Corte costituzionale

Sentenza n. 254/2009

Corte cost., sent. 30 luglio 2009, n. 254

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
254/2009
Data di deposito
30 luglio 2009
Data di decisione
23 luglio 2009
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Luigi Mazzella
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:254

Norme oggetto del giudizio

  • art. 119, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 120, comma 2, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 121, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 122, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 123, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 132, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 124, comma 4, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 124, comma 5, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 124, comma 7, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 117, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 121, comma 4, lett. h), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 121, comma 2, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 117, 1, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 175, comma 1, lett. bb), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 117, 2, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006

Parametri

Massime

Massima n. 33858

Vedi titoletto

Massima n. 33859

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 117, 119. 120, comma 2, 121, 122, 123, 124, commi 4, 5, e 7, e 132 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, promossi dalle Regioni Calabria, Piemonte, Emilia-Romagna, Liguria e Puglia, con ricorsi notificati il 10, il 15, il 16 ed il 20 giugno 2006, sono inammissibili gli interventi in giudizio dell'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) - Onlus, della Biomasse Italia s.p.a., della Società Italiana Centrali Termoelettriche - SICET s.r.l., della Ital Green Energy s.r.l. e della E.T.A. Energie Tecnologie Ambiente s.p.a. Il giudizio di costituzionalità in via principale, infatti, si svolge esclusivamente fra soggetti titolari di potestà legislativa, fermo restando per i soggetti privi di tale potestà i mezzi di tutela delle loro posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte a questa Corte in via incidentale. - Negli stessi termini, v., citata, sentenza n. 405/2008.

Massima n. 33860

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 117 del d.lgs. n. 152 del 2006, censurato dalla Regione Piemonte, in riferimento agli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 Cost. e al principio di leale collaborazione, in quanto non sorretta da specifica motivazione. Infatti gli argomenti svolti nel ricorso si riferiscono tutti al solo art. 121 del medesimo decreto legislativo.

Massima n. 33861

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 121 del d.lgs. n. 152 del 2006, censurato dalla Regione Piemonte, in riferimento agli artt. 5, 97, 114, 117, 119 e 120 Cost., in quanto nessuno dei motivi indicati dalla ricorrente può essere ricondotto a tali parametri costituzionali, attenendo, invece, agli artt. 3, 76 e 118 della Costituzione.

Massima n. 33862

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 121 del d.lgs. n. 152 del 2006, censurato dalla Regione Piemonte, in riferimento all'art. 76 Cost., in quanto l'asserita lesione di tale parametro è motivata con l'impossibilità di coordinare tra loro i termini previsti dall'art. 121 e quelli previsti dal successivo art. 122, ma la ricorrente non indica i motivi per i quali la pretesa violazione - sotto questo aspetto - dell'art. 76 ridonderebbe in lesione di prerogative che la Costituzione riconosce alle Regioni.

Massima n. 33863

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 121 del d.lgs. n. 152 del 2006, censurato dalla Regione Piemonte, in riferimento agli artt. 3 e 118 Cost., per l'asserita collocazione del piano di tutela delle acque allo stesso livello del piano di bacino e di quello di gestione. Invero, il piano di bacino distrettuale (art. 65) è un «piano territoriale di settore» e «strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione della acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato» e la procedura per la sua emanazione è la seguente: la Conferenza istituzionale permanente (organo dell'Autorità di bacino composto da rappresentanti del Governo e delle Regioni il cui territorio è compreso nel distretto idrografico di cui si tratta) stabilisce indirizzi, metodi e criteri; l'Autorità di bacino redige il piano di bacino; la Conferenza istituzionale permanente lo adotta ed infine esso è approvato con d.P.C.m. Il piano di gestione (art. 117) è «articolazione interna del Piano di bacino distrettuale» e «piano stralcio del Piano di bacino» medesimo e la procedura per la sua emanazione è la stessa del piano di bacino. Esso, dunque, si pone sullo stesso piano giuridico del piano di bacino, concerne lo stesso ambito territoriale e si distingue dal piano di bacino perché ha ad oggetto esclusivamente la tutela delle acque (e non anche del suolo). Il piano di tutela delle acque (art. 121), invece, non è qualificato come piano stralcio della pianificazione di bacino, ma è definito come «specifico piano di settore» e concerne il singolo bacino idrografico. La procedura per la sua emanazione è la seguente: l'Autorità di bacino definisce gli obiettivi su scala di distretto; la Regione adotta il piano; questo è trasmesso al Ministero dell'ambiente ed all'Autorità di bacino per le verifiche di competenza; le Regioni approvano il piano.

