Corte costituzionale
Sentenza n. 94/2009
Corte cost., sent. 2 aprile 2009, n. 94
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 94/2009
- Data di deposito
- 2 aprile 2009
- Data di decisione
- 1° aprile 2009
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Tesauro
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:94
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 796, lett. o), legge n. 296 del 27 dicembre 2006
- art. 33, comma 2, legge della Regione Puglia n. 10 del 16 aprile 2007
- art. 2, legge della Regione Puglia n. 16 del 5 giugno 2007
Parametri
Massime
Massima n. 33276
Possono partecipare al giudizio di legittimità costituzionale (oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale) solo le parti del giudizio principale. L'intervento di soggetti estranei al processo principale è ammissibile soltanto qualora l'interveniente sia titolare di un interesse qualificato, suscettibile di essere direttamente inciso dalla pronuncia della Corte, e cioè qualora questa incidenza consegua dall'immediato effetto che la pronuncia produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo . Un tale effetto è insussistente in riferimento ad associazione di categoria che non sia parte del giudizio principale, qual è, nella specie, l'Associazione Italiana Ospedalità Privata (A.I.O.P.) ed in relazione alla prospettazione da questa svolta. Sull'intervento nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, v. citate sentenze n. 47/2008 e n. 314/2007, n. 245/2007, ordinanza letta all'udienza del 6 giugno 2006, allegata alla sentenza n. 279/2006, sentenza n. 440/2005, ordinanza n. 250/2007, ordinanza letta all'udienza del 21 giugno 2005, allegata alla sentenza n. 345/2005. Sull'intervento di associazioni di categoria, v. citata sentenza n. 341/2003.
Massima n. 33277
Nel giudizio di legittimità costituzionale non sono applicabili le norme sulla rappresentanza in giudizio dello Stato; nella specie, tuttavia, la notificazione riguarda l'ordinanza di rimessione, che è atto del giudizio principale ed è pertanto disciplinata dalle norme in questo applicabili. Nella specie, i giudizi introdotti sono stati ritualmente promossi, mediante la notificazione dei provvedimenti di rimessione, a cura dei rimettenti, al Ministero dell'economia e delle finanze, parte contumace nei giudizi a quibus , presso la difesa erariale. In senso analogo, in riferimento al giudizio in via principale, v. citate sentenza n. 383/2005 e ordinanza n. 42/2004.
Massima n. 33278
L'instaurazione del giudizio con «sentenza-ordinanza» non influisce sulla rituale instaurazione del giudizio, qualora, come nella specie, con esso il giudice a quo , indipendentemente dal nomen juris , abbia disposto la sospensione del procedimento e la trasmissione del fascicolo alla Corte. Infatti, l'adozione di due provvedimenti (una sentenza non definitiva ed un'ordinanza di rimessione, in relazione ai motivi di ricorso non decisi) in uno stesso contesto formale (cioè in un unico atto) non incide sulla autonomia di ciascuno e sulla idoneità di quello configurabile come ordinanza ad instaurare il giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, purché, come nella specie, risulti osservato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ed il giudizio principale non sia stato definito. In senso analogo, v. citate sentenze n. 452/1997 e ordinanza n. 153/2002.
Massima n. 33279
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità sollevata in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 796, lettera o ), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per ritenuta violazione degli artt. 32, 41, 97, e 117, comma terzo, in quanto gli atti impugnati sarebbero meramente ricognitivi delle norme censurate quindi inciderebbero su diritti soggettivi, con conseguente carenza della potestas judicandi del giudice amministrativo. L'autonomia del giudizio incidentale di costituzionalità rispetto a quello principale comporta che, in sede di verifica dell'ammissibilità della questione, il difetto di giurisdizione del giudice a quo può essere rilevato dalla Corte soltanto nei casi in cui appaia manifesto, così che nessun dubbio possa aversi sulla sua sussistenza, dovendo peraltro la relativa indagine arrestarsi, qualora il rimettente, come nella specie, abbia espressamente motivato in maniera non implausibile in ordine alla propria giurisdizione. In senso analogo, v. citate sentenze n. 241/2008 e n. 11/2007.
