Corte costituzionale
Sentenza n. 383/2005
Corte cost., sent. 14 ottobre 2005, n. 383
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 383/2005
- Data di deposito
- 14 ottobre 2005
- Data di decisione
- 11 ottobre 2005
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:383
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, decreto-legge n. 239 del 29 agosto 2003
- legge n. 290 del 27 ottobre 2003
- art. 1, comma 3, decreto-legge n. 239 del 29 agosto 2003
- art. 1, comma 4, lettera c), legge n. 239 del 23 agosto 2004
- art. 1-sexies, comma 5, decreto-legge n. 239 del 29 agosto 2003
- art. 1-sexies, comma 2, decreto-legge n. 239 del 29 agosto 2003
- art. 1, comma 4, lettera f), legge n. 239 del 23 agosto 2004
- art. 1, comma 121, legge n. 239 del 23 agosto 2004
- art. 1-sexies, comma 1, decreto-legge n. 239 del 29 settembre 2003
- art. 1-sexies, comma 2, decreto-legge n. 239 del 29 settembre 2003
- art. 1-sexies, comma 1, decreto-legge n. 239 del 29 agosto 2003
- art. 1-sexies, comma 3, decreto-legge n. 239 del 29 agosto 2003
- art. 1-sexies, comma 4, decreto-legge n. 239 del 29 agosto 2003
- art. 1-sexies, comma 6, decreto-legge n. 239 del 29 agosto 2003
- decreto-legge n. 239 del 29 agosto 2003
- legge n. 239 del 23 agosto 2004
- art. 1, comma 2, lettera c), legge n. 239 del 23 agosto 2004
- art. 1, comma 8, lettera a) punto 7), legge n. 239 del 23 agosto 2004
- art. 1, comma 8, lettera b) punto 3), legge n. 239 del 23 agosto 2004
- art. 1, comma 33, legge n. 239 del 23 agosto 2004
- art. 1, comma 56, legge n. 239 del 23 agosto 2004
- art. 1, comma 57, legge n. 239 del 23 agosto 2004
- art. 1, comma 58, legge n. 239 del 23 agosto 2004
- art. 1-ter, comma 2, decreto-legge n. 239 del 29 agosto 2003
- art. 1-sexies, comma 8, decreto-legge n. 239 del 29 agosto 2003
- art. 1, comma 7, lettera g), legge n. 239 del 23 agosto 2004
- art. 1, comma 7, lettera h), legge n. 239 del 23 agosto 2004
- art. 1, comma 7, lettera i), legge n. 239 del 23 agosto 2004
- art. 1, comma 8, lettera a) punto 3), legge n. 239 del 23 agosto 2004
- art. 1, comma 24, lettera a) nella parte in cui sostituisce, legge n. 239 del 23 agosto 2004
- legge n. 290 del 23 ottobre 2003
- art. 1, comma 26, nella parte in cui sostituisce, legge n. 239 del 23 agosto 2004
- art. 1-sexies, comma 4, bis, decreto-legge n. 239 del 29 agosto 2003
- art. 1-sexies, comma 4, ter, decreto-legge n. 239 del 29 agosto 2003
- art. 1, comma 77, legge n. 239 del 23 agosto 2004
- art. 1, comma 78, legge n. 239 del 23 agosto 2004
- art. 1, comma 79, legge n. 239 del 23 agosto 2004
- art. 1, comma 80, legge n. 239 del 23 agosto 2004
- art. 1, comma 81, legge n. 239 del 23 agosto 2004
- art. 1, comma 82, legge n. 239 del 23 agosto 2004
- art. 1, comma 83, legge n. 239 del 23 agosto 2004
- art. 1, comma 84, legge n. 239 del 23 agosto 2004
Parametri
- art. 32, comma 2, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 119, Costituzione
- art. 8, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
- art. 16, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
- decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
- decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 26 marzo 1977
- decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 22 marzo 1974
- art. 95, comma 3, Costituzione
- art. 97, comma 1, Costituzione
- art. 97, comma 2, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 117, comma 6, Costituzione
- art. 117, comma 2, lettera h), Costituzione
- art. 117, comma 2, lettera m), Costituzione
- art. 117, comma 4, Costituzione
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 120, Costituzione
- art. 117, Costituzione
Massime
Massima n. 29810
Nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale è inammissibile l’intervento di soggetti privi di potestà legislativa, i quali possono avvalersi per la tutela delle proprie posizioni soggettive dei mezzi di tutela, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali. (Nella specie, la Corte ha confermato l’ordinanza letta nella pubblica udienza del 24 maggio 2005, con la quale sono stati dichiarati inammissibili gli interventi spiegati da ENEL s.p.a.).
