Corte costituzionale
Sentenza n. 299/2010
Corte cost., sent. 22 ottobre 2010, n. 299
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 299/2010
- Data di deposito
- 22 ottobre 2010
- Data di decisione
- 18 ottobre 2010
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giuseppe Tesauro
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:299
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, legge della Regione Puglia n. 32 del 4 dicembre 2009
- art. 1, comma 3, legge della Regione Puglia n. 32 del 4 dicembre 2009
- art. 2, legge della Regione Puglia n. 32 del 4 dicembre 2009
- art. 3, legge della Regione Puglia n. 32 del 4 dicembre 2009
- art. 4, comma 4, legge della Regione Puglia n. 32 del 4 dicembre 2009
- art. 5, comma 1, lett. a), legge della Regione Puglia n. 32 del 4 dicembre 2009
- art. 5, comma 1, lett. b), legge della Regione Puglia n. 32 del 4 dicembre 2009
- art. 6, comma 1, lett. b), legge della Regione Puglia n. 32 del 4 dicembre 2009
- art. 6, comma 1, lett. c), legge della Regione Puglia n. 32 del 4 dicembre 2009
- art. 10, comma 5, legge della Regione Puglia n. 32 del 4 dicembre 2009
- art. 10, comma 6, legge della Regione Puglia n. 32 del 4 dicembre 2009
- art. 13, legge della Regione Puglia n. 32 del 4 dicembre 2009
- art. 14, legge della Regione Puglia n. 32 del 4 dicembre 2009
- art. 15, comma 3, legge della Regione Puglia n. 32 del 4 dicembre 2009
- art. 1, comma 3, lett. h), legge della Regione Puglia n. 32 del 4 dicembre 2009
- art. 1, comma 3, lett. a), legge della Regione Puglia n. 32 del 4 dicembre 2009
- art. 1, comma 3, lett. b), legge della Regione Puglia n. 32 del 4 dicembre 2009
- art. 1, comma 3, lett. c), legge della Regione Puglia n. 32 del 4 dicembre 2009
- art. 1, comma 3, lett. d), legge della Regione Puglia n. 32 del 4 dicembre 2009
- art. 1, comma 3, lett. e), legge della Regione Puglia n. 32 del 4 dicembre 2009
- art. 1, comma 3, lett. f), legge della Regione Puglia n. 32 del 4 dicembre 2009
- art. 1, comma 3, lett. g), legge della Regione Puglia n. 32 del 4 dicembre 2009
- art. 1, comma 3, lett. i), legge della Regione Puglia n. 32 del 4 dicembre 2009
- art. 1, comma 3, lett. l), legge della Regione Puglia n. 32 del 4 dicembre 2009
- art. 10-bis, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 2, comma 1, legge della Regione Puglia n. 32 del 4 dicembre 2009
- art. 1, comma 2, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 1, comma 2, lett. h), legge della Regione Puglia n. 32 del 4 dicembre 2009
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. a), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. b), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. h), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 4, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 5, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 10, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 10-bis, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 11, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 13, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 14, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 19, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 35, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 35, comma 3, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 3, Costituzione
- art. 25, Costituzione
- art. 27, Costituzione
- art. 1, comma 2, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 37, comma 2, decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008
- legge n. 133 del 6 agosto 2008
- legge n. 354 del 26 luglio 1975
Massime
Massima n. 34962
Nel giudizio di legittimità costituzionale di numerose disposizioni della legge della Regione Puglia 4 dicembre 2009, n. 32 (Norme per l'accoglienza, la convivenza civile e l'integrazione degli immigrati in Puglia), impugnate in relazione all'art. 117, secondo comma, lett. a ), b ), h ) ed l ), Cost. e agli artt. 4, 5, 10, 10- bis , 11, 13, 14, 19 e 35 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, deve essere preliminarmente identificato l'ambito del sindacato cui vanno sottoposti gli artt. 1, commi 1 e 3, 2, 3, 4, comma 4, 5, comma 1, lett. a ) e b ), 6, comma 1, lett. b ) e c ), 10, comma 5, 13 e 14 della medesima legge regionale. Il ricorrente Presidente del Consiglio dei ministri ha dedotto l'incostituzionalità delle disposizioni da ultimo citate in quanto, applicandosi «anche ai cittadini stranieri privi di regolare permesso di soggiorno», «incidono sulla disciplina dell'ingresso e del soggiorno degli immigrati» e prevedono «interventi volti al riconoscimento o all'estensione di diritti in favore dell'immigrato irregolare o in attesa di regolarizzazione». Pertanto, benché tale normativa regoli molteplici e