Corte costituzionale

Sentenza n. 289/2007

Corte cost., sent. 17 luglio 2007, n. 289

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
289/2007
Data di deposito
17 luglio 2007
Data di decisione
4 luglio 2007
Esito
Cessata materia del contendere
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Paolo Maria Napolitano
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:289

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 5, legge n. 43 del 1° febbraio 2006
  • art. 3-bis, comma 3, lettera b), decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992

Parametri

Massime

Massima n. 31580

Cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 32, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dell'art. 2, comma 5, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, nella parte in cui, integrando la disposizione contenuta nell'art. 3- bis , comma 3, lettera b ), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ha previsto fra i requisiti per poter aspirare alla nomina a direttore generale di una Azienda sanitaria locale - in alternativa alla esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie - l'aver espletato «mandato parlamentare di senatore o deputato della Repubblica nonché di consigliere regionale». Successivamente alla proposizione del ricorso, infatti, l'art. 1, comma 24- novies , del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, con legge 17 luglio 2006, n. 233, ha disposto la soppressione, nell'art. 3- bis , comma 3, lettera b ), del d.lgs. n. 502 del 1992, delle parole in esso introdotte con la disposizione censurata, sicché, non avendo quest'ultima avuto applicazione nel territorio della Regione Campania, deve ritenersi venuta meno ogni ragione della controversia. - V. la citata sentenza n. 345/2004.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Campania, in riferimento agli artt. 3, 32, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 luglio 2007.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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