Massima n. 29811
E’ ammissibile il ricorso con il quale la Provincia autonoma di Trento ha sollevato questioni di legittimità costituzionale della legge 27 ottobre 2003, n. 290, nella parte in cui ha introdotto nel decreto-legge 29 agosto 239, gli artt. 1-ter, comma 2, e 1-sexies, commi da 1 a 6. Il ricorso, infatti, anche se risulta notificato nel termine perentorio di sessanta giorni di cui all'art. 32, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, solo presso l'Avvocatura dello Stato, ma non anche al Presidente del Consiglio dei ministri presso la Presidenza del Consiglio deve essere considerato ammissibile in forza del principio di scissione fra il momento in cui la notificazione deve intendersi perfezionata nei confronti del notificante – e che coincide con il momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario – rispetto al momento in cui essa si perfeziona per il destinatario dell'atto, e, nella specie, il termine è stato osservato. - Per il precedente orientamento, secondo cui il ricorso notificato tempestivamente alla sola Avvocatura dello Stato, ma tardivamente al Presidente del Consiglio dei ministri presso la propria sede, doveva essere dichiarato inammissibile, v. la citata sentenza n. 295/1993. - Per l’affermazione del principio di scissione del termine per il notificante e per il destinatario della notificazione, v. le citate sentenze n. 477/2002 e 28/2004, nonché l’ordinanza n. 97/2004.
Massima n. 29812
In relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, quale convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, va disattesa l'eccezione del Presidente del Consiglio dei ministri di tardività dell'impugnazione, perché effettuata solo dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge nei confronti di disposizioni non modificate in sede di conversione. Si deve infatti riconoscere la tempestività della impugnazione dei decreti legge successivamente alla loro conversione, la quale ne stabilizza la presenza all'interno dell'ordinamento. - Sulla ammissibilità di questioni concernenti disposizioni contenute in un decreto-legge, proposte solo successivamente alla conversione in legge, v. le citate sentenze n. 113/1967, n. 192/1970, n. 25/1996, n. 287/2004, n. 62/2005.
Massima n. 29813
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera c), della legge 23 agosto 2004, n. 239, il quale prevede che «lo Stato e le Regioni, al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'energia nelle sue varie forme e in condizioni di omogeneità sia con riguardo alle modalità di fruizione sia con riguardo ai criteri di formazione delle tariffe e al conseguente impatto sulla formazione dei prezzi, garantiscono […] l'assenza di oneri di qualsiasi specie che abbiano effetti economici diretti o indiretti ricadenti al di fuori dell'ambito territoriale delle autorità che li prevedono», censurato, in riferimento all’art. 119 della Costituzione, sul presupposto che l'indeterminatezza della nozione di “effetto economico indiretto”, contemplata nella disposizione impugnata, potrebbe «diventare uno strumento per limitare l'autonomia di entrata e di spesa riconosciuta alle Regioni dalla norma costituzionale». La censura è, infatti, prospettata in termini ipotetici e comunque troppo generici.
