Corte costituzionale
Sentenza n. 52/2010
Corte cost., sent. 18 febbraio 2010, n. 52
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 52/2010
- Data di deposito
- 18 febbraio 2010
- Data di decisione
- 10 febbraio 2010
- Esito
- Cessata materia del contendere
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:52
Norme oggetto del giudizio
- art. 62, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
- legge n. 133 del 6 agosto 2008
- art. 62, 01, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
- art. 62, comma 1, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
- art. 62, comma 2, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
- art. 62, comma 3, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
- art. 3, legge n. 203 del 22 dicembre 2008
- art. 62, comma 6, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
Parametri
- art. 5, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 120, Costituzione
- art. 70, Costituzione
- art. 77, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 23, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 117, comma 6, Costituzione
- decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998
- art. 119, ultimo comma, Costituzione
Massime
Massima n. 34345
V. titoletto.
Massima n. 34346
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere della questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, commi 01, 1, 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. La Regione ricorrente ha rinunciato al ricorso. Alla predetta rinuncia non è seguita rituale accettazione della controparte, per mancanza della formalizzazione della accettazione mediante deliberazione del Consiglio dei ministri. In tal caso, la dichiarazione di rinuncia non accettata, pur non potendo comportare l'estinzione del processo, può fondare, unitamente ad altri elementi, quali il complessivo comportamento processuale delle parti, rilevante nella specie, una dichiarazione di cessazione della materia del contendere. In senso analogo, v. citata sentenza n. 320/2008.
Massima n. 34347
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, commi 01, 1, 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sollevata in relazione agli artt. 70 e 77 Cost. La disciplina introdotta con le disposizioni del censurato art. 62 è diretta a contenere l'esposizione delle Regioni e degli altri enti locali territoriali a indebitamenti che, per il rischio che comportano, possono esporre le rispettive finanze ad accollarsi oneri impropri e non prevedibili all'atto della stipulazione dei relativi contratti aventi ad oggetto i cosiddetti derivati finanziari. Sussistono, pertanto, oggettivamente quelle ragioni di straordinarietà e urgenza che giustificano il ricorso al decreto-legge, volto, da un lato, alla disciplina a regime del fenomeno e, dall'altro, al divieto immediato per gli enti stessi di ricorrere ai predetti strumenti finanziari.
Massima n. 34348
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, comma 01, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo originario dell'art. 62 comma 1, come sostituito dall'art. 3 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sollevate in riferimento agli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione». Le disposizioni denunciate contengono clausole di mera qualificazione che sono prive di reale forza precettiva; esse, dunque, per carenza di capacità lesiva, non sono idonee ad arrecare alcun vulnus a prerogative regionali costituzionalmente garantite. In tema di "autoqualificazione" di una norma statale quale principio fondamentale della materia, v. citata sentenza n. 169/2007.
Massima n. 34349
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 62, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sia nel testo originario che in quello sostituito dall'art. 3 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sollevate in riferimento all'art. 97 della Costituzione, considerata la sua estraneità al riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni e la inesistenza di profili di una loro possibile ridondanza su tale riparto. Allo stesso modo inammissibile è la censura formulata con riferimento all'art. 23 della Costituzione. In senso analogo, v. citate sentenze n. 289 e n. 216/2008.
Massima n. 34350
Sono inammissibili, per genericità, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 62, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sia nel testo originario che in quello sostituito dall'art. 3 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in riferimento all'art. 118 della Costituzione, non essendo esse sorrette da alcun consistente elemento argomentativo.