non omogenei interventi riconducibili a differenti ambiti materiali, le uniche specifiche censure proposte riguardano dette disposizioni esclusivamente nella parte in cui sarebbero riferibili agli immigrati non in regola con il permesso di soggiorno, nonché l'art. 1, comma 3, lett. h ), e ciò in virtù dell'ampio riferimento al parametro dell'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost.; conseguentemente, è soltanto entro questi termini e limiti che esse possono costituire oggetto di scrutinio. Sul concorso di competenze normative, sia statali che regionali, in materia di intervento pubblico concernente gli stranieri, v. le citate sentenze n. 134/2010, n. 156/2006 e n. 300/2005. Nel senso che lo straniero é «titolare di tutti i diritti fondamentali che la Costituzione riconosce spettanti alla persona» e, in particolare, del diritto alla salute, v. le citate sentenze n. 148/2008 e n. 252/2001. Sulla compatibilità costituzionale di norme regionali riguardanti la tutela di diritti fondamentali degli immigrati, eventualmente non in regola con il permesso di soggiorno, v. la citata sentenza n. 269/2010.
Massima n. 34963
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost., l'art. 1, comma 3, lett. h ), della legge della Regione Puglia 4 dicembre 2009, n. 32, in quanto - stabilendo che le politiche della Regione sono finalizzate, tra l'altro, «a garantire la tutela legale, in particolare l'effettività del diritto di difesa, agli immigrati presenti a qualunque titolo sul territorio della regione» - contempla un intervento che concerne aspetti riconducibili al citato parametro, evocato in modo ampio, ma congruamente, dal ricorrente. Peraltro, questa conclusione si impone anche con riguardo alla disciplina del diritto di difesa dei non abbienti, che le norme statali garantiscono, nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, anche allo straniero e all'apolide residente nello Stato (artt. 74 e ss. del d.P.R. n. 115 del 2002). Pertanto, neppure in relazione a questo profilo la norma è riconducibile ad un ambito materiale di competenza regionale (in particolare, a quello dei servizi e dell'assistenza sociale).
Massima n. 34964
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 3, lett. da a ) a g ) e da i ) ad l ), 2, 3, 4, comma 4, 5, comma 1, lett. a ) e b ), 6, comma 1, lett. b ) e c ), 13 e 14 della legge della Regione Puglia 4 dicembre 2009, n. 32, impugnati, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. a ), b ), h ) ed l ), Cost. e agli artt. 4, 5, 10, 10- bis , 11, 13, 14, 19 e 35 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui estenderebbero gli interventi ivi previsti anche agli immigrati non in regola con il permesso di soggiorno, oltre quanto eventualmente reso necessario per garantire la tutela dei diritti fondamentali. Invero, il censurato art. 1 è la sola di dette disposizioni che contiene un generico richiamo alla «tutela dei diritti dei cittadini immigrati presenti sul territorio regionale» (comma 1) e menziona esplicitamente gli stranieri «presenti a qualunque titolo sul territorio regionale» (comma 3, lett. a ), così univocamente riferendosi anche a quelli di essi non in regola con il permesso di soggiorno. Tuttavia, la norma fa a questi riferimento allo scopo di stabilire che le politiche della Regione, evidentemente nell'ambito delle proprie competenze, devono «garantire i diritti umani inviolabili» (comma 3, lett. a ), spettanti anche agli stranieri non in regola con il permesso di soggiorno, sino a quando nei loro confronti non sia emesso ed eseguito un provvedimento di espulsione, senza che ciò valga a legittimarne la presenza nel territorio dello Stato, oppure ad incidere sull'eventuale esercizio dell'azione penale per il reato di cui all'art. 10- bis del d.lgs. n. 286 del 1998, qualora ne sussistano i presupposti. La circostanza che il citato art. 1, commi 1 e 3, lett. a ), sia, al pari del successivo art. 10, comma 5, l'unica disposizione a fare univoco riferimento agli immigrati non in regola con il permesso di soggiorno permette, dunque, di escludere che la generica definizione di «immigrati» contenuta nelle altre norme impugnate le renda ad essi riferibili. Inoltre, la previsione contenuta nell'art. 2, comma 1, in virtù della quale i «destinatari» della legge regionale «sono di seguito indicati come immigrati», contrariamente alla deduzione del ricorrente, neppure può dare adito a dubbi. La norma, nello stesso comma, nel periodo immediatamente precedente, esplicita, infatti, quali siano i soggetti cui è riferibile detta accezione e tra questi non sono compresi gli immigrati non in regola con il permesso di soggiorno; i quali sono, invece, espressamente contemplati dalle disposizioni sopra richiamate.
