Corte costituzionale
Sentenza n. 116/2006
Corte cost., sent. 17 marzo 2006, n. 116
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 116/2006
- Data di deposito
- 17 marzo 2006
- Data di decisione
- 8 marzo 2006
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:116
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, decreto-legge n. 279 del 22 novembre 2004
- art. 2, decreto-legge n. 279 del 22 novembre 2004
- art. 3, decreto-legge n. 279 del 22 novembre 2004
- art. 4, decreto-legge n. 279 del 22 novembre 2004
- art. 5, comma 4, decreto-legge n. 279 del 22 novembre 2004
- art. 6, decreto-legge n. 279 del 22 novembre 2004
- art. 7, decreto-legge n. 279 del 22 novembre 2004
- art. 8, decreto-legge n. 279 del 22 novembre 2004
- art. 5, comma 3, decreto-legge n. 279 del 22 novembre 2004
- legge n. 5 del 28 gennaio 2005
- art. 6, comma 1, decreto-legge n. 279 del 22 novembre 2004
- art. 6, comma 2, decreto-legge n. 279 del 22 novembre 2004
Parametri
- art. 9, Costituzione
- art. 32, Costituzione
- art. 33, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 77, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 117, comma 4, Costituzione
- art. 117, comma 5, Costituzione
- art. 72, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 117, comma 6, Costituzione
- art. 118, Costituzione
Massime
Massima n. 30272
E' inammissibile l'intervento dell'Associazione Sementieri Mediterranei (AS.SE.ME), dal momento che il giudizio in via principale si svolge di norma esclusivamente fra i titolari delle competenze legislative in contestazione. > >- V., citate, ex plurimis , sentenze n. 51/2006, n. 383, n. 336 e n. 150/2005, n. 196/2004. > >
Massima n. 30273
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, commi 3 e 4, 6, 7 e 8 del decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2005, n. 5, censurati in relazione agli artt. 9, 32, 33 e 117, secondo comma, lettera s) , Cost. In primo luogo, è inammissibile la censura sollevata dalla Regione Marche in riferimento alla mancata consultazione delle popolazioni interessate prima di adottare le norme impugnate, secondo quanto prescriverebbe la normativa comunitaria ed internazionale: infatti, le Regioni non sono legittimate a far valere nei ricorsi in via principale gli ipotetici vizi nella formazione di una fonte primaria statale, se non quando essi si risolvano in violazioni o menomazioni delle competenze regionali. Sono inammissibili anche le censure svolte in relazione agli artt. 9, 32 e 33 Cost. che, secondo la ricorrente, sarebbero invocabili in forza del diritto-dovere della Regione di intervenire nel caso di inadempimento statale, a tutela della popolazione, dal momento che non è concesso alla Regione dedurre, a fondamento di un proprio ipotetico titolo di intervento, una competenza primaria riservata in via esclusiva allo Stato, neppure quando si intreccia con competenze di appartenenza regionale. > >- Sulla possibilità per le Regioni di far valere il contrasto con norme costituzionali diverse da quelle attributive di competenza legislativa soltanto se tale contrasto si risolva in una esclusione o limitazione dei poteri regionali, senza che possano venire in rilievo denunce di illogicità o di violazione di principi costituzionali che non ridondino in lesione delle sfere di competenza regionale v., citate, ex plurimis , sentenze n. 383 e 50/2005, n. 287/2004. Sul punto anche sentenza n. 398/1998, citata.