Massima n. 33280
Vanno rigettate le eccezioni di inammissibilità sollevate in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 796, lettera o ), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - concernente la remunerazione delle prestazioni rese per conto del S.s.n. dalle strutture private accreditate e, nella parte censurata, laddove dispone che "a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996" - per ritenuta violazione degli artt. 3, 24, 32, 41, 97, 113, 117, comma terzo, e 119, sul rilievo che l'annullamento del d.m. 12 settembre 2006 e degli atti consequenziali renderebbe sostanzialmente inapplicabili tutti i provvedimenti regionali e, pertanto, irrilevante la questione. E' sufficiente osservare che la norma statale censurata richiama e rende applicabili esclusivamente le tariffe contenute nel citato decreto ministeriale 22 luglio 1996; ed è in relazione a questo che essa dispone il predetto sconto, con conseguente rilevanza della questione, come non implausibilmente è stato anche argomentato nelle ordinanze di rimessione.
Massima n. 33281
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità sollevata in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 796, lettera o ), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per ritenuta violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto, contrariamente alla tesi sostenuta dall'interveniente, nei giudizi incidentali il giudice comune è legittimato a sollevare questione di legittimità costituzionale anche in relazione al parametro costituzionale che disciplina il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni.
Massima n. 33282
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità sollevata in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 796, lettera o ), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per ritenuta violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui non sarebbe stata dimostrata la incongruità delle tariffe e sarebbe stata erroneamente prospettata la violazione del principio di eguaglianza tra strutture accreditate pubbliche e private, nonché in relazione alle altre questioni riferite agli artt. 3, 32, 41 e 97 Cost., poiché dette eccezioni prospettano argomentazioni suscettibili di incidere sulla fondatezza, non sulla ammissibilità delle censure.
Massima n. 33283
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 796, lettera o ), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 del 2006 - concernente la remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio Sanitario nazionale dalle strutture private accreditate e, che, nella parte censurata, dispone: «fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie dall'articolo 1, comma 170, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla presente lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996 [...] e pari al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto» -, sollevata in relazione all'art. 3 Cost., per asserita irragionevolezza, in quanto le tariffe sarebbero riferite a dati pregressi e risalenti nel tempo e comunque inadeguati a garantire un margine di utile ai soggetti erogatori. In relazione a detti profili, assumono rilievo la particolarità del Servizio sanitario nazionale, che richiede al legislatore ordinario di bilanciare le esigenze, da un lato, di garantire egualmente a tutti i cittadini, e salvaguardare, sull'intero territorio nazionale, il diritto fondamentale alla salute, nella misura più ampia possibile; dall'altro, di rendere compatibile la spesa sanitaria con la limitatezza delle disponibilità finanziarie che è possibile ad essa destinare, nel quadro di una programmazione generale degli interventi da realizzare in questo campo. Siffatto bilanciamento costituisce il frutto di una scelta discrezionale compiuta, di regola, nella sede a tanto specificamente destinata, cioè con la legge annuale finanziaria; scelta che, tenuto conto della ristrettezza delle risorse finanziarie da destinare al settore, non può ritenersi viziata da intrinseca irragionevolezza per la sola circostanza di fare riferimento a dati pregressi. Sul bilanciamento delle esigenze di garanzia del diritto fondamentale della salute in relazione alla risterettezza delle disponibilità finanziarie, v. citate sentenze n. 203/2008, n. 257/2007, n. 279/2006, n. 200/2005. In senso analogo, v. citate sentenze n. 257/2007 e n. 111/2005.