Massima n. 34351
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sia nel testo originario che in quello sostituito dall'art. 3 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (che contiene la disciplina a regime dei contratti di finanziamento mediante strumenti finanziari derivati), sollevata in relazione all'art. 117, terzo e sesto comma, Cost. La disciplina dei derivati finanziari si colloca alla confluenza di un insieme di materie, vale a dire quelle relative «ai mercati finanziari», all'«ordinamento civile» e al «coordinamento della finanza pubblica»: le prime due di competenza esclusiva dello Stato e l'ultima di competenza concorrente. In applicazione del "criterio della prevalenza" deve rilevarsi che la finalità principale della normativa statale in esame sia rappresentata dalla tutela del risparmio e dei mercati finanziari, nonché dalla disciplina di rapporti privatistici e dei connessi rimedi azionabili in caso di violazione delle disposizioni disciplinatrici del settore. La peculiarità del contenuto della tipologia contrattuale in esame impone, in questo caso, di risolvere il concorso delle plurime competenze legislative riconducibili alle elencazioni contenute nel secondo e terzo comma dell'art. 117 Cost. mediante l'inquadramento della normativa censurata in via prevalente nelle materie dei mercati finanziari e dell'ordinamento civile, di esclusiva spettanza del potere legislativo statale. Ne discende che anche la questione sollevata in relazione al sesto comma dell'art. 117 Cost. non ha fondamento dato che allo Stato spetta la potestà regolamentare - senza alcuna limitazione connessa alla tipologia dei regolamenti - nelle materie che la stessa Costituzione attribuisce alla esclusiva potestà legislativa statale. In ogni caso, il coinvolgimento regionale risulta, nella specie, assicurato dal novellato comma 3 dell'art. 62. Sul "coordinamento della finanza pubblica", v. citate sentenze n. 237, n. 139/2009, n. 289/2008, n. 417/2005. Sul criterio della prevalenza per risolvere la composizione delle interferenze tra competenze legislative tra Stato e Regione, v. citata sentenza n. 339/2009. Sulla competenza regolamentare dello Stato, v. citata sentenza n. 200/2009, punto 35.2 del Considerato in diritto .
Massima n. 34352
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sia nel testo originario che in quello sostituito dall'art. 3 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (che contiene la disciplina transitoria dei contratti di finanziamento mediante strumenti finanziari derivati), sollevata in relazione all'art. 117, terzo e sesto comma, Cost. Valgono le considerazioni svolte in relazione alla disciplina a regime contenuta nel comma 2 del citato art. 62. In particolare, la disposizione censurata che prevede un divieto temporaneo per gli enti in questione, trova la sua giustificazione nella necessità di impedire che, mediante la stipulazione di contratti fortemente aleatori, le finanze degli enti stessi siano sottoposte a esposizioni debitorie anche molto gravose oltre che rischiose per la finanza regionale. Né la disposizione in esame è in contrasto con l'ultima parte dell'art. 119 Cost., dato che nella fattispecie in esame, il legislatore statale, con il divieto, sia pure temporaneo, di stipulare contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati ha evidentemente ritenuto che tale attività, potendo avere natura altamente rischiosa, dato il suo carattere intrinsecamente aleatorio, non possa essere qualificata quale attività di investimento. Non si presenta, dunque, manifestamente irragionevole la scelta di vietare, tra l'altro in via transitoria, il ricorso a tali tipologie di negoziazione avente carattere di oggettiva pericolosità per l'equilibrio della finanza regionale e locale. Sulla competenza dello Stato sulla definizione delle nozioni di «indebitamento» e di «investimento», v. citata sentenza n. 425/2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i ricorsi,
riservata ogni decisione sulle restanti questioni di legittimità costituzionale del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), come convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sollevate dalle Regioni Veneto e Calabria con i ricorsi indicati in epigrafe;
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 62, commi 01, 1, 2 e 3 del predetto d.l. n. 112 del 2008, promosse, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso n. 70 del 2008;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, comma 01, del predetto d.l. n. 112 del 2008, promossa, in riferimento agli artt. 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso n. 86 del 2008;
3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, comma 1, del predetto d.l. n. 112 del 2008, così come modificato dall'art. 3 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2009), promossa, in riferimento agli artt. 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso n. 19 del 2009;
4) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 62, commi 1 e 2, del d.l. n. 112 del 2008, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal suddetto art. 3 della legge n. 203 del 2008, promosse, in riferimento agli artt. 97 e 118 della Costituzione, dalla Regione Calabria, con il ricorso n. 86 del 2008;
5) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 62, commi 3 e 6, del predetto d.l. n. 112 del 2008, così come modificato dall'art. 3 della legge n. 203 del 2008, promosse, in riferimento agli artt. 23, 97 e 118 della Costituzione, dalla Regione Calabria, con il ricorso n. 19 del 2009;
6) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62 del predetto d.l. n. 112 del 2008, promossa, in riferimento agli artt. 70 e 77 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso n. 86 del 2008;
7) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 62, commi 1 e 2, del d.l. n. 112 del 2008, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal suddetto art. 3 della legge n. 203 del 2008, promosse, in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria, con il ricorso n. 86 del 2008;
8) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 62, commi 3 e 6, del predetto d.l. n. 112 del 2008, così come modificato dall'art. 3 della legge n. 203 del 2008, promosse, in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria, con il ricorso n. 19 del 2009.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Alfonso QUARANTA , Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 febbraio 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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