Massima n. 30274
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2005, n. 5, censurati in riferimento agli artt. 72, 76, 77 e 117, commi primo, terzo, quarto e quinto, Cost., dal momento che tali disposizioni, nel fornire una definizione di colture transgeniche, biologiche e convenzionali e nell'affermare il principio di coesistenza di tali colture, in forme tali da tutelarne le peculiarità e le specificità produttive, sono espressive della competenza esclusiva dello Stato nella materia "tutela dell'ambiente" e della competenza concorrente nella materia "tutela della salute". Inoltre, rispetto alla sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza di cui all'art. 77 Cost., deve essere considerata nel caso di specie la necessità di superare con immediatezza la situazione prodotta dalla vigenza di diverse leggi regionali che prevedevano il divieto di impiego, o limitazioni di impiego, degli OGM autorizzati dalla Comunità europea, mentre la raccomandazione 2003/556/CE muove dal presupposto che sia lecito nel diritto comunitario l'impiego nella produzione agricola di OGM purchè autorizzati. > >- Secondo la sentenza n. 282/2002, l'imposizione di limiti alla libertà di iniziativa economica, sulla base dei principi di prevenzione e precauzione nell'interesse dell'ambiente e della salute, può essere giustificata costituzionalmente solo sulla base di indirizzi fondati sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite tramite istituzioni e organismi a ciò deputati, indirizzi la cui elaborazione non può spettare che a legge dello Stato, chiamata ad individuare il punto di equilibrio fra esigenze contrapposte (sentenza n. 307/2003), che si imponga, in termini non derogabili dal legislatore regionale, uniformemente sull'intero territorio nazionale (sentenza n. 338/2003). > >- Rispetto alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 77 Cost., il sindacato della Corte è circoscritto a verificare il carattere "evidente" della loro carenza: v. citate, tra le molte, sentenze n. 272 e n. 62/2005 e n. 6/2003.
Massima n. 30275
Illegittimità costituzionale degli artt. 3, 4, 6, comma 1, e 7 del decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2005, n. 5. Il decreto de quo mira a disciplinare la produzione agricola in presenza anche di colture transgeniche. Negli artt. 3, 4 e 7 impugnati si stabiliscono, infatti, le modalità per adottare le "norme quadro per la coesistenza", contemplando un atto statale di indefinibile natura giuridica, e si prevede lo sviluppo ulteriore di queste norme quadro mediante piani regionali di natura amministrativa: tali scelte sono lesive della competenza legislativa delle Regioni nella materia agricoltura, dal momento che non può essere negato, in tale ambito, l'esercizio del potere legislativo delle Regioni per disciplinare le modalità di applicazione del principio di coesistenza delle colture transgeniche con quelle convenzionali nei diversi territori regionali, molto differenziati dal punto di vista morfologico. Anche l'art. 6, comma 1, è illegittimo, poiché la regolamentazione delle sanzioni amministrative spetta al soggetto cui compete la disciplina della materia la cui inosservanza viene sanzionata. > >- La coltivazione a fini produttivi degli OGM riguarda "il nocciolo duro della materia agricoltura, che ha a che fare con la produzione di vegetali ed animali destinati all'alimentazione": sentenza n. 12/2004. > >- La materia agricoltura è di competenza delle Regioni ai sensi del quarto comma dell'art. 117 Cost.: sul punto v., citate, sentenze n. 282 e n. 12/2004. > >- Che la regolamentazione delle sanzioni amministrative spetti al soggetto cui compete la disciplina della materia la cui inosservanza viene sanzionata si legge nelle sentenze, citate, n. 63/2006 e n. 384 e 50/2005.
Massima n. 30276
Illegittimità costituzionale in via consequenziale degli artt. 5, commi 3 e 4, 6, comma 2, e 8 del decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2005, n. 5. Le discipline dettate dagli artt. 5, commi 3 e 4, e 8, infatti, si pongono in nesso inscindibile con le norme di cui agli artt. 3, 4, 6, comma 1, e 7 del medesimo decreto-legge, dichiarate incostituzionali con la presente sentenza, mentre l'art. 6, comma 2, si pone in stretto rapporto con l'art. 8, per la cui inosservanza detta sanzioni di carattere penale. > >
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile l'intervento in giudizio dell'Associazione Sementieri Mediterranei;
dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 3, 4, 6, comma 1, e 7 del decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279 (Disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2005, n. 5 ;
dichiara la conseguente illegittimità costituzionale degli articoli 5, commi 3 e 4, 6, comma 2, e 8 del decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2005, n. 5;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, commi 3 e 4, 6, 7 e 8 del decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2005, n. 5, sollevata dalla Regione Marche in relazione agli articoli 9, 32, 33 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 279 del 2004, convertito in legge con modificazioni dalla legge n. 5 del 2005, sollevate dalla Regione Marche in relazione agli articoli 72, 76, 77, 117, commi primo, terzo, quarto e quinto della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 marzo 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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