Corte costituzionale

Ordinanza n. 32/2008

Corte cost., ord. 21 febbraio 2008, n. 32

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
32/2008
Data di deposito
21 febbraio 2008
Data di decisione
11 febbraio 2008
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Maria Napolitano
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:32

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 41, bis, legge della Regione Lombardia n. 1 del 5 gennaio 2000
  • art. 1, lettera a), legge della Regione Lombardia n. 7 del 8 febbraio 2005

Parametri

Massime

Massima n. 32117

E' manifestamente inammissibile, per carenza di motivazione in ordine ai parametri invocati, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 41- bis, della legge della Regione Lombardia 5 gennaio 2000, n. 1, introdotto dall'art. 1, lettera a ), della legge della Regione Lombardia 8 febbraio 2005, n. 7, censurato in riferimento agli artt. 117, primo comma, e 120 della Costituzione.

Massima n. 32118

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 41- bis, della legge della Regione Lombardia 5 gennaio 2000, n. 1, introdotto dall'art. 1, lettera a ), della legge della Regione Lombardia 8 febbraio 2005, n. 7, sollevata in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera m ), e terzo, anche in relazione all'art. 47 Cost., nella parte in cui prevede, tra i requisiti per la presentazione delle domande di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, che «i richiedenti devono avere la residenza o svolgere attività lavorativa in Regione Lombardia da almeno cinque anni per il periodo immediatamente precedente alla data di presentazione della domanda». Infatti la materia di cui trattasi "edilizia residenziale pubblica" rientra nella competenza residuale delle Regioni, riguardando la gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica, e in relazione ad essa non rileva la problematica della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale. - In senso analogo, v. la citata sentenza n. 94/2007.

Massima n. 32119

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 41- bis, della legge della Regione Lombardia 5 gennaio 2000, n. 1, introdotto dall'art. 1, lettera a ), della legge della Regione Lombardia 8 febbraio 2005, n. 7, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede, tra i requisiti per la presentazione delle domande di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (erp), che «i richiedenti devono avere la residenza o svolgere attività lavorativa in Regione Lombardia da almeno cinque anni per il periodo immediatamente precedente alla data di presentazione della domanda», in quanto tale disposizione introdurrebbe un fattore discriminatorio irragionevole e ingiustificato per l'accesso all'erp rapportato alla durata della residenza o del lavoro in Lombardia. Il requisito della residenza continuativa, ai fini dell'assegnazione, risulta infatti non irragionevole quando si pone in coerenza con le finalità che il legislatore intende perseguire, specie là dove le stesse realizzino un equilibrato bilanciamento tra i valori costituzionali in gioco. - In senso analogo, v. le citate sentenze n. 432/2005, n. 493/1990 e ordinanza n. 393/2007.

Massima n. 32120

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 41- bis, della legge della Regione Lombardia 5 gennaio 2000, n. 1, introdotto dall'art. 1, lettera a ), della legge della Regione Lombardia 8 febbraio 2005, n. 7, sollevata in riferimento agli artt. 101, 102, 103, 104 e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevede, tra i requisiti per la presentazione delle domande di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, che «i richiedenti devono avere la residenza o svolgere attività lavorativa in Regione Lombardia da almeno cinque anni per il periodo immediatamente precedente alla data di presentazione della domanda», in quanto tale disposizione sarebbe ispirata dalla finalità di neutralizzare un giudicato determinatosi sulla materia. Non è difatti ravvisabile, per effetto della norma contestata, alcuna compromissione dell'esercizio della funzione giurisdizionale, la quale opera su di un piano diverso rispetto a quello del potere legislativo, tanto più ove si consideri che il giudicato evocato era riferito a normazione di rango secondario.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 41-bis, della legge della Regione Lombardia 5 gennaio 2000, n. 1, recante «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)», introdotto dall'art. 1, lettera a), della legge della Regione Lombardia 8 febbraio 2005, n. 7, recante Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)», sollevata, in riferimento agli artt. 117, primo comma, e 120 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia con l'ordinanza in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 41-bis, della legge della Regione Lombardia 5 gennaio 2000, n. 1, introdotto dall'art. 1, lettera a), della legge della Regione Lombardia 8 febbraio 2005, n. 7, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 47, 117, commi secondo, lettera m), e terzo, 101, 102, 103, 104 e 111 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 febbraio 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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