Corte costituzionale
Sentenza n. 325/2010
Corte cost., sent. 17 novembre 2010, n. 325
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 325/2010
- Data di deposito
- 17 novembre 2010
- Data di decisione
- 3 novembre 2010
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:325
Norme oggetto del giudizio
- art. 23-bis, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
- legge di conversione n. 133 del 6 agosto 2008
- art. 1, comma 1, legge della Regione Campania n. 2 del 21 gennaio 2010
- art. 15, comma 1, decreto-legge n. 135 del 25 settembre 2009
- legge n. 166 del 20 novembre 2009
- decreto-legge n. 135 del 25 settembre 2009
- art. 23-bis, comma 1, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
- art. 23-bis, comma 2, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
- art. 23-bis, comma 3, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
- art. 15, comma 1, ter, decreto-legge n. 135 del 25 settembre 2009
- comma 2, legge di conversione n. 133 del 6 agosto 2008
- comma 3, legge di conversione n. 133 del 6 agosto 2008
- comma 4, legge di conversione n. 133 del 6 agosto 2008
- art. 23-bis, comma 4, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
- art. 23-bis, comma 8, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
- nel testo originario, legge di conversione n. 133 del 6 agosto 2008
- nel testo originario e, legge di conversione n. 133 del 6 agosto 2008
- art. 23-bis, comma 4, bis, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
- art. 23-bis, comma 7, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
- art. 23-bis, comma 10, lett. a), prima parte, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
- art. 23-bis, comma 10, lett. a), seconda parte, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
- art. 23-bis, comma 10, lett. b), decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
- art. 23-bis, comma 9, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
- legge n. 133 del 6 agosto 2008
- art. 23-bis, comma 10, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
- art. 4, comma 1, legge della Regione Liguria n. 39 del 28 ottobre 2008
- art. 4, comma 14, legge della Regione Liguria n. 39 del 28 ottobre 2008
- art. 4, comma 4, legge della Regione Liguria n. 39 del 28 ottobre 2008
- art. 4, comma 5, legge della Regione Liguria n. 39 del 28 ottobre 2008
- art. 4, comma 6, legge della Regione Liguria n. 39 del 28 ottobre 2008
Parametri
- art. 117, comma 4, Costituzione
- art. 117, comma 6, Costituzione
- art. 118, comma 1, Costituzione
- art. 118, comma 2, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. m), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. p), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 113, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000
- art. 141, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 154, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 23-bis, decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008
- legge n. 133 del 6 agosto 2008
- decreto legge n. 135 del 25 settembre 2009
- art. 3, Costituzione
- art. 5, Costituzione
- art. 42, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 114, Costituzione
- art. 117, comma 2, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 119, comma 6, Costituzione
- art. 120, Costituzione
- art. 14, Trattato CE
- art. 106, Trattato CE
- art. 3, del 15 ottobre 1985
- art. 4, del 15 ottobre 1985
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 41, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 161, comma 1, lett. c), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 161, comma 4, lett. c), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 23-bis, comma 2, decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008
- art. 23-bis, comma 3, decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008
- art. 23-bis, comma 11, decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008
- nel testo originario, legge n. 133 del 6 agosto 2008
- art. 23-bis, comma 8, decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008
- art. 23-bis, comma 9, decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008
- nel testo originario e, legge n. 133 del 6 agosto 2008
- art. 15, comma 1, decreto legge n. 135 del 25 settembre 2009
- legge n. 166 del 20 novembre 2009
Massime
Massima n. 35062
V. titoletto.
Massima n. 35063
V. titoletto.
Massima n. 35064
È inammissibile la costituzione della Regione Campania nel giudizio, poiché detta costituzione è stata deliberata da un organo privo della relativa competenza, risultando adottata con decreto dirigenziale dell'avvocato coordinatore, su proposta del dirigente del settore contenzioso amministrativo e tributario e non, come previsto dall'art. 32, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, dal Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta regionale.
Massima n. 35065
Va rigettata, per la sua genericità, l'eccezione di inammissibilità della questione secondo la quale la Regione non potrebbe lamentare genericamente l'illegittimità costituzionale di leggi statali, ovvero la contrarietà delle stesse all'ordinamento comunitario senza indicare specificamente la lesione di una competenza ad essa attribuita, in quanto lo Stato non specifica a quali delle questioni sollevate dalle Regioni l'eccezione medesima si riferisca.
Massima n. 35066
Va rigettata, per la sua genericità, l'eccezione di inammissibilità della questione in quanto la doglianza sarebbe stata mal posta in termini di incostituzionalità, essendo evocate, a parametro interposto, norme di diritto comunitario. Nei giudizi principali le Regioni possono, infatti, sempre porre alla Corte questioni di costituzionalità nelle quali siano evocate, quali parametri interposti, norme di diritto comunitario. Spetterà semmai alla Corte costituzionale effettuare il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia nel caso in cui ritenga che l'interpretazione del diritto comunitario non sia chiara. In senso analogo, v. citate sentenza n. 102/2008 e ordinanza n. 103/2008.
Massima n. 35067
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23- bis , commi 1, 2 e 3 del decreto-legge n. 112 del 2008, aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, nel testo originario, e commi 2, 3 e 4, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, nonché comma 1- ter dello stesso art. 15. Infatti, la ricorrente, limitandosi a richiamare il diritto comunitario nel suo complesso, non specifica le norme comunitarie da utilizzare come parametri interposti. E ciò, a prescindere dal fatto che il diritto comunitario consente in ogni caso al legislatore interno di prevedere limitazioni dell'affidamento diretto più estese di quelle comunitarie (che consistono solamente nella totale partecipazione pubblica, nel cosiddetto "controllo analogo", nella preponderanza dell'attività svolta in favore dell'ente controllante). Esso infatti, nel prevedere solo regole "minime" pro concorrenziali, lascia al legislatore nazionale un ampio margine di apprezzamento, con la conseguenza che nelle ipotesi - come quella di specie - in cui quest'ultimo prevede condizioni ulteriori aventi lo stesso "verso" del diritto comunitario, deve escludersi il prospettato contrasto.