Massima n. 29814
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies, comma 5, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, quale convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2003, n. 290, censurato, in riferimento agli artt. 8 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonché al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, e al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, per il regime dei poteri sostitutivi statali da esso previsti, applicabile nella Provincia autonoma. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, infatti, non possono rivendicare forme e condizioni di autonomia riconosciute dal Titolo V della Costituzione in base all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e, contestualmente, affermare la perdurante vigenza, nella stessa materia, del particolare regime individuato nello statuto e nelle relative norme di attuazione allo scopo di delimitare o ridurre i poteri statali previsti dalla disciplina costituzionale ordinaria della quale si sostiene l'applicabilità, in quanto la norma di cui all’art. 10 ha carattere di assoluta specialità, che rende estensibile alle Regioni speciali e alle Province autonome di Trento e di Bolzano le disposizioni della legge cost. n. 3 del 2001 che riconoscano forme di autonomia più ampie, sulla base di una valutazione necessariamente complessiva e pertanto comprensiva sia dei nuovi poteri che dei relativi limiti, espressi od impliciti, contenuti nel nuovo Titolo V; e tra i limiti, vi è il potere sostitutivo che fa sistema con le norme costituzionali di allocazione delle competenze e che, in quanto tale, non potrebbe essere disarticolato, in applicazione della clausola di favore, nei confronti delle Regioni ad autonomia differenziata, dissociando il titolo di competenza dai meccanismi di garanzia ad esso immanenti. - Sulla impossibilità di disarticolare il sistema delineato dall’applicazione dell’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, sottraendo le Regioni a statuto speciale e le Province autonome dai limiti contenuti nel nuovo Titolo V, e in particolare dalla ivi prevista disciplina del potere sostitutivo, v. la citata sentenza n. 236/2004.
Massima n. 29815
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies, comma 2, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, quale convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2003, n. 290, censurato, in riferimento agli artt. 95, terzo comma, e 97, primo e secondo comma, Cost., nella parte in cui prevede che le norme concernenti il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di tutti gli impianti della rete nazionale di trasporto dell'energia siano emanate con decreto del Presidente della Repubblica. Premesso che le Regioni possono far valere nei giudizi in via principale il contrasto con norme costituzionali diverse da quelle contenute negli artt. 117, 118 e 119 soltanto se esso si risolva in una esclusione o limitazione dei poteri regionali, senza che possano aver rilievo denunce di illogicità o di violazione di principî costituzionali che non ridondino in lesioni delle sfere di competenza regionale, la prospettazione della censura è priva di qualsiasi riferimento argomentativo al fatto che dalla invocata violazione delle riserve di legge indicate possa derivare una compressione dei poteri attribuiti alle province autonome. - Sui limiti entro i quali le Regioni e le Province autonome possono far valere vizi di legittimità costituzionale per violazione di parametri diversi da quelli attributivi di competenza o posti a garanzia dell’autonomia finanziaria, v. le citate sentenze n. 303/2003, n. 196, n. 280, n. 286/2004, n. 50/2005.
Massima n. 29816
E’ inammissibile, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera f), della legge 28 agosto 2004, n. 239, il quale prevede che lo Stato e le Regioni, al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'energia nelle sue varie forme e in condizioni di omogeneità sia con riguardo alle modalità di fruizione sia con riguardo ai criteri di formazione delle tariffe e al conseguente impatto sulla formazione dei prezzi, garantiscono l'adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche, nei limiti consentiti dalle caratteristiche fisiche e geografiche delle singole Regioni, escludendo, in particolare, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili dalla previsione di eventuali misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale qualora esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale. Premesso che le Regioni possono far valere nei giudizi in via principale il contrasto con norme costituzionali diverse da quelle contenute negli artt. 117, 118 e 119 soltanto se esso si risolva in una esclusione o limitazione dei poteri regionali, senza che possano aver rilievo denunce di illogicità o di violazione di principî costituzionali che non ridondino in lesioni delle sfere di competenza regionale, nella specie non risulta in alcun modo argomentata la connessione tra i vizi denunciati e la asserita compressione dei poteri regionali.
