Corte costituzionale

Sentenza n. 233/2009

Corte cost., sent. 23 luglio 2009, n. 233

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
233/2009
Data di deposito
23 luglio 2009
Data di decisione
15 luglio 2009
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Alfio Finocchiaro
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:233

Norme oggetto del giudizio

  • art. 73, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 74, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 75, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 76, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 77, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 78, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 79, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 80, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 81, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 82, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 83, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 84, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 85, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 86, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 87, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 88, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 89, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 90, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 91, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 92, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 93, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 94, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 95, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 96, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 97, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 98, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 99, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 100, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 101, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 102, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 103, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 104, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 105, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 106, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 107, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 108, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 109, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 110, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 111, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 112, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 113, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 114, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 115, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 116, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 117, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 118, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 119, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 120, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 121, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 122, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 123, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 124, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 125, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 126, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 127, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 128, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 129, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 130, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 131, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 132, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 133, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 134, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 135, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 136, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 137, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 138, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 139, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 140, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 73, comma 2, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 74, comma 1, lett. ff), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 74, comma 1, lett. h), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 74, comma 1, lett. n), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 74, comma 1, lett. oo), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 74, comma 2, lett. ee), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 75, comma 1, lett. b), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 75, comma 4, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 77, comma 5, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 87, comma 1, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006

Parametri

Massime

Massima n. 33666

Vedi titoletto

Massima n. 33667

Nell'ambito del giudizio di legittimità costituzionale in via principale è inammissibile l'intervento di soggetti diversi dai titolari delle attribuzioni legislative in contestazione (la Corte, in motivazione, richiamando la propria giurisprudenza, ha precisato che per tali soggetti restano fermi i mezzi di tutela delle loro posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente anche di fronte alla stessa Corte in via incidentale). In senso analogo, v., citata, ex plurimis, sentenza n. 405/2008.

Massima n. 33668

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. da 73 a 140 del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, dalla Regione Piemonte, trattandosi di censura generica in quanto la ricorrente, all'impugnazione di alcune norme specifiche, fa precedere alcune considerazioni idonee a formulare un'autonoma impugnazione della Sezione II (della Parte III del suddetto d.lgs.) nel suo complesso, senza fare però riferimento ad alcun aspetto dispositivo della disciplina.

Massima n. 33669

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 73 del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dalla Regione Calabria, avendo la ricorrente formulato una censura di carattere generico e avendo, altresì, omesso di evidenziare gli aspetti specifici ritenuti lesivi delle prerogative regionali.

Massima n. 33670

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 73, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, della Costituzione, dalla Regione Calabria. L'elencazione, da parte della norma censurata, degli strumenti atti a realizzare il raggiungimento degli obiettivi per la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee, non viola le prerogative regionali nella materia concorrente del "governo del territorio" ovvero, in subordine, il principio di leale collaborazione per mancata previsione dell'intesa con i rappresentanti delle Regioni, poiché la previsione degli strumenti è formulata a livello generale, organizzativo, al fine di assicurare standard omogenei sul territorio nazionale, in ordine alle modalità di conseguimento degli obiettivi. Inoltre, nella materia ambientale, lo Stato non è vincolato a stabilire solo norme di principio quando sussista la concomitante possibilità per le Regioni di intervenire nell'esercizio delle loro competenze in tema di tutela della salute e governo del territorio. Sul riparto delle attribuzioni tra Stato e Regioni nella materia ambientale, v., citate, sentenze n. 62/2005, n. 12 e 61/2009.

Massima n. 33671

Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 74, comma 1, lettera h), lettera n) (limitatamente alla parte relativa alla fognatura dinamica), lettera ff) e lettera oo), del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 3, 76 e 117, primo comma, della Costituzione, dalla Regione Liguria, pur se la rinuncia non è stata accettata dalla controparte. Infatti, preso atto che la ricorrente, in relazione ai motivi concernenti disposizioni modificate dal decreto legislativo n. 4 del 2008, ha rinunziato al ricorso e che non risulta che le norme impugnate abbiano avuto medio tempore applicazione, deve ritenersi che sia venuta meno la materia del contendere. In tema di cessazione della materia del contendere a seguito di modifica della norma censurata che non abbia, medio tempore, prodotto effetti, v. citate ordinanze n. 53/2009 e n. 345/2006.