Massima n. 35068
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. art. 23- bis , commi 2, 3, 4, e 8, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, per genericità, in quanto le ricorrenti non specificano le norme comunitarie che sarebbero state violate, e per perplessità, in quanto le stesse ricorrenti affermano che l'ordinamento comunitario consente e non impone agli enti locali di continuare a fornire i servizi pubblici attraverso le gestioni in house già in essere; e ciò, a prescindere dal fatto che il diritto comunitario consente in ogni caso al legislatore interno di prevedere limitazioni dell'affidamento diretto più estese di quelle comunitarie.
Massima n. 35069
È inammissibile per genericità la questione di legittimità costituzionale dell'art. art. 23- bis , comma 8, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, sollevata in quanto il diritto comunitario prevederebbe che la società in house sia tenuta a svolgere a favore degli enti di riferimento solo l'attività prevalente, ben potendo destinare l'attività residua anche al mercato, mentre «la norma in questione trasforma il concetto di "prevalenza" dell'attività in "attività esclusiva", costringendo il soggetto titolare dell'affidamento diretto (non solo in house provider ) a svolgere la propria attività esclusivamente nei confronti degli enti affidanti». La ricorrente, infatti, non specifica le norme comunitarie che sarebbero state violate; e ciò, a prescindere dal fatto che il diritto comunitario consente in ogni caso al legislatore interno di prevedere limitazioni dell'affidamento diretto più estese di quelle comunitarie.
Massima n. 35070
È inammissibile per genericità la questione di legittimità costituzionale dell'art. art. 23- bis , comma 8, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, sollevata in riferimento all'art. 117, primo comma Cost., «per contrasto con la Carta europea dell'autonomia locale». Infatti, le ricorrenti non specificano quali disposizioni della Carta europea dell'autonomia locale sarebbero state violate.
Massima n. 35071
Non è fondata, in relazione all'art. 117, primo comma, Cost. e agli artt. 14 e 106 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23- bis , commi 2, 3 e 4, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, nonché comma 1- ter dello stesso art. 15, sollevata per ritenuta violazione della normativa comunitaria in considerazione delle limitazioni imposte agli enti infrastatuali circa una diversa qualificazione del servizio nonché della previsione di condizioni più restrittive per l'affidamento diretto del servizio stesso. Infatti, la previsione, da parte delle disposizioni censurate, di condizioni per l'affidamento diretto del servizio pubblico locale più restrittive di quelle previste dall'ordinamento comunitario non integra alcuna violazione dei princípi comunitari della concorrenza, perché tali princípi costituiscono solo un minimo inderogabile per gli Stati membri, i quali hanno la facoltà di dettare una disciplina più rigorosamente concorrenziale, come quella di specie, che, restringendo le eccezioni all'applicazione della regola della gara ad evidenza pubblica - posta a tutela della concorrenza -, rende più estesa l'applicazione della regola stessa. Con riferimento alla fattispecie in esame, il legislatore statale, in coerenza con la menzionata normativa comunitaria e sull'incontestabile presupposto che il servizio idrico integrato si inserisce in uno specifico e peculiare mercato ha correttamente qualificato tale servizio come di rilevanza economica, conseguentemente escludendo ogni potere degli enti infrastatuali di pervenire ad una diversa qualificazione. In senso analogo, v. citata sentenza n. 246/2009. Circa l'assimilabilità della nozione comunitaria di «servizio di interesse economico generale» (SIEG), ove limitata all'àmbito locale, e quella interna di «servizio pubblico locale di rilevanza economica» SPL, v. citata sentenza n. 272/2004.
Massima n. 35072
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. art. 23- bis , commi 2, 3 e 4, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, sollevate per ritenuta violazione di specifiche disposizioni della Carta europea dell'autonomia locale. Infatti: a) con riferimento alla gestione diretta, il denunciato contrasto con la Carta non è ipotizzabile rispetto alle norme censurate, ma solo, eventualmente, rispetto ai non censurati artt. 35 della legge n. 448 del 2001 e 14 del decreto-legge n. 269 del 2003; b) il presupposto da cui muovono le ricorrenti che il servizio idrico costituisca una delle funzioni fondamentali dell'ente pubblico è privo di fondamento; c) gli evocati articoli della Carta europea dell'autonomia locale non hanno natura precettiva e sono prevalentemente definitori (art. 3, comma 1), programmatici (art. 4, comma 2) e, comunque, generici (art. 4, comma 4). Inoltre, la stessa Carta, al comma 1 dell'evocato art. 4, afferma, con previsione di carattere generale, che «le competenze di base delle collettività locali sono stabilite dalla Costituzione o dalla legge», con ciò rinviando alla normativa nazionale la definizione del quadro generale delle competenze. Sull'esclusione del servizio idrico quale funzione fondamentale dell'ente locale, v. citate sentenze n. 307/2009 e n. 272/2004. In tema di servizio idrico integrato, v. citate sentenze n. 142 e n. 29/2010; n. 246/2009.
Massima n. 35073
È inammissibile, per genericità, la questione di legittimità costituzionale dell'art. art. 23- bis , comma 8, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, sollevata per asserita «per erronea interpretazione dei confini dei poteri statali ivi previsti». Infatti, le ricorrenti non specificano a quali tra le molteplici competenze dello Stato disciplinate dall'art. 117, secondo comma, Cost. si debba far riferimento ai fini dello scrutinio di costituzionalità.
Massima n. 35074
È inammissibile, per genericità, la questione di legittimità costituzionale dell'art. art. 23- bis , comma 8, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, sollevata in riferimento all'art. 118, primo e secondo comma, Cost., «per violazione del principio di sussidiarietà e della titolarità comunale di funzioni proprie». Le ricorrenti non specificano in cosa consista la dedotta violazione del principio di sussidiarietà, né quali siano le funzioni proprie dei Comuni cui fanno riferimento.
Massima n. 35075
È inammissibile, per genericità, la questione di legittimità costituzionale dell'art. art. 23- bis , comma 8, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, sollevata per ritenuta lesione del «principio di pluralismo paritario istituzionale, in violazione degli artt. 114 e 118 Cost.» e dell'art. 117, quarto comma, Cost., perché contiene una disciplina cosí rigida da annullare qualsiasi autonomia esercitabile in materia e lede, perciò, il principio di sussidiarietà. La ricorrente si limita ad affermare che la norma denunciata annulla «qualsiasi autonomia esercitabile in materia», senza indicare quali siano le competenze costituzionali che ritiene lese e senza spiegare le ragioni della prospettata lesione.
