Corte costituzionale
Sentenza n. 377/2008
Corte cost., sent. 20 novembre 2008, n. 377
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 377/2008
- Data di deposito
- 20 novembre 2008
- Data di decisione
- 17 novembre 2008
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Sabino Cassese
- Presidente
- FLICK
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:377
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 32945
È inammissibile, in riferimento agli articoli 101, 111 e 113 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 69, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella parte in cui devolve al Tribunale ordinario, anziché al Tribunale amministrativo regionale, la tutela giurisdizionale avverso la delibera di decadenza dalla carica di consigliere, per incompatibilità. I parametri costituzionali evocati sono, infatti, inconferenti e le relative censure sono prive di motivazione.
Massima n. 32946
È infondata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 103 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella parte in cui devolve al Tribunale ordinario, anziché al Tribunale amministrativo regionale, la tutela giurisdizionale avverso la delibera di decadenza dalla carica di consigliere, per incompatibilità. Posto che la Costituzione lascia al legislatore un margine di apprezzamento in materia di riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, deve escludersi che l'attribuzione delle controversie in materia di incompatibilità e decadenza dell'amministratore locale alla giurisdizione amministrativa sia imposta dall'art. 103 della Costituzione, e che la scelta del legislatore di affidare delle controversie alla giurisdizione ordinaria sia irragionevole in base all'articolo 3 della Costituzione. Inoltre, l'attribuzione delle controversie in materia di elettorato passivo al giudice ordinario non comporta lesione del diritto di difesa. - Sul margine di apprezzamento in materia di riparto tra Giudice ordinario e Giudice amministrativo v. le citt. sentenze n. 240 del 2006, n. 301 del 2004 e n. 414 del 2001.
Massima n. 32947
È inammissibile, in riferimento agli articoli 3, 24 e 51 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 63, comma 1, numero 4) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella parte in cui prevede, anche agli effetti di cui al successivo articolo 68, comma 2, che colui il quale ha una lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile (od amministrativo) con il Comune, è incompatibile con la carica di consigliere comunale. Risultando infondata la questione relativa all'articolo 69, comma 5, dello stesso decreto legislativo, il giudice rimettente difetta di giurisdizione sulla controversia e, pertanto, non può fare applicazione della disposizione censurata nel giudizio a quo , derivandone l'irrilevanza della relativa questione di legittimità costituzionale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 63, comma 1, numero 4), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 51 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia con l'ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 5, dello stesso decreto legislativo sollevata, in riferimento agli artt. 101, 111 e 113 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia con l'ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 5, dello stesso decreto legislativo sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 103 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 2008.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 novembre 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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