Massima n. 33672

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 74, comma 1, lettera n ) e comma 2, lettera ee ), del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 3, 76 e 117, primo comma, della Costituzione, dalla Regione Liguria, in quanto le censure formulate non attengono al riparto di competenze, bensì alle scelte di merito dello Stato in materia ambientale, e dunque qualificabili come tentativo di interferenza nella sfera legislativa esclusiva dello Stato. (Nella specie, la ricorrente paventa una diminuzione delle difese delle condizioni di inquinamento che la nuova impostazione concettuale delle definizioni statali determinerebbe che, tuttavia, non ridonda sulle competenze regionali. Ciò, secondo la Corte, vale a discutere le scelte di merito dello Stato nell'esercizio delle sue prerogative di fissazione di livelli in materia di tutela ambientale e dell'ecosistema). Sull'inammissibilità di censure non ridondanti in lesioni di competenze regionali, v., citate, sentenze n. 104/2008, n. 32/2006 e n. 307/2003.

Massima n. 33673

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 75, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, della Costituzione, dalla Regione Calabria, stante la genericità delle doglianze, alla luce della "neutralità" dell'espressione normativa che fa salve le competenze regionali e statali, nelle loro possibili reciproche implicazioni. Sull'inammissibilità di questioni relative a censure di carattere generico, v., citata, sentenza n. 50/2005.

Massima n. 33674

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 75, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, della Costituzione, dalla Regione Calabria. Premesso, infatti, che nelle materie di potestà legislativa esclusiva, quale è quella di tutela dell'ambiente, lo Stato ha il potere di dare attuazione alle direttive comunitarie, l'allocazione a livello statale delle funzioni amministrative in materia ambientale - la cui attribuzione può essere disposta in base ai criteri generali dettati dall'art. 118, primo comma, della Costituzione - è comunque giustificata da ragioni di unitarietà ed uniformità ordinamentali. Sul potere dello Stato di dare attuazione alle direttive comunitarie nelle materie di potestà legislativa esclusiva, v. citate, sentenze n. 399/2006 e n. 412/2001 (in materia di disciplina degli scarichi). >In tema di allocazione della funzione amministrativa che abbia per oggetto materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato, v. citate sentenze n. 88/2009 e n. 62/2005; n. 401/2007, con particolare riguardo alla disciplina dell'ambiente. >Sul potere statuale di emanare regolamenti nelle materie di competenza esclusiva, v., citata, sentenza n. 401/2007.

Massima n. 33675

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 75, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 119 della Costituzione, dalla Regione Toscana e dalla Regione Marche. Ed invero, allorché lo Stato si avvalga di uffici regionali (nella specie per la divulgazione delle informazioni sullo stato di qualità delle acque e di trasmissione all'APAT dei dati conoscitivi e delle informazioni relative all'attuazione del codice dell'ambiente e della normativa comunitaria), il rispetto dell'autonomia finanziaria delle Regioni (sotto il profilo della ricaduta degli oneri economici derivanti sul bilancio) è assicurato dalla possibilità che i costi delle operazioni vengano regolati in un decreto ministeriale adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Sul diritto di accesso e competenza dello Stato in ordine alla fissazione dei livelli essenziali di tutela anche in attuazione della normativa comunitaria, v., citata, sentenza n. 399/2005. >Sul carattere tecnico del coordinamento esercitato dall'APAT, v., citata, sentenza n. 356/1994. >Nel senso che l'acquisizione, l'elaborazione e lo scambio di informazioni rappresentano, in realtà, modalità attraverso le quali si esplica, ad un livello minimo, la leale collaborazione tra Stato e Regioni, al fine di garantire il più efficiente esercizio delle rispettive attribuzioni, v., citata, semtenza n. 42/2006. >Sull'art. 119 della Costituzione, v., citata, sentenza n. 145/2008 >Sull'intesa quale forma di rispetto dell'autonomia delle Regioni allorché lo Stato si avvalga di uffici regionali, v., citata, sentenza n. 408/1998.

Massima n. 33676

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 77, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione e al principio di leale collaborazione dalla Regione Toscana e dalla Regione Marche, trattandosi di impugnazione proposta in termini ipotetici.