Massima n. 35076
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23- bis , commi 1, 2 e 3, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, nel testo originario, e commi 2, 3, 4 e 8 nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, nonché comma 1- ter dello stesso art. 15, che prevedono, in tema di servizi pubblici locali di rilevanza economica le condizioni per l'affidamento e la gestione e il regime transitorio, in quanto la disciplina delle modalità di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali prevista dalle disposizioni censurate afferisce alla materia «tutela della concorrenza», di competenza legislativa esclusiva dello Stato. In tema di «tutela della concorrenza», v. citate sentenze n. 314, n. 307, n. 304 e n. 160/2009; n. 326/2008; n. 401/2007; n. 80 e n. 29/2006; n. 272/2004. Sulla prevalenza della competenza statale, in tema di tutela della concorrenza, sulle invocate competenze legislative regionali e regolamentari degli enti locali e, in particolare, su quella in materia di servizi pubblici locali, v. citate sentenze n. 142/2010, n. 246 e n. 148/2009, n. 411 e n. 322/2008. Sulla riconducibilità della disciplina delle modalità di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali nella materia «tutela della concorrenza», v. citate sentenze n. 270/2010; n. 307 e n. 283/2009; n. 320 e n. 51/208; n.430 e n. 401/2007; n. 272/2004. Sull'esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, in caso di concorso con competenze regionali, alla condizione del rispetto del principio di ragionevolezza, sotto il profilo della proporzionalità e dell'adeguatezza, v. citate sentenze n. 148/2009; n. 326/2008; n. 452 e n. 401/2007; n. 345, n. 272/2004. In tema di disciplina di dettaglio e auto applicativa nella materia tutela della concorrenza, v. citate sentenze n. 232 del 2010, n. 148 del 2009; n. 320 del 2008; n. 430, n. 431 del 2007 (analogamente, sentenza n. 255/2010, in materia di sistema tributario dello Stato). Sui limiti e le deroghe della sfera di autonomia privata e della concorrenza, v. citate sentenze n. 270/2010, n. 279/2006; ordinanza n. 162/2009. In tema di disciplina transitoria, circa il limite della ragionevolezza, v. citate sentenza n. 376/2008 e ordinanze n. 40/2009 e n. 9/2006.
Massima n. 35077
Non sono fondate, per erronea interpretazione del parametro (art. 117, terzo comma, Cost.), le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 23- bis , commi 2, 3, 4 e 8, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166. Infatti, la ricorrente muove dall'assunto che la materia dei servizi pubblici locali sia riconducibile alla competenza legislativa concorrente di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. Ma tale parametro è del tutto inconferente con la fattispecie in esame, perché esso non costituisce il fondamento dell'invocata competenza legislativa regionale in materia di servizi pubblici.
Massima n. 35078
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23- bis , commi 2, 3 e 4, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166. Essa si basa sull'assunto della ricorrente secondo cui il legislatore statale può legittimamente disciplinare le forme di gestione di un servizio pubblico locale solo previa avocazione allo Stato della competenza amministrativa sull'organizzazione della gestione del servizio stesso. Tale assunto non può essere condiviso, perché la competenza legislativa esclusiva statale nella materia «tutela della concorrenza» comprende anche la disciplina amministrativa relativa all'organizzazione delle modalità di gestione dei servizi pubblici locali, a prescindere dall'avocazione allo Stato di competenze amministrative degli altri livelli territoriali di governo.
Massima n. 35079
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23- bis , comma 4- bis , del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, sollevata in quanto tale disposizione - affidando ad un regolamento governativo il compito di individuare le soglie oltre le quali è richiesto il parere dell'AGCM per le gestioni in house - si porrebbe in contrasto con l'art. 117, sesto comma, Cost., perché le determinazioni relative a tali soglie non possono che essere assunte in sede regionale, entro limiti fissati direttamente dalla legge statale. Infatti, le soglie cui fa riferimento la norma censurata attengono alle modalità di affidamento dei servizi pubblici locali, le quali afferiscono alla materia «tutela della concorrenza», di competenza legislativa esclusiva dello Stato e non alla materia dei pubblici servizi. Ne deriva che lo Stato è titolare anche della competenza regolamentare, in base al disposto dell'evocato art. 117, sesto comma, Cost.
Massima n. 35080
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 23- bis , comma 7, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, nel testo originario. La norma censurata disciplina la dimensione di esercizio dei servizi pubblici, attribuendo alle Regioni e agli enti locali la competenza ad individuare i bacini di gara per i diversi servizi nel rispetto della legge statale. Orbene, con specifico riferimento al servizio idrico integrato, la disciplina dei bacini di gestione del servizio pubblico (e, pertanto, anche dei bacini di gara) rientra nella potestà legislativa statale, perché diretta a tutelare la concorrenza, attraverso il superamento della frammentazione delle gestioni. Non trovano perciò applicazione, nella specie, né l'art. 117, quarto comma, Cost., né l'art. 118 Cost. In senso analogo, v. citata sentenza n. 246/2009.
Massima n. 35081
È costituzionalmente illegittimo l'art. 23- bis , comma 10, lett. a ), prima parte, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, nel testo originario e nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, in cui si prevede che la potestà regolamentare dello Stato prescriva l'assoggettamento dei soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno. Infatti, l'àmbito di applicazione del patto di stabilità interno attiene alla materia del coordinamento della finanza pubblica, di competenza legislativa concorrente, e non a materie di competenza legislativa esclusiva statale, per le quali soltanto l'art. 117, sesto comma, Cost. attribuisce allo Stato la potestà regolamentare. In senso analogo, v. citate sentenze n. 284 e n. 237/2009; n. 267/2006.