Massima n. 29817
E’ inammissibile, in riferimento all’art. 76 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 121, della legge 28 agosto 2004, n. 239, il quale delega il Governo ad adottare uno o più testi unici per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, ai sensi e secondo i principî e criteri di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Premesso che le Regioni possono far valere nei giudizi in via principale il contrasto con norme costituzionali diverse da quelle contenute negli artt. 117, 118 e 119 soltanto se esso si risolva in una esclusione o limitazione dei poteri regionali, senza che possano aver rilievo denunce di illogicità o di violazione di principî costituzionali che non ridondino in lesioni delle sfere di competenza regionale, nella specie non risulta in alcun modo argomentata la connessione tra i vizi denunciati e la asserita compressione dei poteri regionali.
Massima n. 29818
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, quale convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2003, n. 290, censurato, in riferimento agli artt. 117, terzo e sesto comma, e 118 Cost. e al principio di leale collaborazione, in quanto, successivamente alla proposizione dei ricorsi, il testo originario dei commi da 1 a 4 dell'art. 1-sexies del decreto-legge n. 239 del 2003, è stato abrogato e sostituito ad opera dell'art. 1, comma 26, della legge n. 239 del 2004, il quale ha introdotto la necessità dell'intesa con la Regione interessata ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica, e ha disposto la soppressione del rinvio ad un atto regolamentare statale per la disciplina del procedimento e l'individuazione delle autorità competenti, sicché, non essendo la formulazione originaria delle disposizioni impugnate attualmente più in vigore e non avendo dette disposizioni avuto applicazione nel periodo della loro vigenza, viene meno la necessità di una pronuncia della Corte.
Massima n. 29819
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, quale convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2003, n. 290, censurato, in riferimento agli artt. 117, terzo e sesto comma, e 118 Cost. e al principio di leale collaborazione, in quanto, successivamente alla proposizione dei ricorsi, il testo originario dei commi da 1 a 4 dell'art. 1-sexies del decreto-legge n. 239 del 2003, è stato abrogato e sostituito ad opera dell'art. 1, comma 26, della legge n. 239 del 2004, il quale ha introdotto la necessità dell'intesa con la Regione interessata ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica, e ha disposto la soppressione del rinvio ad un atto regolamentare statale per la disciplina del procedimento e l'individuazione delle autorità competenti, sicché, non essendo la formulazione originaria delle disposizioni impugnate attualmente più in vigore e non avendo dette disposizioni avuto applicazione nel periodo della loro vigenza, viene meno la necessità di una pronuncia della Corte.
Massima n. 29820
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1-sexies, comma 6, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, quale convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2003, n. 290 censurato in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., nonché al principio di leale collaborazione, in quanto prevedeva che lo Stato e le Regioni interessate stipulassero accordi di programma «con i quali sono definite le modalità organizzative e procedimentali per l'acquisizione del parere regionale nell'ambito dei procedimenti autorizzativi delle opere inserite nel programma triennale di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale e delle opere di rilevante importanza che interessano il territorio di più Regioni anche per quanto attiene al trasporto nazionale del gas naturale e degli oli minerali». La previsione del “parere regionale” per l'autorizzazione delle opere indicate da tale disposizione deve infatti essere considerata implicitamente abrogata dalla più generale previsione dell'«intesa con la Regione o le Regioni interessate» – di cui al nuovo comma 1 dello stesso art. 1-sexies, come sostituito dall’art. 1. comma 26, della legge 23 agosto 2004, n. 239 – per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica, sicché, in assenza di una qualche applicazione medio tempore della norma impugnata, è venuta meno la necessità di una pronuncia della Corte.
