Corte costituzionale
Sentenza n. 289/2007
Corte cost., sent. 17 luglio 2007, n. 289
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 289/2007
- Data di deposito
- 17 luglio 2007
- Data di decisione
- 4 luglio 2007
- Esito
- Cessata materia del contendere
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:289
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 5, legge n. 43 del 1° febbraio 2006
- art. 3-bis, comma 3, lettera b), decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
Parametri
Massime
Massima n. 31580
Cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 32, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dell'art. 2, comma 5, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, nella parte in cui, integrando la disposizione contenuta nell'art. 3- bis , comma 3, lettera b ), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ha previsto fra i requisiti per poter aspirare alla nomina a direttore generale di una Azienda sanitaria locale - in alternativa alla esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie - l'aver espletato «mandato parlamentare di senatore o deputato della Repubblica nonché di consigliere regionale». Successivamente alla proposizione del ricorso, infatti, l'art. 1, comma 24- novies , del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, con legge 17 luglio 2006, n. 233, ha disposto la soppressione, nell'art. 3- bis , comma 3, lettera b ), del d.lgs. n. 502 del 1992, delle parole in esso introdotte con la disposizione censurata, sicché, non avendo quest'ultima avuto applicazione nel territorio della Regione Campania, deve ritenersi venuta meno ogni ragione della controversia. - V. la citata sentenza n. 345/2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Campania, in riferimento agli artt. 3, 32, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 luglio 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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