Massima n. 35082
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale l'art. 23- bis , comma 10, lett. a ), seconda parte, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, nel testo originario e nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166 - che stabilisce che la potestà regolamentare dello Stato prescriva alle società in house e alle società a partecipazione mista pubblica e privata di osservare «procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi e l'assunzione di personale» -, sollevata per ritenuta violazione degli artt. 117, secondo, quarto e sesto comma, 3 e 120 Cost. Tale disposizione, infatti, attiene, in primo luogo, alla materia della tutela della concorrenza, perché è finalizzata ad evitare che, nel caso di affidamenti diretti, si possano determinare distorsioni dell'assetto concorrenziale del mercato nella fase, successiva all'affidamento del servizio, dell'acquisizione degli strumenti necessari alla concreta gestione del servizio stesso. In secondo luogo, essa attiene anche alla materia dell'ordinamento civile, anch'essa di competenza esclusiva dello Stato, in quanto impone alla particolare categoria di società cui è affidata in via diretta la gestione di servizi pubblici locali una specifica modalità di conclusione dei contratti per l'acquisto di beni e servizi e per l'assunzione di personale. Ne consegue che la previsione del semplice parere della «Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni», anziché dell'intesa, non lede alcuna competenza regionale. Sulla riconduzione delle modalità di conclusione dei contratti alla materia dell'ordinamento civile, v. citata sentenza n. 295/2009.
Massima n. 35083
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale l'art. 23- bis , comma 10, lett. b ), del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, nel testo originario e nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166 - che attribuisce allo Stato la potestà di prevedere con regolamento che «i comuni con un limitato numero di residenti possano svolgere le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata» -, sollevata per ritenuta violazione degli artt. 117, secondo, quarto e sesto comma, 3 e 120 Cost. Infatti, l'àmbito nel quale il regolamento statale interviene attiene alla materia «tutela della concorrenza», avendo per oggetto la determinazione della dimensione ottimale della gestione del servizio. Ne consegue, anche in tal caso, che la previsione del semplice parere della «Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni», anziché dell'intesa, non lede alcuna competenza regionale. In senso analogo, v. citata sentenza n. 246/2009, punti 12.2. e 12.5. del Considerato in diritto .
Massima n. 35084
È inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23- bis , comma 8, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, nel testo originario, sollevata in riferimento agli artt. 5, 114, 117, sesto comma, e 118 Cost., sul rilievo che detto comma determina la cessazione «di tutti gli affidamenti attribuiti secondo la disciplina previgente (d.lgs. n. 267 del 2000, cit., art. 113, comma 5, lettera c), ponendo in forse l'attuazione dei piani gestionali e di investimento, nonché i relativi piani tariffari, travolgendo rapporti giuridici perfezionati ed in via di esecuzione che le parti vogliono vedere procedere secondo la loro scadenza naturale, al pari delle concessioni rilasciate ad imprese terze secondo le procedure ad evidenza pubblica». La ricorrente non spiega perché gli evocati parametri siano violati; e ciò, a prescindere dalla considerazione secondo cui il legislatore statale può legittimamente stabilire, come nel caso in esame, una disciplina transitoria allo scopo di modulare nel tempo gli effetti del divieto di utilizzazione in via ordinaria dello strumento della gestione in house .
Massima n. 35085
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23- bis , comma 8, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, sollevata in relazione agli artt. artt. 3, 5, 42, 114, 117, sesto comma, e 118 Cost., perché stabilisce «una generalizzata cessazione anticipata al 31 dicembre 2011 disposta ex lege per tutti gli affidamenti in house providing , anche di quelli effettuati dagli enti territoriali in conformità all'ordinamento comunitario e italiano, con grave svalutazione dei valori di mercato dei corrispettivi di cessione delle partecipazioni a causa della simultanea attuazione su tutto il territorio nazionale dell'alienazione del 40% di un numero rilevante di società in mano agli enti locali». Infatti la questione si risolve in una valutazione critica in termini di convenienza economica in ordine ai tempi di attuazione della riforma degli affidamenti; valutazione che rimane riservata alla discrezionalità del legislatore.
Massima n. 35086
È inammissibile, per genericità, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23- bis , comma 9, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166 - il quale pone, attraverso un'articolata previsione, limiti alla possibilità per i gestori di SPL di gestire servizi ulteriori ovvero in àmbiti territoriali diversi o di svolgere servizi od attività per altri enti pubblici o privati -, sollevata in riferimento all'art. 117, quarto comma, Cost., perché reca interventi irragionevoli e non proporzionali agli scopi di tutela della concorrenza prefissati. La ricorrente non chiarisce le ragioni per cui la disciplina contenuta nella disposizione censurata sarebbe irragionevole e non proporzionale alla tutela della concorrenza.
Massima n. 35087
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 23- bis , commi 2, 3 e 4, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, nel testo originario e nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, lett. b ), del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, nonché del comma 1- ter dello stesso art. 15, per ritenuta violazione del principio di ragionevolezza sotto il profilo della proporzionalità e adeguatezza nella materia della tutela della concorrenza attraverso l'apposizione di limiti all'utilizzabilità della gestione in house , rappresentati dalle peculiari circostanze richieste dal comma 3 per consentire il ricorso all'in house providing ; con ciò intendendo chiedere che sia garantita agli enti territoriali la possibilità di scegliere discrezionalmente se fare ricorso a tale forma di gestione, indipendentemente dalla sussistenza di eccezionali situazioni che non permettono un efficace e utile ricorso al mercato. Difatti, le norme censurate devono, invece, essere considerate proporzionate e adeguate, perché: a) esse si innestano coerentemente in un sistema normativo interno in cui già vige il divieto della gestione diretta mediante azienda speciale o in economia, nel quale, pertanto, i casi di affidamento in house debbono essere eccezionali e tassativamente previsti; b) l'ordinamento comunitario, in tema di affidamento della gestione dei servizi pubblici, costituisce solo un minimo inderogabile per i legislatori degli Stati membri e, pertanto, non osta a che la legislazione interna disciplini piú rigorosamente, nel senso di favorire l'assetto concorrenziale di un mercato, le modalità di tale affidamento; c) quando non ricorrano le condizioni per l'affidamento diretto, l'ente pubblico ha comunque la facoltà di partecipare alle gare ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione del servizio.