Massima n. 33864

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 119 e 121, comma 4, lett. h), del d.lgs. n. 152 del 2006, censurati dalla Regione Calabria, in riferimento all'art. 118 Cost., il primo, nella parte in cui attribuisce genericamente il compito di attuare le politiche dei prezzi dell'acqua alle «Autorità competenti», il secondo, nella parte in cui non specifica i soggetti competenti a dare attuazione alle disposizioni di cui allo stesso art. 119 concernenti il recupero dei costi dei servizi idrici. Invero, le disposizioni censurate non hanno la potenzialità lesiva che la ricorrente attribuisce loro in quanto esse nulla dicono a proposito della distribuzione delle competenze in materia di politiche dei prezzi dell'acqua. Essi si limitano, invece, a dettare alcuni dei criteri che quelle autorità dovranno rispettare e, pertanto, non sono idonee ad operare alcuna attribuzione o sottrazione di competenze a Regioni e Province autonome di attività amministrative di loro competenza.

Massima n. 33865

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, censurato dalla Regione Calabria, in riferimento all'art. 118 Cost. nella parte in cui prevede che le Regioni adottano i programmi per la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee all'interno di ciascun bacino idrografico «in conformità alle indicazioni di cui all'allegato 1 alla parte terza del presente decreto». Invero, premesso che non è contestabile che la specificazione delle caratteristiche da monitorare attenga direttamente alla tutela dell'ambiente, poiché la scelta di un aspetto piuttosto che di un altro influisce direttamente nella definizione del tipo e del grado della tutela del segmento dell'ecosistema rappresentato dalle acque e che, anzi, la stessa attività di monitoraggio costituisce in sé e per sé una misura di tutela dell'ambiente, lo Stato è legittimato a fissare i criteri che le Regioni debbono osservare nella predisposizione dei programmi in questione, appunto perché i dati acquisiti grazie alle attività conoscitive sono decisivi per l'individuazione e la predisposizione degli strumenti di tutela dei corpi idrici.

Massima n. 33866

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 121, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006 censurato dalla Regione Piemonte, in riferimento agli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119, 120 Cost. e al principio di leale collaborazione, nella parte in cui dispone che il piano di tutela delle acque adottato dalla Regione sia sottoposto al Ministero dell'ambiente «per le verifiche di competenza». Invero, nella motivazione del ricorso sul punto (peraltro stringatissima, riducendosi alle espressioni riportate fra virgolette) non è specificato quale, tra i numerosissimi parametri costituzionali genericamente invocati, sarebbe leso dalla norma censurata.

Massima n. 33867

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 121, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006 censurato dalle Regioni Emilia-Romagna, Liguria e Puglia, in riferimento all'art. 76 Cost., nella parte in cui dispone che il piano di tutela delle acque adottato dalla Regione sia sottoposto al Ministero dell'ambiente «per le verifiche di competenza». Invero, premesso che la legge n. 308 del 2004 consentiva al Governo di emanare norme innovative e che non è sufficiente, al fine di ritenere illegittima una disposizione del d.lgs. n. 152 del 2006, la mera deduzione dell'effetto riduttivo di attribuzioni regionali - a tal fine essendo necessaria la puntuale indicazione, caso per caso, delle funzioni che sarebbero state riallocate a livello centrale e la dimostrazione che lo spostamento di competenze non sia coerente con alcun principio direttivo indicato nei commi 8 e 9 dello stesso art. 1 della legge di delega, primi tra tutti quelli del rispetto dei princìpi e delle norme comunitarie e dell'art. 117 della Costituzione - l'art. 121, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006 non è lesivo dei limiti posti dalla legge di delega n. 308 del 2004. Esso, infatti, non sopprime alcun organo e non ne crea di nuovi. La previsione di un controllo da parte del Ministero dell'ambiente circa il rispetto dei criteri generali cui si deve attenere la pianificazione, lungi dal confliggere con i princìpi della legge delega, si pone esattamente nel senso precisato dall'art. 1, comma 9, lettera c) , della legge n. 308 del 2004, che indicava, tra le finalità degli emanandi decreti legislativi, quello di «rimuovere i problemi di carattere organizzativo, procedurale e finanziario che ostacolino il conseguimento della piena operatività degli organi amministrativi e tecnici preposti alla tutela e al risanamento del suolo e del sottosuolo, superando la sovrapposizione tra i diversi piani settoriali di rilievo ambientale e coordinandoli con i piani urbanistici», imponendo così un coordinamento tra gli strumenti di pianificazione e le autorità coinvolte. - In merito alla circostanza che la legge n. 308 del 2004 consentiva al Governo di emanare norme innovative, v., citata, sentenza n. 225 del 2009. - In merito alla circostanza che l'art. 1, comma 9, lettera c) della legge n. 308 del 2004 non imponeva al legislatore delegato l'obbligo di conservare le precedenti competenze degli organismi in questione, ma solamente che, nell'intervenire sulla disciplina del settore, il Governo dovesse comunque riconoscere un ruolo e attribuire competenze ad organismi a composizione mista statale-regionale, v., citata, sentenza n. 232 del 2009.