Massima n. 33284
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 796, lettera o ), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 del 2006 - concernente la remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private accreditate e, che, nella parte censurata, dispone: «fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie dall'articolo 1, comma 170, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla presente lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996 [...] e pari al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto» -, sollevata in relazione all'art. 3 Cost. per asserita violazione del principio di uguaglianza per differente remunerazione di prestazioni omologhe in momenti diversi. La circostanza che omologhe prestazioni, rese nel corso di uno stesso anno, possano essere differentemente remunerate, in conseguenza dell'applicabilità di una diversa disciplina, non comporta, una violazione dell'art. 3 Cost., poiché non contrasta, di per sé, con il principio di eguaglianza un differenziato trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti, ovvero allo stesso soggetto, ma in momenti diversi nel tempo, poiché proprio il fluire del tempo costituisce un elemento diversificatore delle situazioni giuridiche. Sul carattere transitorio della disciplina denunciata, v. citate sentenze n. 279/2006, n. 200/2005, n. 310/2003 e, in riferimento alle norme regionali, sentenza n. 20/2000. Sul fluire del tempo quale elemento di versificatore, v. citate sentenza n. 342/2006 e ordinanza n. 400/2007.
Massima n. 33285
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 796, lettera o ), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 del 2006 - concernente la remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private accreditate e, che, nella parte censurata, dispone: «fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie dall'articolo 1, comma 170, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla presente lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996 [...] e pari al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto» -, sollevata in relazione all'art. 41 Cost. per asserita lesione della libertà di iniziativa economica privata. Le considerazioni svolte per ritenere la non fondatezza delle questioni sollevate in relazione all'art. 3 Cost., dimostrano l'infondatezza anche delle censure riferite all'art. 41 Cost., non risultando comprovata la compromissione di ogni margine di utile, quindi la lesione della libertà di iniziativa economica privata, che peraltro non riceve dall'ordinamento protezione assoluta, vieppiù in considerazione del carattere temporalmente limitato della disciplina e della circostanza che l'erogazione di prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale è comunque frutto di una scelta delle strutture private.
Massima n. 33286
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 796, lettera o ), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 del 2006 - concernente la remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private accreditate e, che, nella parte censurata, dispone: «fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie dall'articolo 1, comma 170, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla presente lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996 [...] e pari al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto» -, sollevata in relazione all'art. 3 Cost., sotto il profilo della disparità di trattamento tra strutture accreditate, pubbliche e private, e tra strutture private che erogano o meno prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale. La equiordinazione delle prime, esclusa dalla Corte, sia pure in relazione ad uno specifico profilo (concernente le fonti di finanziamento complessivo delle medesime, sentenza n. 111 del 2005), comunque già da solo sufficiente ad incidere sull'asserita omologia delle situazioni, deve comunque essere esclusa, in quanto la doverosa peculiarità connessa alla natura pubblica della struttura comporta che su di essa grava l'obbligo di prestare i servizi, anche oltre il tetto di spesa assegnato; la evidente diversità delle situazioni delle strutture private che erogano prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale, ovvero di privati, rende inoltre chiara l'insussistenza della denunciata violazione del principio di eguaglianza in riferimento a queste fattispecie in comparazione.
Massima n. 33287
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 796, lettera o ), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 del 2006 - concernente la remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private accreditate e, che, nella parte censurata, dispone: «fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie dall'articolo 1, comma 170, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla presente lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996 [...] e pari al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto» -, sollevata in relazione all'art. 32 Cost., sotto i profili della lesione del diritto di libera scelta dell'assistito e della possibile incidenza della disciplina in esame sulla continuità dei rapporti e sulla permanenza delle strutture private all'interno della organizzazione del Servizio sanitario nazionale, con eventuale pregiudizio della funzionalità di quest'ultimo, in danno della tutela della salute. In ordine al primo profilo, il principio di libera scelta non è assoluto e va contemperato con gli altri interessi costituzionalmente protetti, in considerazione dei limiti oggettivi che lo stesso legislatore ordinario incontra in relazione alle risorse finanziarie disponibili. La prospettazione concernente il secondo profilo consiste, invece, in un'argomentazione meramente ipotetica che, appunto perché tale, è inidonea a dare consistenza alla censura. Sul diritto di libera scelta dell'assistito, v. citate sentenze n. 267/1998 e n. 416/1996.