Massima n. 35088
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23- bis , commi 3 e 4, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, nel testo originario e nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, nonché del comma 1- ter dello stesso art. 15, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo del principio di ragionevolezza, perché essi contengono «norme di dettaglio così puntuali che non sarebbero neppure compatibili con una competenza esclusiva dello Stato [...] e in violazione del principio di ragionevolezza (ex art. 3, secondo comma, Cost.) poiché della legge impugnata non si comprendono le ragioni di una disciplina differenziata per l'ambito locale dei pubblici servizi rispetto a quella generalmente prevista per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed in genere per le autorità di regolazione». Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la previsione di norme di dettaglio non víola di per sé il principio di ragionevolezza; e ciò a prescindere dal fatto che nelle materie di competenza esclusiva statale, come la tutela della concorrenza, non rileva la distinzione tra norme di dettaglio e norme di principio. Deve aggiungersi che il tertium comparationis della disciplina «generalmente prevista per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed in genere per le autorità di regolazione» è inconferente con la fattispecie in esame, perché non si riferisce all'àmbito della disciplina dei pubblici servizi, ma a quello, del tutto diverso, del funzionamento dell'AGCM e delle autorità di regolazione.
Massima n. 35089
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23- bis , comma 8, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, sollevata in riferimento all'art. 117, primo comma, secondo comma, lettera e ), e quarto comma Cost., perché, nel dettare la disciplina transitoria e, in particolare, nel fissare i termini entro cui cessano gli affidamenti in essere, non rispetta i princípi di adeguatezza e di proporzionalità cui deve attenersi il legislatore statale nella legislazione avente finalità pro concorrenziali. Detti limiti temporali per la cessazione delle gestioni dirette in essere devono, infatti, ritenersi congrui e ragionevoli, perché sono sufficientemente ampi da consentire di attenuare le conseguenze economiche negative della cessazione anticipata della gestione e, pertanto, escludono che il gestore possa invocare quell'incolpevole affidamento nella durata naturale del contratto di servizio che, solo, potrebbe determinare l'irragionevolezza della norma; e ciò a prescindere dall'ampia discrezionalità di cui gode il legislatore in materia di disciplina transitoria.
Massima n. 35090
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23- bis , comma 8, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, sollevata in riferimento agli artt. 3, 41, 114 e 117, secondo comma, Cost., in quanto la norma impugnata - in entrambe le sue formulazioni - opererebbe una «sanatoria», in deroga al sistema creato dallo stesso legislatore, che vieta in via ordinaria il ricorso all' in house providing , ammettendolo solo in casi particolari. Infatti, la proroga della durata delle «concessioni relative al servizio idrico integrato rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica», di cui al censurato comma 8, va intesa come riferita non agli affidamenti in house non rispettosi della normativa comunitaria - come erroneamente ritiene la ricorrente -, ma solo a quelli che, benché in origine rispettosi della normativa comunitaria e nazionale, risultano privi dei requisiti oggi richiesti dal censurato art. 23- bis . Ne consegue che tale previsione è ragionevole - e dunque legittima -, perché non opera alcuna sanatoria, ma si limita a stabilire una disciplina transitoria per modulare nel tempo gli effetti del divieto di utilizzazione in via ordinaria dello strumento della gestione in house .
Massima n. 35091
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23- bis , comma 8, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, sollevata in riferimento agli artt. 3, 5, 42, 114, 117, sesto comma, e 118, Cost., perché tratta in modo uguale fattispecie significativamente diverse e non scagliona nel tempo il ricorso al mercato. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la disposizione censurata diversifica adeguatamente la cessazione degli affidamenti diretti in atto, sia in relazione alle diverse categorie di affidatari sia in relazione al tempo.
Massima n. 35092
Non è fondata, in relazione all'art. 117, sesto comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23- bis , commi 2, 3 e 4, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, nel testo originario e nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, nonché del comma 1- ter dello stesso art. 15, nella parte in cui si riferiscono al servizio idrico integrato. Infatti, l'art. 117, sesto comma, Cost. non pone una riserva di regolamento degli enti locali per la qualificazione come economica dell'attività dei servizi pubblici, perché tale qualificazione attiene alla materia «tutela della concorrenza», di competenza legislativa esclusiva dello Stato, al quale pertanto spetta la potestà regolamentare nella stessa materia, ai sensi del primo periodo del sesto comma dell'art. 117 Cost.
Massima n. 35093
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23- bis , commi 2, 3 e 4, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, nel testo originario e nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, in quanto la disciplina denunciata stabilisce per l'ente affidante l'obbligo di motivare, in base ad un'analisi di mercato, solo la scelta di procedere all'affidamento in house del servizio pubblico (art. 23- bis , comma 3) e non quella di procedere all'affidamento mediante procedure competitive ad evidenza pubblica (art. 23- bis , comma 2); obbligo che sarebbe in contrasto con gli evocati parametri, perché ulteriore rispetto al generale obbligo di motivazione degli atti amministrativi. Infatti, le Regioni sono legittimate a censurare le leggi dello Stato, mediante impugnazione in via principale, esclusivamente per questioni attinenti alla lesione del sistema di riparto delle competenze legislative, ammettendosi la deducibilità di altri parametri costituzionali soltanto ove la loro violazione comporti una compromissione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite. Orbene, la prospettata violazione dell'obbligo di motivazione di cui agli artt. 3 e 97 Cost. non comporta una compromissione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite, né ridonda sul riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni. E ciò, a prescindere dalla considerazione che i parametri evocati non vietano che il legislatore stabilisca specifici obblighi di motivazione per le sole deroghe fondate sulle peculiari situazioni di fatto di cui al comma 3 e non per le situazioni ordinarie di cui al comma 2. In senso analogo, v. citate sentenze n. 156 e n. 52/2010; n. 289 e n. 216/2008.
Massima n. 35094
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23- bis , comma 10, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, nel testo originario, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. sul rilievo che esso rinvia a regolamenti governativi la disciplina transitoria dei servizi pubblici locali diversi da quello idrico, «con una irragionevole differenza di trattamento che non appare giustificata [...] per il servizio idrico integrato per il quale la legge statale indica senz'altro in via generale ed astratta la data di scadenza fissa del 31 dicembre 2010, mentre per gli altri servizi pubblici consente al regolamento la previsione di adeguati "tempi differenziati" in ragione di eterogeneità dei servizi presi in considerazione». La ricorrente non ha dedotto alcuna lesione della propria sfera di competenza, ma si è limitata a lamentare l'irragionevolezza della disposizione censurata.
