Corte costituzionale
Sentenza n. 367/2007
Corte cost., sent. 7 novembre 2007, n. 367
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 367/2007
- Data di deposito
- 7 novembre 2007
- Data di decisione
- 24 ottobre 2007
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:367
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, decreto legislativo n. 157 del 24 marzo 2006
- art. 5, decreto legislativo n. 157 del 24 marzo 2006
- art. 7, decreto legislativo n. 157 del 24 marzo 2006
- art. 8, decreto legislativo n. 157 del 24 marzo 2006
- art. 9, decreto legislativo n. 157 del 24 marzo 2006
- art. 10, decreto legislativo n. 157 del 24 marzo 2006
- art. 11, decreto legislativo n. 157 del 24 marzo 2006
- art. 12, decreto legislativo n. 157 del 24 marzo 2006
- art. 13, decreto legislativo n. 157 del 24 marzo 2006
- art. 14, decreto legislativo n. 157 del 24 marzo 2006
- art. 16, decreto legislativo n. 157 del 24 marzo 2006
- art. 18, decreto legislativo n. 157 del 24 marzo 2006
- art. 27, decreto legislativo n. 157 del 24 marzo 2006
- art. 28, decreto legislativo n. 157 del 24 marzo 2006
- art. 29, decreto legislativo n. 157 del 24 marzo 2006
- art. 24, decreto legislativo n. 157 del 24 marzo 2006
- art. 25, decreto legislativo n. 157 del 24 marzo 2006
- art. 26, decreto legislativo n. 157 del 24 marzo 2006
Parametri
- art. 76, Costituzione
- art. 77, Costituzione
- art. 114, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 10, 4, legge n. 137 del 6 luglio 2002
- art. 10, comma 3, legge n. 137 del 6 luglio 2002
- legge n. 137 del 6 luglio 2002
- art. 97, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 120, Costituzione
Massime
Massima n. 31772
Sono inammissibili, con assorbimento di ogni pronuncia sull'istanza di sospensione ai sensi dell'art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5, da 7 a 14, 16, 18, 27, 28 e 29 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157, promosse in riferimento agli artt. 76, 77, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione, in quanto la delibera della Giunta della Regione ricorrente, con la quale l'impugnazione è stata autorizzata, non reca l'indicazione delle norme da sottoporre a scrutinio di costituzionalità, indicando solo genericamente settori od oggetti di disciplina che trovano articolata e complessa regolamentazione in plurime disposizioni del d.lgs. n. 157 del 2006. - In senso analogo, v. citate sentenze. n. 98/2007, n. 216/2006, n. 50/2005 e n. 425/2004.
Massima n. 31773
Va dichiarata la cessata materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale, promosse in riferimento agli artt. 76, 114, 117 e 118 della Costituzione, degli artt. 13 e 16 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157, in quanto, come fatto palese dalla stessa Regione ricorrente, è venuto meno il suo interesse ad una decisione nel merito a seguito dell'intesa raggiunta con lo Stato, successivamente al deposito del ricorso, per l'elaborazione congiunta del piano paesaggistico.
Massima n. 31774
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 16 e 24 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157, sollevate, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, per asserita violazione della delega legislativa sotto il profilo dell' iter adottato per l'approvazione delle disposizioni correttive e integrative del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), in quanto, nell'emanazione del citato decreto legislativo n. 157 del 2006, le procedure previste dall'art. 10, commi 3 e 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137, tra cui il passaggio in Conferenza unificata, risultano essere state rispettate.
Massima n. 31775
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12, 25 e 26 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157, sollevate, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, in quanto le disposizioni impugnate avrebbero carattere innovativo e non sarebbero delle semplici integrazioni e correzioni del testo originario. Invero, le ricorrenti, nel dolersi di un eccesso di delega per la presunta carica "innovativa" del d.lgs. n. 157 del 2006 rispetto al precedente d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, nel senso di una riduzione delle attribuzioni regionali, non indicano, in modo puntuale ed argomentato, rispetto a quali specifici principi e criteri direttivi della delega del 2002 le norme denunciate si porrebbero in contrasto. - Sulla modalità di prospettazione di questioni di legittimità costituzionale di decreto correttivo e integrativo, v. citata sentenza n. 206/2001.
Massima n. 31776
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 16 e 24 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157, sollevate, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, in quanto le disposizioni impugnate avrebbero carattere innovativo e non sarebbero delle semplici integrazioni e correzioni del testo originario. Infatti, la ricorrente, nel dolersi di un eccesso di delega per la presunta carica "innovativa" del d.lgs. n. 157 del 2006 rispetto al precedente d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, nel senso di una riduzione delle attribuzioni regionali, non indica, in modo puntuale ed argomentato, rispetto a quali specifici principi e criteri direttivi della delega del 2002 (legge 6 luglio 2002, n. 137) le norme denunciate si porrebbero in contrasto.
Massima n. 31777
Sono inammissibili, per genericità della prospettazione, le questioni di costituzionalità degli artt. 1, 5, 8, 10 e 12 del d.lgs. 24 marzo 2006, n. 157 promosse in riferimento agli artt. 97, 117, 118 e 120 della Costituzione, in quanto il ricorso non correla strettamente ciascuna disposizione impugnata alle argomentazioni che sorreggono la dedotta violazione del parametro.