Massima n. 33677

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 87, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Calabria, in riferimento all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, dalla Regione Marche, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, della Costituzione, dalla Regione Toscana. Ed invero, premesso che la molluschiocoltura deve essere ascritta all'ambito materiale della pesca, costituendo, pertanto, materia di competenza legislativa residuale delle Regioni, la necessità dell'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali è giustificata dal fatto che la disposizione censurata ha ad oggetto le acque marine e costiere, ragione per la quale - a differenza delle acque dolci interne che hanno un preciso collegamento al bacino territoriale di riferimento - sono coinvolti interessi cui sovraintendono organi statali, nonché esigenze di tutela dell'ecosistema e competenze concorrenti, tra le quali, in particolare, quella della "tutela dell'alimentazione".

Massima n. 33678

È ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 87, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, potendo le Regioni invocare parametri diversi da quelli compresi nel titolo V della Parte II della Costituzione, purché la violazione ridondi a pregiudizio delle competenze regionali (in motivazione la Corte ha precisato che la violazione di principi della legge delega può sortire questo effetto, ove la delega sia finalizzata al riordino delle competenze).

Massima n. 33679

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 87, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'artt. 76 della Costituzione, dalla Regione Calabria, in quanto la disposizione censurata non comporta un ridimensionamento del ruolo regionale rispetto alle norme di riparto vigenti in materia, giacché «la determinazione dei criteri generali per il monitoraggio e il controllo della fascia costiera finalizzati in particolare a definire la qualità delle acque costiere, l'idoneità alla balneazione, nonché l'idoneità alla molluschicoltura e sfruttamento dei banchi naturali di bivalvi» rientrava già tra i compiti di rilievo nazionale, di cui all'art. 80, lettera q ), del d.lgs. n. 112 del 1998, il cui rispetto è posto come criterio direttivo dalla legge delega (art. 1, comma 8, della legge n. 308 del 2004). E se la designazione, nell'àmbito delle acque marine costiere e salmastre, di quelle da tutelare, anche ai fini del miglioramento dei prodotti della molluschicoltura (con formulazione normativa anche testualmente coincidente con il nuovo art. 87 del d.lgs. n. 152 del 2006), era attribuita alle Regioni dall'abrogato art. 14 del d.lgs. n. 152 del 1999, il compito del Codice dell'ambiente è proprio quello del «riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative nei seguenti settori e materie», e tra queste (lettera b ), la «tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche».

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse, nei confronti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), dalle Regioni Calabria, Toscana, Piemonte, Liguria e Marche;

dichiara inammissibile l'intervento, spiegato nei giudizi indicati in epigrafe, dalla Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) – Onlus, e da Biomasse Italia S.p.a., Società Italiana Centrali Termoelettriche – SICET S.r.l., Ital Green Energy S.r.l. ed E.T.A. Energie Tecnologiche Ambiente S.p.a.;

dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 74, comma 1, lettera h), lettera n) (limitatamente alla parte relativa alla fognatura dinamica), lettera ff) e lettera oo), del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 3, 76 e 117, primo comma, della Costituzione, dalla Regione Liguria con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. da 73 a 140 del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, dalla Regione Piemonte con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 73 del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 74, comma 1, lettera n), e comma 2, lettera ee), del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 3, 76 e 117, primo comma, della Costituzione, dalla Regione Liguria con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 75, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 77, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Toscana e dalla Regione Marche con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 73, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 75, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 117, commi quinto e sesto, e 118 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 75, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 119 della Costituzione, dalla Regione Toscana e dalla Regione Marche con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 87, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Calabria, in riferimento all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, dalla Regione Marche, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, della Costituzione, dalla Regione Toscana, con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Allegato:

ordinanza letta all'udienza del 5 maggio 2009

ORDINANZA

Considerato che il presente giudizio di costituzionalità delle leggi, promosso in via di azione, è configurato come svolgentesi esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa, in quanto avente ad oggetto questioni di competenza normativa, fermi restando, per i soggetti privi di tale potestà, i mezzi di tutela delle loro posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente anche di fronte a questa Corte in via incidentale (sentenze nn. 405 del 2008 e 469 del 2005).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile l'intervento spiegato nei giudizi indicati in epigrafe dalla Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature – Onlus e da Biomasse Italia S.p.a., Società Italiana Centrali Termoelettriche – SICET S.r.l., Ital Green Energy S.r.l. ed E.T.A. Energie Tecnologiche Ambiente S.p.a.

F.to: Francesco Amirante, Presidente

Testo integrale

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