Massima n. 35095
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1- ter del d.l. 25 settembre 2009, n. 135 (convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166), sollevata in quanto la disposizione censurata si limita a prevedere il «rispetto» del «principio» «di piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche», senza assicurare in alcun modo la salvaguardia, né sotto il profilo formale, né sotto il profilo sostanziale, della proprietà pubblica delle «infrastrutture idriche». Essa, infatti, ha per oggetto non la disciplina posta dalla disposizione denunciata, ma l'art. 153, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, disposizione che effettivamente prevede l'affidamento in concessione d'uso gratuita delle infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali e che non è stata impugnata. La ricorrente è quindi incorsa in una evidente aberratio ictus . Quanto, poi, al censurato art. 15, comma 1- ter , la ricorrente si limita a denunciare che il legislatore ha omesso di prevedere una clausola di salvaguardia a favore della proprietà pubblica delle infrastrutture idriche. In tal modo, viene formulata una censura generica e rivolta contro una mera omissione del legislatore, demandando alla Corte l'indebito onere di introdurre una disciplina non indicata dalla stessa ricorrente e, comunque, non costituzionalmente obbligata.
Massima n. 35096
È inammissibile, per genericità, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23- bis , comma 8, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, sollevata in riferimento all'art. 119 Cost., sotto il profilo della violazione dell'autonomia finanziaria degli enti locali, perché «impone ad essi di cedere rilevanti quote delle società da essi controllate». Le ricorrenti non indicano le ragioni per cui alla cessione delle quote delle società controllate dagli enti locali conseguirebbe l'effetto della denunciata lesione della loro autonomia finanziaria.
Massima n. 35097
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23- bis , comma 8, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, sollevata sostenendo che esso víola l'art. 119, sesto comma, Cost., perché impone «alle Amministrazioni pubbliche di liberarsi di una quota del proprio patrimonio societario a prescindere dalla convenienza economica dell'operazione, e quindi dalla considerazione in concreto del tempo, delle modalità, della quantità, valutazioni indispensabili ad evitare che si produca una svendita coatta di capitali pubblici». Il parametro costituzionale evocato, infatti, garantisce alle Regioni e agli enti locali un patrimonio, precisando però che esso è «attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato». L'autonomia patrimoniale delle Regioni e degli enti locali non è, dunque incondizionata, ma si conforma ai princípi che il legislatore statale fissa nelle materie di sua competenza legislativa, fra cui va certamente ricompreso quella della tutela della concorrenza, disciplinata, nel caso in esame, proprio dalle norme censurate.
Massima n. 35098
Va rigettata l'eccezione di improcedibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge della Regione Liguria 28 ottobre 2008, n. 39, sul rilievo che l'art. 9- bis , comma 6, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ha soppresso il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche (COVIRI), sostituendolo con la Commissione nazionale per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche (CONVIRI), la quale non ha le stesse competenze del soppresso Comitato. Infatti, lo stesso art. 9- bis , comma 6, del decreto-legge n. 39 del 2009, citato dalla resistente, stabilisce che il CONVIRI subentra nelle competenze già attribuite al COVIRI. Ne consegue che, data l'identità delle competenze del COVIRI e del CONVIRI, viene meno il presupposto della prospettata eccezione e, pertanto, non si verifica la dedotta improcedibilità, con conseguente trasferimento della questione alla disposizione censurata, quale risultante dalle modificazioni legislative sopra indicate.
Massima n. 35099
È costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 1, della legge della Regione Liguria 28 ottobre 2008, n. 39, che, in tema di gestione dei servizi pubblici locali in materia di risorse idriche, attribuisce alla Giunta regionale di una serie di competenze amministrative già spettanti al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche (COVIRI) ora Commissione nazionale per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche (CONVIRI). La disciplina del servizio idrico integrato va ascritta alla competenza esclusiva dello Stato nelle materie «tutela della concorrenza» e «tutela dell'ambiente» e, pertanto, è inibito alle Regioni derogare a detta disciplina. Nella specie, la Regione è intervenuta, appunto, in tali materie, dettando una disciplina che si pone in contrasto con quella statale, in quanto attribuisce alla Giunta regionale una serie di competenze amministrative spettanti - come invece dispongono le norme interposte evocate dal ricorrente - al COVIRI (ora CONVIRI). Risulta così violato l'evocato parametro costituzionale, che riserva allo Stato la competenza legislativa nella materia «tutela dell'ambiente» (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.). In senso analogo, v. citata sentenza n. 246/2009.
Massima n. 35100
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 14, della legge della Regione Liguria 28 ottobre 2008, in quanto asseritamente generica, perché non sarebbero specificati i profili che determinerebbero il contrasto con la norma statale. La questione non è generica, perché i profili di contrasto sono sufficientemente precisati. Dalla lettura complessiva della censura, infatti, è agevole rilevare che la norma statale evocata quale parametro interposto è il comma 4, lettera c), del nuovo testo dell'art. 161 del d.lgs. n. 152 del 2006 e che si denuncia l'attribuzione all'Autorità d'àmbito di una serie di competenze amministrative spettanti, invece, al COVIRI.
Massima n. 35101
È costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 14, della legge della Regione Liguria 28 ottobre 2008, il quale prevede la competenza dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale (AATO) a svolgere una serie di funzioni amministrative già spettanti al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche (COVIRI), ora Commissione nazionale per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche (CONVIRI). Infatti, la Regione è intervenuta, nella materia «tutela dell'ambiente», attribuendo all'Autorità d'àmbito una serie di competenze amministrative spettanti, invece, al COVIRI (ora CONVIRI), ai sensi dell'art. 161, comma 4, lettera c ), del d.lgs. n. 152 del 2006, ed ha pertanto violato l'art. 117, secondo comma, lettera s ), Cost.