Massima n. 34965
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 5 e 6, della legge della Regione Puglia 4 dicembre 2009, n. 32, impugnati, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. a ) e b ), Cost., in quanto garantiscono, rispettivamente, «l'accesso alle cure essenziali e continuative ai cittadini stranieri temporaneamente presenti (STP) non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno» e le cure urgenti, essenziali e continuative «ai cittadini comunitari presenti sul territorio regionale che non risultano assistiti dallo Stato di provenienza, privi dei requisiti per l'iscrizione al SSR e che versino in condizioni di indigenza». Premesso che, con riguardo ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, l'art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998 assicura, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio, estendendo, altresì, ad essi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva e l'art. 43, comma 8, del d.P.R. n. 394 del 1999 demanda alle regioni l'individuazione delle modalità più opportune per garantire le dette cure; e che, come espressamente riconosciuto dal Ministero della Salute, i cittadini comunitari dimoranti in Italia non assistiti dagli Stati di provenienza e privi dei requisiti per l'iscrizione al SSN hanno diritto alle prestazioni indifferibili ed urgenti; la norma in esame disciplina la materia della tutela della salute, per la parte di competenza della Regione, nel rispetto di quanto stabilito dal legislatore statale in ordine alla situazione dei soggetti sopra indicati.
Massima n. 34966
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 5 e 6, della legge della Regione Puglia 4 dicembre 2009, n. 32, censurati, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h ) ed l ), Cost., in quanto garantiscono, rispettivamente, «l'accesso alle cure essenziali e continuative ai cittadini stranieri temporaneamente presenti (STP) non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno» e le cure urgenti, essenziali e continuative «ai cittadini comunitari presenti sul territorio regionale che non risultano assistiti dallo Stato di provenienza, privi dei requisiti per l'iscrizione al SSR e che versino in condizioni di indigenza». Infatti, l'impugnazione, in relazione a tali parametri, non è suffragata da alcuna argomentazione. Per l'inammissibilità delle questioni derivante dalla formulazione generica ed apodittica delle censure, v. la citata sentenza n. 200/2010.
Massima n. 34967
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1, 2, lett. h ), e 3, 2, 3, 4, comma 4, 5, comma 1, lett. a ) e b ), 6, comma 1, lett. b ) e c ), 10, commi 5 e 6, 13, 14 e 15, comma 3, della legge della Regione Puglia 4 dicembre 2009, n. 32, impugnati in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. a ), b ), h ) ed l ), Cost. e agli artt. 4, 5, 10, 10- bis , 11, 13, 14, 19 e 35 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, l'infondatezza delle censure comporta, indipendentemente da ogni altra considerazione, l'irrilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10- bis del d.lgs. n. 286 del 1998 (e ciò anche in relazione alla questione accolta per la violazione di un parametro rispetto al quale tale norma non assume rilievo), proposta in linea subordinata dalla Regione, in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 Cost. Pertanto, difettano i presupposti perché la Corte possa eventualmente sollevare la questione davanti a se stessa.