Massima n. 33288
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 796, lettera o ), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 del 2006 - concernente la remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private accreditate e, che, nella parte censurata, dispone: «fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie dall'articolo 1, comma 170, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla presente lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996 [...] e pari al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto» -, sollevata in relazione all'art. 97 Cost., in quanto inconferente rispetto al profilo di illegittimità costituzionale denunciato. Il principio di buon andamento è, infatti, applicabile esclusivamente all'attività della pubblica amministrazione; nella specie non è, invece, posto in discussione il contenuto di una disposizione avente ad oggetto la disciplina dell'azione della pubblica amminsitrazione, ma esclusivamente le modalità dello svolgimento della funzione legislativa, alla quale non è riferibile l'art. 97 Cost. In senso analogo, v. citate sentenze n. 372 e n. 241/2008.
Massima n. 33289
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 796, lettera o ), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 del 2006 - concernente la remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private accreditate e, che, nella parte censurata, dispone: «fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie dall'articolo 1, comma 170, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla presente lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996 [...] e pari al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto» -, sollevata in relazione agli artt. 24, 103 e 113 Cost. per asserito vulnus alle funzioni attribuite al potere giudiziario, trattandosi di legge-provvedimento. Le norme censurate incidono su un numero determinato e limitato di destinatari e, avendo contenuto particolare e concreto, costituiscono leggi-provvedimento, di per sé ammissibili, poiché non è vietata l'attrazione alla legge, anche regionale, della disciplina di oggetti o materie normalmente affidati all'autorità amministrativa, purchè siano osservati i principi di ragionevolezza e non arbitrarietà e dell'intangibilità del giudicato e non sia vulnerata la funzione giurisdizionale in ordine alla decisione delle cause in corso. In riferimento all'eventuale interferenza delle norme con provvedimenti giurisdizionali, deve escludersi che all'adozione di una determinata disciplina con norme di legge sia di ostacolo la circostanza che, in sede giurisdizionale, sia stata ritenuta illegittima quella contenuta in una fonte normativa secondaria o in un atto amministrativo; anche in tal caso è escluso che sia compromessa la funzione giurisdizionale, poiché legislatore e giudice continuano a muoversi su piani diversi: il primo fornisce regole di carattere tendenzialmente generale e astratto; il secondo applica il diritto oggettivo ad una singola fattispecie. Né nella specie risulta vulnerato il principio secondo il quale sono censurabili le norme il cui intento non sia quello di stabilire una regola astratta, ma di incidere su di un giudicato, non potendo ritenersi consentito al legislatore di risolvere, con la forma della legge, specifiche controversie e di vanificare gli effetti di una pronuncia giurisdizionale divenuta intangibile, violando i principi relativi ai rapporti tra potere legislativo e potere giurisdizionale e concernenti la tutela dei diritti e degli interessi legittimi, in quanto la norma denunciata, priva di efficacia retroattiva, ha stabilito soltanto la disciplina applicabile per il futuro, in quanto essa ha stabilito una regolamentazione della remunerazione delle prestazioni che il legislatore ordinario ha ritenuto di attrarre, temporaneamente, alla sfera legislativa, in virtù di una scelta che neppure può ritenersi irragionevole e manifestamente arbitraria, benché sia stato fatto riferimento a tariffe pregresse. Sulle c.d. leggi-provvedimento, v. citate sentenze n. 288 e n. 241/2008, n. 267 e n. 11/2007 e n. 282/2005. Sui piani diversi in cui operano la funzione giurisdizionale e quella legislativa, v. citate ordinanze n. 32/2008, n. 352/2006, sentenze n. 211/1998, n. 263/1994. Sul principio della intangibilità del giudicato ad opera di una c.d. legge provvedimento, v. citata sentenza n. 374/2000.