Massima n. 35102
Va rigettata l'eccezione di cessazione della materia del contendere della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4, della legge della Regione Liguria 28 ottobre 2008, in quanto la disposizione denunciata, non ha avuto in concreto alcuna applicazione e non potrà averne, in quanto le Autorità d'ambito territoriale ottimale (AATO) sono state abolite dal decreto-legge n. 135 del 2009 prima che nella Regione si procedesse alla loro istituzione. La materia del contendere non è cessata, perché il decreto-legge n. 135 del 2009 non ha soppresso le Autorità d'àmbito con effetto immediato. V'è, dunque, la possibilità che tali Autorità vengano ancora istituite ed operino fino al termine fissato dalla legge per la loro soppressione e, cioè, fino al termine di un anno indicato dall'art. 2, comma 186- bis , della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
Massima n. 35103
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 4, della legge della Regione Liguria 28 ottobre 2008, che prevede la competenza dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale (AATO) a provvedere all'affidamento del servizio idrico integrato con richiamo delle forme di gestione di cui all'art. 113, comma 5, del TUEL. La norma censurata impone, l'applicazione del comma 5 dell'art. 113 TUEL, cioè di un comma abrogato per incompatibilità dal citato art. 23- bis , con il quale, pertanto, si pone in contrasto. L'art. 23- bis prevede, infatti, che «l'art. 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, è abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo» (comma 11). In particolare, il citato comma 5 dell'art. 113 è palesemente incompatibile con i commi 2, 3 e 4 dell'art. 23- bis , perché disciplina le modalità di affidamento del SPL in modo difforme da quanto previsto da detti commi, evocati come norme interposte.
Massima n. 35104
Va rigettata l'eccezione di intervenuta cessazione della materia del contendere relativa alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 5 e 6, della legge della Regione Liguria 28 ottobre 2008, n. 39, in quanto la disposizione denunciata, non ha avuto in concreto alcuna applicazione e non potrà averne, in quanto le Autorità d'ambito territoriale ottimale sono state abolite dal decreto-legge n. 135 del 2009 prima che nella Regione si procedesse alla loro istituzione. La materia del contendere non è cessata, perché il decreto-legge n. 135 del 2009 non ha soppresso le Autorità d'àmbito con effetto immediato. V'è, dunque, la possibilità che tali Autorità vengano ancora istituite ed operino fino al termine fissato dalla legge per la loro soppressione e, cioè, fino al termine di un anno indicato dall'art. 2, comma 186- bis , della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
Massima n. 35105
È costituzionalmente illegittimo l'art. 4, commi 5 e 6, della legge della Regione Liguria 28 ottobre 2008, n. 39, che prevede un regime transitorio degli affidamenti diretti del servizio pubblico, con richiamo dell'art. 113, comma 15- bis , TUEL e l'affidamento all'Autorità d'ambito territoriale ottimale (AATO) di una serie di competenze amministrative. Il citato comma 15- bis dell'art. 113 TUEL, infatti, è incompatibile con l'art. 23- bis , del decreto-legge n. 112 del 2008 perché disciplina il regime transitorio degli affidamenti diretti del servizio pubblico locale in modo difforme da quanto previsto dal parametro interposto. Ne deriva la violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost.
Massima n. 35106
È costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1, della legge della Regione Campania n. 2 del 2010, il quale prevede la competenza della medesima Regione a disciplinare il servizio idrico integrato regionale come servizio privo di rilevanza economica e a stabilire autonomamente sia le forme giuridiche dei soggetti cui affidare il servizio sia il termine di decadenza degli affidamenti in essere. Le disposizioni censurate violano la normativa statale evocata quale parametro interposto ed emanata nell'esercizio della competenza esclusiva dello Stato nella materia «tutela della concorrenza». In particolare, la prima disposizione censurata si pone in evidente contrasto con le norme statali interposte che ricomprendono il servizio idrico integrato tra i servizi dotati di rilevanza economica. Quanto alla seconda disposizione, che individua le figure soggettive cui conferire la gestione del servizio idrico e determina un regime transitorio per la cessazione degli affidamenti diretti già in essere, essa si pone in evidente contrasto con il regime transitorio disciplinato dall'art. 23- bis del decreto-legge n. 112 del 2008, il quale non può essere oggetto di deroga da parte delle Regioni, in quanto riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato nella materia "tutela della concorrenza.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi;
riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse dalle Regioni Emilia-Romagna (ricorso n. 69 del 2008) e Liguria (ricorso n. 72 del 2008), nonché dal Presidente del Consiglio dei ministri (ricorso n. 51 del 2010);
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 23-bis, comma 10, lettera a), prima parte, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) - articolo aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 - sia nel testo originario, sia in quello modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, limitatamente alle parole: «l'assoggettamento dei soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno e»;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1, 4, 5, 6 e 14, della legge della Regione Liguria 28 ottobre 2008, n. 39 (Istituzione della Autorità d'Ambito per l'esercizio delle funzioni degli enti locali in materia di risorse idriche e gestione dei rifiuti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale);
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria anno 2010);
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 23-bis, nel testo originario, nonché dei commi 2, 3 e 4 dello stesso art. 23-bis, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, promosse, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., dalla Regione Piemonte, con i ricorsi indicati in epigrafe;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 23-bis, sia nel testo originario (ricorso n. 77 del 2008) sia nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, nonché del comma 10 dello stesso articolo, nel testo originario, promosse, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dalla Regione Piemonte, con i ricorsi indicati in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 23-bis, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, promossa, in riferimento all'art. 117, primo, secondo e quarto comma, Cost., dalla Regione Toscana, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del comma 8 dell'art. 23-bis, nel testo originario, promossa, in riferimento agli artt. 5, 114, 117, sesto comma, e 118 Cost., dalla Regione Piemonte, con il ricorso n. 77 del 2008 indicato in epigrafe;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del comma 8 dell'art. 23-bis, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, promosse, con i ricorsi indicati in epigrafe: in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., dalle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna (ricorso n. 13 del 2010); in riferimento agli artt. 117, primo e secondo comma, 118, primo e secondo comma, e 119 Cost., dalle Regioni Liguria (ricorso n. 12 del 2010) e Umbria; in riferimento agli artt. 114, 117, quarto comma, e 118 Cost., dalla Regione Emilia-Romagna (ricorso n. 13 del 2010); in riferimento agli artt. 3, 5, 42, 114, 117, sesto comma, e 118, Cost., dalla Regione Piemonte (ricorso n. 16 del 2010; questione riportata al punto 13.6. del Considerato in diritto);