Massima n. 33868

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 121, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, censurato dalle Regioni Emilia-Romagna, Liguria, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., nella parte in cui dispone che il piano di tutela delle acque adottato dalla Regione sia sottoposto al Ministero dell'ambiente «per le verifiche di competenza». Invero, le Regioni ricorrenti si limitano a riprodurre il testo della norma censurata e a lamentare che essa lederebbe le prerogative delle Regioni stabilite dagli artt. 117 e 118 della Costituzione, sicchè la motivazione risulta generica, non essendo individuate tra le attribuzioni regionali enunciate nei due parametri costituzionali invocati, quelle lese dalla norma in esame.

Massima n. 33869

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 121, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, censurato dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 117, terzo comma e 118 Cost., nella parte in cui dispone che il piano di tutela delle acque adottato dalla Regione sia sottoposto al Ministero dell'ambiente «per le verifiche di competenza». La norma, infatti, è riconducibile all'àmbito materiale della tutela dell'ambiente e dispone, rispetto ad uno strumento di pianificazione (il piano di tutela delle acque) che si collega ad altri più ampi (il piano di bacino e quello di gestione) di competenza di altre autorità, una forma di verifica diretta ad accertare la conformità del primo a criteri generali indispensabili per assicurare la necessaria coerenza tra i vari strumenti di pianificazione.

Massima n. 33870

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 122 del d.lgs. n. 152 del 2006, censurato dalla Regione Calabria, in riferimento agli artt. 117, terzo comma e 118 Cost., nella parte in cui regolamenta le attività che le Regioni debbono intraprendere al fine di promuovere la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'attuazione della parte terza del d.lgs. n. 152 del 2006 e, in particolare, all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di tutela. Invero la norma in oggetto, che disciplina gli strumenti attraverso i quali i cittadini e gli altri soggetti interessati possono interloquire nella procedura di emanazione del piano di tutela, è strettamente connessa con il piano medesimo perché disciplina un segmento del procedimento all'esito del quale viene emanato il piano. Dato che quest'ultimo è un fondamentale strumento di tutela ambientale, anche la disciplina dettata dall'art. 122 del d.lgs. n. 152 del 2006 appartiene all'ambito materiale della tutela dell'ambiente. Inoltre, la norma censurata trova un preciso corrispondente nell'art. 14 della direttiva 2000/60/CE che da essa si differenzia solamente per il fatto di riferire i medesimi oneri di informazione e consultazione ai piani di gestione dei bacini idrografici.

Massima n. 33871

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 123 del D.lgs. n. 152 del 2006, censurato dalla Regione Calabria, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., nella parte in cui impone alle Regioni di trasmettere al Ministero dell'ambiente determinati atti e, precisamente: la copia del Piano di tutela definitivamente approvato e tutti i successivi aggiornamenti; le relazioni sintetiche concernenti l'attività conoscitiva di cui all'art. 118 e i programmi di monitoraggio della qualità e quantità dei corpi idrici ex art. 120; una relazione triennale sui progressi realizzati nell'attuazione delle misure di cui all'art. 116. Invero, gli adempimenti previsti dall'art. 123 sono adempimenti accessori connessi con l'attuazione dei piani di tutela e degli altri programmi di misure di tutela delle acque, onde la materia è anche qui quella della tutela dell'ambiente. Inoltre, la norma in esame prescrive che la documentazione inviata dalle Regioni al Ministero venga poi inoltrata da quest'ultimo alla Commissione europea. Tale adempimento trova corrispondenza nella direttiva 2000/60/CE che, all'art. 15, impone agli Stati membri di trasmettere alla suddetta Commissione copia dei piani di gestione dei bacini idrografici, relazioni sintetiche circa le caratteristiche del distretto idrografico, dell'impatto antropico, dell'analisi economica dell'utilizzo idrico, relazioni circa i programmi di monitoraggio, relazioni relative ai progressi realizzati nell'attuazione del programma di misure previsto. Gli oneri - gravanti sulle Regioni - di trasmissione al Ministero della documentazione in questione sono, dunque, la conseguenza (inevitabile perché derivante dagli obblighi comunitari) dell'attribuzione (non contestata dalle Regioni) delle competenze amministrative in tema di predisposizione del piano di tutela delle acque e di accertamenti conoscitivi relativi ai vari dati rilevanti per la predisposizione dei piani medesimi.

Massima n. 33872

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 124, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, 10, censurato dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., nella parte in cui attribuisce alle Autorità d'ambito poteri autorizzatori in materia di scarichi (in particolare, delle acque reflue domestiche e delle acque reflue termali). Invero, la ricorrente non specifica quale sarebbe l'ambito materiale al quale dovrebbe essere ricondotto l'art. 124, onde non è possibile verificare neppure se vi sia una violazione del riparto di competenze stabilito dall'art. 117 della Costituzione.