Massima n. 31778
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157, che sostituisce l'art. 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - «nella parte in cui reintroduce l'illimitata vigenza del vincolo paesaggistico per le categorie di beni tutelate ai sensi della legge n. 431 del 1985, nonché, con particolare riferimento al comma 3 dello stesso art. 142, nella parte in cui preclude alle Regioni di individuare con il piano paesaggistico i corsi d'acqua irrilevanti dal punto di vista del paesaggio» -, sollevata per asserita violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118 della Costituzione nonché del principio di leale collaborazione, in quanto la disciplina denunciata sarebbe lesiva delle funzioni, attinenti al governo del territorio ed alla valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, riservate alla potestà concorrente delle Regioni». Invero, le competenze regionali non concernono le specifiche modalità della tutela dei beni paesaggistici (riconducibili alla "conservazione del paesaggio" affidata alla competenza esclusiva dello Stato), ma la concreta individuazione e la collocazione di questi ultimi nei piani territoriali o paesaggistici (riconducibili alla "fruizione del territorio", affidata alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni). Sicché la reintroduzione ex lege , con vigenza illimitata, nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, del vincolo paesaggistico per le categorie di beni tutelate dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 costituisce attuazione del disposto dell'articolo 9 della Costituzione, poiché la prima disciplina che esige il principio fondamentale della tutela del paesaggio è quella che concerne la conservazione della morfologia del territorio e dei suoi essenziali contenuti ambientali. Cade così anche l'altra censura della Regione ricorrente, secondo la quale le sarebbe preclusa la possibilità di «individuare con il piano paesaggistico i corsi d'acqua irrilevanti dal punto di vista paesaggistico». - Sul paesaggio, si vedano le citate sentenze n. 151/1986; n. 182 e n. 183/2006, che lo qualificano quale valore "primario", nonché la sentenza n. 641/1987, che lo qualifica altresì quale valore "assoluto".
Massima n. 31779
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 del d.lgs. 24 marzo 2006, n. 157, nella parte in cui stabilisce «che conservino efficacia a tutti gli effetti i provvedimenti di imposizione dei vincoli paesaggistici, emanati in attuazione della legge n. 431/1985», sollevata, in relazione agli artt. 117 e 118 Cost. e al principio di leale collaborazione, per indebita ingerenza nelle funzioni regionali in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni ambientali e culturali. Invero, la disposizione censurata fa rivivere le cosiddette misure di salvaguardia, di cui all'art. 1- ter del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, nei casi in cui, alla luce delle nuove disposizioni di tutela paesaggistica, si impone la redazione di un nuovo piano paesaggistico o la modifica di quello esistente. In detti casi, il ripristino dei vincoli di cui al citato art. 1- ter costituisce una diretta conseguenza delle modifiche alla disciplina della tutela del paesaggio legittimamente previste dallo Stato in base alla sua competenza esclusiva in materia.
Massima n. 31780
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 del d.lgs. 24 marzo 2006, n. 157, sollevata per violazione degli artt. 117 e 118 Cost. e del principio di leale collaborazione, in quanto estenderebbe il potere di annullamento dell'autorizzazione paesaggistica da parte della Soprintendenza, anche per motivi di merito, determinando "un inammissibile accentramento delle funzioni in materia di autorizzazione paesaggistica", in capo allo Stato in assenza "di adeguati modelli concertativi". Infatti, la norma denunciata non attribuisce all'amministrazione centrale un potere di annullamento del nulla-osta paesaggistico per motivi di merito, ma riconosce ad essa un controllo di mera legittimità che, peraltro, può riguardare tutti i possibili vizi, tra cui anche l'eccesso di potere.
Massima n. 31781
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, 13, 16 e 24 del d.lgs. 24 marzo 2006, n. 157 sollevata in relazione all'art. 120 Cost., in quanto introdurrebbero un potere sostitutivo statale, attribuito al Ministero dei beni e le attività culturali ed alle Sovrintendenze con automatico effetto allo scadere di termini prefissati all'attività regionale. Infatti, a prescindere da regolamentazioni espresse, l'esercizio del potere sostitutivo implica, in ogni caso, il rispetto delle garanzie procedimentali improntate al principio di leale collaborazione. - Sull'esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 120 Cost., v. citate sentenze nn. 227 e 43/2004, n. 313/2003.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5, da 7 a 14, 16, 18, 27, 28 e 29 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 (Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio), promosse, in riferimento agli artt. 76, 77, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso in epigrafe;
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 16 del predetto decreto legislativo n. 157 del 2006, promesse, in riferimento agli artt. 76, 114, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso in epigrafe;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12, 25 e 26 dello stesso decreto legislativo n. 157 del 2006, promosse, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso in epigrafe;
dichiara in parte inammissibili e in parte non fondate, nei termini di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 16 e 24 del citato decreto legislativo n. 157 del 2006, sollevate, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Regione Piemonte con il ricorso in epigrafe;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5, 8, 10 e 12 del medesimo decreto legislativo n. 157 del 2006, sollevate, in riferimento agli artt. 97, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Piemonte con il ricorso in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12, 25 e 26 del predetto decreto legislativo n. 157 del 2006, promosse, in riferimento agli artt. 114, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11, 13, 16 e 24 dello stesso decreto legislativo n. 157 del 2006, sollevate, in riferimento all'art. 120 della Costituzione, dalla Regione Piemonte con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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