Massima n. 34968
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge della Regione Puglia 4 dicembre 2009, n. 32, impugnato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. a ), Cost., nella parte in cui stabilisce che le norme di detta legge «si applicano, qualora più favorevoli, anche ai cittadini neocomunitari». Premesso che il d.lgs. n. 30 del 2007, nel dare attuazione alla direttiva CE n. 38 del 2004 sul diritto di libera circolazione e di soggiorno dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari, ha stabilito i criteri relativi al diritto di soggiorno dei cittadini dell'Unione e al riconoscimento in favore dei medesimi di una serie di prestazioni concernenti diritti civili e sociali; e che siffatti criteri devono essere armonizzati con le norme dell'ordinamento costituzionale italiano che garantiscono la tutela della salute, assicurano cure gratuite agli indigenti, l'esercizio del diritto all'istruzione ed attengono a prestazioni connesse alla tutela di diritti fondamentali (spettanti ai cittadini neocomunitari in base all'art. 18 del TFUE, che impone sia garantita, ai cittadini comunitari che si trovino in una situazione disciplinata dal diritto dell'Unione europea, la parità di trattamento rispetto ai cittadini dello Stato membro); non sussiste la denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di rapporti con l'Unione europea, poiché la disposizione in esame si inserisce in un quadro normativo volto a favorire la piena integrazione anche dei cittadini neocomunitari, presupposto imprescindibile per l'attuazione delle disposizioni comunitarie in materia di cittadinanza europea. Sulla compatibilità costituzionale di una norma regionale avente contenuto sostanzialmente identico a quella in esame, v. la citata sentenza n. 269/2010.
Massima n. 34969
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge della Regione Puglia 4 dicembre 2009, n. 32, censurato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. b ), h ) ed l ), Cost., nella parte in cui stabilisce che le norme di detta legge «si applicano, qualora più favorevoli, anche ai cittadini neocomunitari», poiché l'impugnazione, in relazione a tali parametri, non è suffragata da alcuna argomentazione.
Massima n. 34970
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1, 2, lett. h ), e 3, 2, 3, 4, comma 4, 5, comma 1, lett. a ) e b ), 6, comma 1, lett. b ) e c ), 10, commi 5 e 6, 13, 14 e 15, comma 3, della legge della Regione Puglia 4 dicembre 2009, n. 32, impugnati in relazione all'art. 117, secondo comma, lett. a ), b ), h ) ed l ), Cost. e agli artt. 4, 5, 10, 10- bis , 11, 13, 14, 19 e 35 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, l'infondatezza delle censure concernenti il citato art. 2, comma 1, comporta il difetto di rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998, proposta in linea subordinata dalla Regione, in riferimento all'art. 3 Cost., con conseguente insussistenza dei presupposti affinché la Corte possa eventualmente sollevarla davanti a se stessa.
Massima n. 34971
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 3, della legge della Regione Puglia 4 dicembre 2009, n. 32, impugnato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost., in quanto stabilisce che, «d'intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria, la Regione programma interventi diretti a rimuovere gli ostacoli che limitano l'accesso agli istituti previsti dall'ordinamento in alternativa o in sostituzione della pena detentiva, nonché ai permessi premio ex articolo 30- ter della legge 26 luglio 1975, n. 354». Non sussiste, infatti, la denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento penale» poiché - come attestato dalla formula lessicale del comma censurato e dalla stessa rubrica dell'art. 15 ("Politiche di inclusione sociale") - la disposizione de qua prevede, univocamente ed esclusivamente, che la Regione, nell'ambito dell'assistenza e dei servizi sociali, spettante alla propria competenza legislativa residuale, può approntare le misure assistenziali materiali, strumentali a garantire le condizioni necessarie affinché gli immigrati possano accedere alle misure alternative alla detenzione che, a seguito della sentenza n. 78 del 2007 (dichiarativa della parziale illegittimità costituzionale degli artt. 47, 48 e 50 della legge n. 354 del 1975), possono, eventualmente, essere concesse anche agli stranieri extracomunitari entrati illegalmente nel territorio dello Stato, ovvero privi del permesso di soggiorno. La norma non interviene in nessun punto e modo sulla disciplina e sui presupposti di dette misure; inoltre, esige che la stessa programmazione degli interventi necessari per rimuovere le condizioni che potrebbero impedire l'accesso alle medesime sia effettuata d'intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria e, quindi, dispone che la Regione debba conformarsi alle esigenze di tale organo, senza neppure prevedere alcun onere di collaborazione a carico di quest'ultimo. Sulla competenza legislativa residuale delle Regioni in materia di assistenza e servizi sociali, v. la citata sentenza n. 10/2010. Per la dichiarazione parziale di illegittimità costituzionale degli artt. 47, 48 e 50 della legge n. 354 del 1975, v. la citata sentenza n. 78/2007.