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del comma 9 dell'art. 23-bis, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, promossa, in riferimento all'art. 117, primo e quarto comma, dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso n. 13 del 2010 indicato in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1-ter, del decreto-legge n. 135 del 2009, nella parte in cui si riferisce al servizio idrico integrato, promossa, in riferimento all'art. 119, sesto comma, Cost., dalla Regione Marche, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo originario, promossa, in riferimento all'art. 117, quarto comma, Cost., dalla Regione Piemonte, con il ricorso n. 77 del 2008 indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 2, lettera b), e 3 dell'art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, promosse, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), e quarto comma, Cost., dalle Regioni Liguria (ricorso n. 12 del 2010) e Umbria, con i ricorsi indicati in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo originario, promosse, con i ricorsi indicati in epigrafe: in riferimento all'art. 117, quarto comma, Cost., dalla Regione Liguria (ricorso n. 72 del 2008); in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, Cost., dalla Regione Piemonte (ricorso n. 77 del 2008);
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo originario (ricorso n. 77 del 2008) e in quello modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009 (ricorso n. 16 del 2010), promosse, in riferimento agli artt. 114, 117, primo, secondo, terzo, quarto e sesto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., dalla Regione Piemonte, con i ricorsi indicati in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, promosse, con i ricorsi indicati in epigrafe: in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. e agli artt. 3, comma 1, 4, commi 2 e 4, della Carta europea dell'autonomia locale di cui alla legge 30 dicembre 1989, n. 439 (Ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985), dalle Regioni Liguria (ricorso n. 12 del 2010) e Umbria; in riferimento all'art. 117, secondo e quarto comma, Cost., dalla Regione Toscana; in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., dalle Regioni Liguria (ricorso n. 12 del 2010) e Umbria; in riferimento all'art. 117, quarto comma, Cost., dalla Regione Piemonte, (ricorso n. 16 del 2010);
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 2, 3, 4 e 8 dell'art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 - nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009 - e dell'art. 15, comma 1-ter, del decreto-legge n. 135 del 2009, promossa, in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, Cost., dalla Regione Piemonte, con il ricorso n. 16 del 2010 indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 - nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009 - e dell'art. 15, comma 1-ter, del medesimo decreto-legge n. 135 del 2009, nella parte in cui si riferiscono al servizio idrico integrato, promosse, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. e agli artt. 14 e 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché all'art. 117, secondo comma, lettera e), quarto e sesto comma, Cost., dalla Regione Marche, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 3 dell'art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, promossa, in riferimento agli artt. 117, primo comma, Cost. e agli artt. 3, comma 1, 4, commi 2 e 4, della Carta europea dell'autonomia locale, nonché agli artt. 117, quarto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso n. 13 del 2010 indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 3 e 4 dell'art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, sia nel testo originario (ricorso n. 77 del 2008) sia nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009 (ricorso n. 16 del 2010), promosse, in riferimento agli artt. 3 e 117, quarto e sesto comma, Cost., dalla Regione Piemonte, con i ricorsi indicati in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 4-bis dell'art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, promossa, in riferimento all'art. 117, sesto comma, Cost., dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso n. 13 del 2010 indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 7 dell'art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo originario, promossa, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., dalle Regioni Emilia-Romagna (ricorso n. 69 del 2008) e Liguria (ricorso n. 72 del 2008), con i ricorsi indicati in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 8 dell'art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo originario, promossa, in riferimento agli artt. 3, 41, 114, 117, secondo comma, Cost., dalla Regione Piemonte, con il ricorso n. 77 del 2008 indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale del comma 8 dell'art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, promosse, con i ricorsi indicati in epigrafe: in riferimento all'art. 117, primo comma, secondo comma, lettera e), e quarto comma, Cost., dalla Regione Toscana; in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), e quarto comma, Cost., dalle Regioni Liguria (ricorso n. 12 del 2010) e Umbria; in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 119, sesto comma, Cost., dalla Regione Emilia-Romagna, (ricorso n. 13 del 2010); in riferimento agli artt. 3, 5, 42, 114, 117, secondo e sesto comma, e 118 Cost., dalla Regione Piemonte, con il ricorso n. 16 del 2010;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 8 dell'art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 - nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009 - questione riportata al punto 13.7. del Considerato in diritto, promossa, in riferimento agli artt. 3, 5, 42, 114, 117, sesto comma, e 118 Cost., dalla Regione Piemonte, con il ricorso n. 16 del 2010 indicato in epigrafe.
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale del comma 10, lettere a), seconda parte, e b), dell'art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo originario, promosse, con i ricorsi indicati in epigrafe: in riferimento all'art. 117, sesto comma, Cost., dalle Regioni Emilia-Romagna (ricorso n. 69 del 2008), Liguria (ricorso n. 72 del 2008) e Piemonte (ricorso n. 77 del 2008); in riferimento agli artt. 3, 117, secondo e quarto comma, e 120 Cost., dalla Regione Piemonte (ricorso n. 77 del 2008);
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 10, lettere a), seconda parte, e b), dell'art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo e quarto comma, Cost., dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso n. 13 del 2010 indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 novembre 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 novembre 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Allegato:
Ordinanza
letta all’udienza del 5 ottobre 2010
ORDINANZA
Rilevato che la Regione Campania risulta essersi costituita nel giudizio di cui al ricorso n. 51 del 2010
sulla base di autorizzazione a resistere conferita, con decreto dirigenziale n.
231 del 26 marzo 2010, del coordinatore dell’Area generale di coordinamento –
Avvocatura, su proposta del dirigente del settore contenzioso amministrativo e
tributario della Regione medesima;
che, a
norma dell'art. 32, secondo comma, della legge n. 87 del 1953 – cui si conforma
l'art. 51, comma 1, lettera f), della legge regionale 28 maggio 2009, n.
6 (Statuto della Regione Campania) –, «La questione di legittimità
costituzionale, previa deliberazione della Giunta regionale […], è promossa dal
Presidente della Giunta»;
che nella
competenza ad autorizzare la promozione dei giudizi di costituzionalità deve
ritenersi compresa anche la deliberazione di costituirsi in tali giudizi, data
la natura politica della valutazione che i due atti richiedono (ex multis,
ordinanza letta all'udienza del 25 maggio 2010 e relativa al giudizio deciso
con la sentenza n. 225 del 2010);
che, pertanto, la costituzione
della Regione Campania è inammissibile.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'inammissibilità della costituzione
della Regione Campania.
F.to: Francesco
AMIRANTE, Presidente
Testo integrale
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