parte privata costituita) di inammissibilità per mancanza di oggetto di alcune delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge n. 183 del 2010, sollevate in relazione all'art. 117, primo comma, Cost. (con l'interposizione dell'art. 6, primo comma, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 5 agosto 1955, n. 848), sotto il profilo secondo cui le disposizioni censurate segnerebbero un'ingiustificata intromissione del potere legislativo nell'amministrazione della giustizia, diretto ad influire sulla decisione di singole controversie o su un gruppo di esse e, quindi, da rappresentare, in danno dei lavoratori interessati, un intervento del legislatore volto ad incidere su controversie in corso, in difetto di "ragioni imperative di interesse generale" che possano eccezionalmente autorizzare tale tipo di iniziative, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. L'eccezione suindicata si basa sull'assunto di ritenere che il giudice remittente, nel formulare la suddetta questione, non avrebbe espressamente menzionato - né nel dispositivo, né nella motivazione dell'ordinanza di rimessione - il comma 7 del suddetto art. 32 - ossia la disposizione che sancisce la riferibilità della novella a tutti i giudizi anche pendenti e, dunque, l'efficacia retroattiva della norma - ma avrebbe fatto riferimento ai soli commi 5 e 6. Tuttavia, ancorché sia certo che il giudice a quo si soffermi lungamente sul comma 7 del citato art. 32 per accreditarne l'applicabilità - secondo un'interpretazione a suo dire costituzionalmente orientata - a tutti i giudizi compreso il proprio, ciò tuttavia non può non portare, con altrettanta certezza, alla conclusione che, in tal modo, anche il suddetto comma finisce per essere ineluttabilmente attratto nell'oggetto delle censure.

Massima n. 35928

In materia di rapporti tra l'art. 117, primo comma, Cost. e le norme della CEDU, nella ricostruzione ermeneutica della Corte europea dei diritti dell'uomo, alla stregua dei principi fissati con le sentenze di questa Corte n. 348 e n. 349 del 2007 e della copiosa giurisprudenza successiva ad esse conformi cui si intende dare seguito, si è stabilito che, qualora il contrasto tra la disciplina nazionale della cui legittimità costituzionale si dubiti e le norme della CEDU non possa essere risolto in via interpretativa, questa Corte deve accertare se le disposizioni interne in questione siano compatibili con quelle della CEDU, come interpretate dalla Corte di Strasburgo ed assunte quali fonti integratrici dell'indicato parametro costituzionale e, nel contempo, verificare se le norme convenzionali interposte, sempre nell'interpretazione fornita dalla medesima Corte europea, non si pongano in conflitto con altre norme conferenti dell'ordinamento costituzionale italiano. Tuttavia, se questa Corte non può prescindere dall'interpretazione della Corte di Strasburgo di una disposizione della CEDU, essa può, nondimeno, interpretarla a sua volta, beninteso nel rispetto sostanziale della giurisprudenza europea formatasi al riguardo, ma «con un margine di apprezzamento e di adeguamento che le consenta di tener conto delle peculiarità dell'ordinamento giuridico in cui la norma convenzionale è destinata a inserirsi (sentenza n. 311 del 2009)» (sentenza n. 236 del 2011). In sintesi, a questa Corte è, comunque, da riconoscere il potere di: a) «verificare se la norma della CEDU, nell'interpretazione data dalla Corte europea, non si ponga in conflitto con altre norme conferenti della nostra Costituzione» (sentenza n. 311 del 2009), «ipotesi nella quale dovrà essere esclusa la idoneità della norma convenzionale a integrare il parametro considerato» (sentenza n. 113 del 2011); b) ovvero di «valutare come ed in qual misura il prodotto dell'interpretazione della Corte europea si inserisca nell'ordinamento costituzionale italiano. Infatti, la norma CEDU - nel momento in cui va ad integrare il primo comma dell'art. 117 Cost. - da questo ripete il suo rango nel sistema delle fonti, con tutto ciò che segue, in termini di interpretazione e bilanciamento, che sono le ordinarie operazioni cui questa Corte è chiamata in tutti i giudizi di sua competenza» (sentenza n. 317 del 2009).

Massima n. 35929

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge n. 183 del 2010 sollevate in relazione all'art. 117, primo comma, Cost. (con l'interposizione dell'art. 6, primo comma, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 5 agosto 1955, n. 848), perché le disposizioni censurate segnerebbero un'ingiustificata intromissione del potere legislativo nell'amministrazione della giustizia, diretto ad influire sulla decisione di singole controversie o su un gruppo di esse e, quindi, da rappresentare, in danno dei lavoratori interessati, un intervento del legislatore volto ad incidere su controversie in corso, in difetto di "ragioni imperative di interesse generale" che possano eccezionalmente autorizzare tale tipo di iniziative, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Le suddette questioni - da esaminare alla luce dei principi fissati con le sentenze di questa Corte n. 348 e n. 349 del 2007 e della copiosa giurisprudenza successiva ad esse conformi cui si intende dare seguito - appaiono destituite di fondamento in quanto l'esame della giurisprudenza della Corte di Strasburgo relativa all'art. 6 CEDU evidenzia che il veto al legislatore d'interferire nell'amministrazione della giustizia è inteso ad evitare ogni influenza sulla soluzione giudiziaria di una controversia (o di un gruppo di controversie) di cui sia parte lo Stato, salvo che per imperative ragioni d'interesse generale, infatti nella quasi totalità dei casi in cui è stata affermata la violazione dei diritti sanciti dall'art. 6, paragrafo 1, CEDU ciò è avvenuto perché si trattava di interventi dello Stato diretti a garantirsi, in modo decisivo, l'esito favorevole di processi nei quali era parte. Nel caso di specie, invece, ricorrono tutte le condizioni in presenza delle quali la Corte di Strasburgo ritiene compatibili con l'art. 6 CEDU nuove disposizioni dalla portata retroattiva volte a regolare, in materia civile, diritti già risultanti da leggi in vigore, visto che la disciplina in questione è di carattere generale e sussistono i "motivi imperativi di interesse generale" che, secondo la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, possono giustificare un intervento legislativo dotato di efficacia retroattiva e che è compito ed onere dei singoli Stati contraenti di identificare (come già rilevato da questa Corte nella sentenza n. 311 del 2009). In particolare, le ragioni di utilità generale possono essere nella specie ricondotte all'avvertita esigenza di una tutela economica dei lavoratori a tempo determinato più adeguata al bisogno di certezza dei rapporti giuridici tra tutte le parti coinvolte nei processi produttivi (anche al fine di superare le inevitabili divergenze applicative cui aveva dato luogo il sistema previgente), esigenza che si è inteso perseguire non irragionevolmente imponendo anche per il passato, con il limite invalicabile della cosa giudicata, un meccanismo semplificato di liquidazione del danno, ma in assenza di qualsiasi vantaggio mirato per lo Stato od altro soggetto pubblico e, viceversa, in armonia con disposto da questa Corte nella sentenza n. 214 del 2009.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro), sollevate, con riferimento agli artt. 3, 4, 11, 24, 101, 102, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione e dal Tribunale di Trani con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 2011.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 novembre 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Testo integrale

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