Massima n. 33290
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 796, lettera o ), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 del 2006 - concernente la remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private accreditate e, che, nella parte censurata, dispone: «fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie dall'articolo 1, comma 170, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla presente lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996 [...] e pari al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto» -, sollevata in relazione agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost. per asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale. Lo scopo perseguito dal legislatore di evitare l'aumento incontrollato della spesa sanitaria è compatibile con i principi espressi da detti parametri costituzionali, nella considerazione bilanciata - che appartiene all'indirizzo politico dello Stato, nel confronto con quello delle Regioni - della necessità di assicurare, ad un tempo, l'equilibrio della finanza pubblica e l'uguaglianza di tutti i cittadini nel godimento dei diritti fondamentali, tra cui indubbiamente va ascritto il diritto alla salute. Ed è appunto perché il diritto alla salute spetta ugualmente a tutti i cittadini e va salvaguardato sull'intero territorio nazionale che detta spesa, in considerazione degli obiettivi della finanza pubblica e delle costanti e pressanti esigenze di contenimento della spesa sanitaria, si presta ad essere tendenzialmente manovrata, in qualche misura, dallo Stato; ed invero la disposizione denunciata presenta le caratteristiche per poterla qualificare principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ponendo un obiettivo di riequilibrio della finanza pubblica, inteso nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente, senza prevedere in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento di detto obiettivo e incidendo temporaneamente su una complessiva e non trascurabile voce di spesa, in funzione dell'obiettivo di contenere entro limiti prefissati una frequente causa del disavanzo pubblico, quale la spesa sanitaria, che abbia rilevanza strategica ai fini dell'attuazione del patto di stabilità interno. Difatti, la norma statale censurata stabilisce lo sconto da operare sulle tariffe richiamate, ma non ha escluso il potere delle Regioni di stabilire tariffe superiori, che restano a carico dei bilanci regionali. Inoltre, nel protocollo di intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per un patto nazionale per la salute, sul quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, in apposita riunione, aveva espresso la propria condivisione, era stato concordato l'obiettivo di ridurre la spesa sanitaria, che è appunto lo scopo perseguito dal citato art. 1, comma 796, lettera o ), nell'osservanza dei principi sopra richiamati, con una misura di carattere transitorio, che ha avuto ad oggetto un rilevante aggregato di spesa, lasciando anche un margine di autonomia alle Regioni. Sul bilanciamento dell'equilibrio della finanza pubblica e dell'uguaglianza di tutti i cittadini nel godimento dei diritti fondamentali, tra cui il diritto alla salute, v. citata sentenza n. 203 del 2008. Sul contenimento della spesa sanitaria, v. citate sentenze n. 203/2008, n. 193 e n. 98/2007. Sull'autonomia finanziaria delle Regioni, v. citata sentenza n. 216/2008. Sulla qualificabilità di una norma statale quale principio fondamentale di "coordinamento della finanza pubblica", v. sentenze n. 289 e 120/2008, n. 412 e n. 169/2007; n. 88/2006.
Massima n. 33291
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 2, della legge della Regione Puglia 16 aprile 2007, n. 10, nel testo sostituito dalla legge della stessa Regione 5 giugno 2007, n. 16, sollevate in riferimento agli specifici parametri evocati in relazione alla medesima (artt. 24, 32, 41, 97 e 113 Cost.) con argomentazioni sostanzialmente identiche a quelle svolte con riguardo all'art. 1, comma 796-lett. o ), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in quanto già decise dalla Corte nel senso della non fondatezza.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 32, 41, 97, 103, 113, 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione distaccata di Lecce, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, sezione I, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, e dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia, con le ordinanze indicate in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 2, della legge della Regione Puglia 16 aprile 2007 n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia), nel testo sostituito dall'art. 2 della legge della stessa Regione 5 giugno 2007, n. 16 (Prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007), sollevata in riferimento agli artt. 24, 32, 41, 97 e 113 della Costituzione dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione distaccata di Lecce, e dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 aprile 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 2 aprile 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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