Corte costituzionale
Ordinanza n. 149/2011
Corte cost., ord. 20 aprile 2011, n. 149
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 149/2011
- Data di deposito
- 20 aprile 2011
- Data di decisione
- 18 aprile 2011
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Frigo
- Presidente
- MADDALENA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:149
Norme oggetto del giudizio
- art. 10-bis, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 1, comma 16, lett. a), legge n. 94 del 15 luglio 2009
Parametri
- art. 97, Costituzione
- art. 2, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 10, Costituzione
- art. 13, Costituzione
- art. 25, comma 2, Costituzione
- art. 25, comma 3, Costituzione
- art. 27, Costituzione
- art. 111, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 5, Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata del 15 novembre 2000
- art. 6, Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata del 15 novembre 2000
- art. 16, Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata del 15 novembre 2000
Massime
Massima n. 35611
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13, 25, secondo e terzo comma, 27, 97 e 117, primo comma, della Costituzione (quanto a quest'ultimo, in riferimento alle norme internazionali pattizie di cui agli artt. 5, 6 e 16 del Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale del 15 novembre 2000), dell'art. 10- bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), che punisce con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso o si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato. Le ordinanze di rimessione presentano infatti carenze sia in punto di descrizione della fattispecie concreta - limitandosi a riportare, nell'epigrafe, il capo di imputazione, che si rivela, tuttavia, mera e generica parafrasi della norma incriminatrice - sia in ordine alla motivazione sulla rilevanza, affermata in termini puramente assiomatici. La mancanza di ogni concreta indicazione sulle vicende oggetto dei giudizi a quibus e sulla loro effettiva riconducibilità al paradigma punitivo considerato, atta a permettere la verifica dell'asserita rilevanza delle questioni, preclude pertanto lo scrutinio nel merito delle questioni medesime. - Sulla inammissibilità - in ragione della carente descrizione della fattispecie e/o del difetto di motivazione sulla rilevanza - di questioni aventi ad oggetto la medesima norma censurata, v., ex plurimis , le richiamate ordinanze n. 65, n. 64, n. 32 e n. 13 del 2011, n. 253 del 2010.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13, 25, secondo e terzo comma, 27, 97, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, dal Giudici di pace di Vigevano, di Orvieto e di Sondrio con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2011.
F.to:
Paolo MADDALENA, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 aprile 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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