Massima n. 33873

Va dichiarata l'estinzione del giudizio nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 124, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006, censurato dalla Regione Liguria, in riferimento all'art. 117 Cost., nella parte in cui attribuisce, con una disposizione di dettaglio cedevole, alla Provincia o all'Autorità d'ambito la competenza in tema di autorizzazione agli scarichi in pubbliche fognature. Invero, su tale questione, la Giunta regionale della Liguria ha rinunciato al ricorso ed il Presidente del Consiglio dei ministri non si è costituito nel relativo giudizio.

Massima n. 33874

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 132 del d.lgs. n. 152 del 2006, censurato dalla Regione Calabria, in riferimento all'art. 120 Cost., nella parte in cui conferisce i poteri sostitutivi statali in caso di mancata effettuazione, da parte delle Regioni, dei controlli previsti dalla parte terza del d.lgs. n. 152 del 2006, ad un Ministro (precisamente, quello dell'ambiente e della tutela del territorio) invece che all'organo di vertice del Governo nazionale. Invero, premesso che l'esistenza di una disciplina generale del potere sostitutivo statale (art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131), di per sé non esclude l'operatività di disposizioni speciali che quel potere disciplinano per specifiche materie, sicché la previsione contenuta nel citato art. 8 della legge n. 131 del 2003 non deve necessariamente applicarsi ad ogni ipotesi di potere sostitutivo previsto dalla legge ove quest'ultima disciplini espressamente in maniera diversa l'esercizio del potere sostitutivo, la norma censurata prevede comunque che il Ministro dell'ambiente possa provvedere in luogo della Regione solamente previa delibera in tal senso del Consiglio dei ministri. È, pertanto, pienamente soddisfatta la condizione richiesta dall'art. 120 Cost., secondo cui «Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni» in caso di loro inadempienze. - In merito alla circostanza che l'esistenza di una disciplina generale del potere sostitutivo statale (art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131), di per sé non esclude l'operatività di disposizioni speciali che quel potere disciplinano per specifiche materie, v., citata, sentenza n. 240 del 2004.

Massima n. 33875

Deve essere dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione dell'efficacia degli artt. 117, commi 1 e 2, 121 e 175, comma 1, lettera bb) , del d.lgs. n. 152 del 2006, avanzata dalla Regione Piemonte e sull'istanza di sospensione del solo art. 121 proposta dalla Regione Puglia, in considerazione della decisione nel merito delle relative questioni di illegittimità costituzionale.

Per questi motivi

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

riservata a separate pronunce la decisione sull'impugnazione dell'intero testo del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché di singole disposizioni dello stesso decreto;

dichiara inammissibili gli interventi in giudizio dell'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) - Onlus (nei giudizi promossi dalle Regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Liguria e Puglia con i ricorsi indicati in epigrafe) e della Biomasse Italia s.p.a., della Società Italiana Centrali Termoelettriche - SICET s.r.l, della Ital Green Energy s.r.l. e della E.T.A. Energie Tecnologie Ambiente s.p.a. (nel giudizio promosso dalla Regione Piemonte con il ricorso indicato in epigrafe);

dichiara estinto il giudizio in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 124, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta dalla Regione Liguria con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 117 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Piemonte con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 121 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 5, 76, 97, 114, 117, 119 e 120 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Piemonte con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 118 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 121 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 3 e 118 della Costituzione, dalla Regione Piemonte con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 119 e 121, comma 4, lettera h), del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 118 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 121, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Piemonte con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 121, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalle Regioni Emilia-Romagna e Liguria con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 121, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalle Regioni Emilia-Romagna, Liguria e Puglia con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 121, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118 della Costituzione, dalla Regione Puglia con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 122 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 123 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 124, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 132 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 120 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 luglio 2009. F.to: Francesco AMIRANTE, Presidente Luigi MAZZELLA, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2009. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA Allegato: ordinanza letta all'udienza del 5 maggio 2009 ORDINANZA

Considerato che il presente giudizio di costituzionalità delle leggi, promosso in via di azione, è configurato come svolgentesi esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa, in quanto avente ad oggetto questioni di competenza normativa, fermi restando, per i soggetti privi di tale potestà, i mezzi di tutela delle loro posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente anche di fronte a questa Corte in via incidentale (sentenze n. 405 del 2008 e n. 469 del 2005). PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile l'intervento spiegato nei giudizi indicati in epigrafe dall'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature – Onlus e da Biomasse Italia s.p.a., Società Italiana Centrali Termoelettriche – SICET s.r.l., Ital Green Energy s.r.l. ed E.T.A. Energie Tecnologiche Ambiente s.p.a. F.to Francesco AMIRANTE, Presidente

Testo integrale

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