Massima n. 34972
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. a ), Cost., l'art. 1, comma 2, lett. h) , della legge della Regione Puglia 4 dicembre 2009, n. 32, secondo cui la «Regione concorre, nell'ambito delle proprie competenze, all'attuazione, in particolare, dei principi espressi», tra l'altro, «dalla Convenzione internazionale per la protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e delle loro famiglie, approvata il 18 dicembre 1990 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite ed entrata in vigore il 1° luglio 2003». Premesso che le Regioni non possono dare esecuzione ad accordi internazionali indipendentemente dalla legge di ratifica, ove necessaria ai sensi dell'art. 80 Cost. (essendo in tale ipotesi l'accordo internazionale certamente privo di efficacia per l'ordinamento italiano), e nel caso in cui non siano riconducibili a quelli stipulati in forma semplificata e incidenti su materia regionale; la norma in esame viola la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» poiché prevede di dare esecuzione alla citata Convenzione, riguardante molteplici profili eccedenti le competenze regionali, benché non sia stata ancora ratificata. La lettera della disposizione impugnata e l'ampio, generico ed indefinito riferimento all'attuazione dei principi espressi dalla Convenzione rendono, infine, palese che, contrariamente alla deduzione della Regione, neppure è possibile offrirne un'interpretazione restrittiva, ritenendo che essa renderebbe applicabili esclusivamente le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute (art. 10, primo comma, Cost.). Per l'affermazione che «Tutte le attività delle Regioni volte all'attuazione ed all'esecuzione di accordi internazionali devono muoversi all'interno del quadro normativo contrassegnato dall'art. 117, quinto comma, Cost. e dalle norme interposte di cui alla (...) legge n. 131 del 2003», v. la citata sentenza n. 12/2006. Nel senso che i «rapporti internazionali» e la «politica estera» (art. 117, secondo comma, lett. a , Cost.) sono, rispettivamente, «riferibili a singole relazioni, dotate di elementi di estraneità rispetto al nostro ordinamento» ed alla «attività internazionale dello Stato unitariamente considerata in rapporto alle sue finalità ed al suo indirizzo», v. le citate sentenze n. 258/2008, n. 131/2008 e n. 211/2006. Sull'impossibilità per le Regioni di dare esecuzione ad accordi internazionali indipendentemente dalla legge di ratifica, quando sia «necessaria ai sensi dell'art. 80 della Costituzione, anche perché in tal caso l'accordo internazionale è certamente privo di efficacia per l'ordinamento italiano», v. la citata sentenza n. 379/2004. In relazione al «generale canone ermeneutico del "legislatore non ridondante"», v. la citata sentenza n. 226/2010.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 2, lettera h), e 3, lettera h), della legge della Regione Puglia 4 dicembre 2009, n. 32 (Norme per l'accoglienza, la convivenza civile e l'integrazione degli immigrati in Puglia);
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, della legge della Regione Puglia n. 32 del 2009, proposta, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettere b), h) ed l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10, commi 5 e 6, della legge della Regione Puglia n. 32 del 2009, proposta, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettere h) ed l), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, commi 1 e 3, lettere da a) a g) e da i) ad l); 2; 3; 4, comma 4; 5, comma 1, lettere a) e b); 6, comma 1, lettere b) e c); 13 e 14 della legge della Regione Puglia n. 32 del 2009, proposte, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettere a), b), h) ed l), della Costituzione, ed in relazione agli articoli 4, 5, 10, 10-bis, 11, 13, 14, 19 e 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, della legge della Regione Puglia n. 32 del 2009, proposta, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10, commi 5 e 6, della legge della Regione Puglia n. 32 del 2009, proposta, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettere a) e b), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 15, comma 3, della legge della Regione Puglia n. 32 del 2009, proposta, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 ottobre 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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