Massima n. 29821
La disciplina posta dal decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, in tema di disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale, e dalla legge 23 agosto 2004, n. 239, in tema di riordino del settore energetico e contenente la delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, deve, alla luce del riparto di competenze di cui alla riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, essere ricondotta alla materia, di competenza concorrente, “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”, di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost., come si desume, in particolare, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 239 del 2004, che qualifica espressamente come «principî fondamentali in materia energetica, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, quelli posti dalla presente legge», mentre deve escludersi, da un lato, che la medesima disciplina possa essere ricondotta nella materia “governo del territorio”, giacché l'ambito cui riferire le competenze relative ad attività che presentano una diretta od indiretta rilevanza in termini di impatto territoriale va individuato, non secondo il criterio dell'elemento materiale consistente nell'incidenza delle attività in questione sul territorio, ma attraverso la valutazione dell'elemento funzionale, nel senso della individuazione degli interessi pubblici sottesi allo svolgimento di quelle attività, e, dall’altro, che la medesima disciplina possa essere ricondotta alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., in materia di sicurezza e ordine pubblico, giacché tale competenza concerne solo gli interventi finalizzati alla prevenzione dei reati e al mantenimento dell'ordine pubblico e non la sicurezza tecnica o la sicurezza dell'approvvigionamento dell'energia elettrica, ovvero a quella in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., poiché tale titolo di competenza non può trasformarsi nella pretesa dello Stato di disciplinare e gestire direttamente materie affidate anche alla competenza delle regioni, escludendone o riducendone radicalmente il ruolo, e può quindi essere invocato solo «in relazione a specifiche prestazioni delle quali la normativa nazionale definisca il livello essenziale di erogazione», e non anche «al fine di individuare il fondamento costituzionale della disciplina, da parte dello Stato, di interi settori materiali». - Circa la riferibilità della disciplina del settore energetico alla competenza concorrente in tema di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”, v. la citata sentenza n. 6/2004. - Sull’ambito della materia “governo del territorio”, v. le citate sentenze n. 303, n. 307, n. 331 e n. 362/2003, n. 196/2004. - Sul contenuto della competenza legislativa esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza, v. le citate sentenze n. 407/2002, n. 6, n. 162 e n. 428/2004, n. 95/2005. - Sulla competenza legislativa esclusiva in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, vedi la citata sentenza n. 285/2005.
Massima n. 29822
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, lettera c), della legge 23 agosto 2004, n. 239, il quale stabilisce che «le attività di distribuzione di energia elettrica e gas naturale a rete, di esplorazione, coltivazione, stoccaggio sotterraneo di idrocarburi, nonché di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica sono attribuite in concessione secondo le disposizioni di legge», censurato, in riferimento all’art. 117, comma quarto, della Costituzione, sul presupposto che il legislatore statale avrebbe disciplinato un ambito da considerare estraneo alla materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”, di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost., e in particolare quello della “distribuzione locale di energia”, di competenza legislativa residuale delle Regioni. L'espressione utilizzata nel terzo comma dell'art. 117 Cost. corrisponde infatti alla nozione di “settore energetico” di cui alla legge n. 239 del 2004, mentre la nozione di “distribuzione locale dell'energia”, utilizzata dalla normativa comunitaria e nazionale, ma solo come possibile articolazione a fini di gestione della rete di distribuzione nazionale è rilevante a livello amministrativo e gestionale, ma non può legittimare l'individuazione di una autonoma materia legislativa sul piano del riparto costituzionale delle competenze fra Stato e Regioni.
Massima n. 29823
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, lettera a), punto 7, della legge 23 agosto 2004, n. 239, il quale dispone che lo Stato, con particolare riguardo al settore elettrico, anche avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, esercita compiti e funzioni in materia di «definizione dei criteri generali per le nuove concessioni di distribuzione dell'energia elettrica e per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di generazione di energia elettrica di potenza termica superiore ai 300 MW, sentita la Conferenza unificata e tenuto conto delle linee generali dei piani energetici regionali», censurato, in riferimento all’art. 117, comma quarto, della Costituzione, in quanto non distinguendo fra concessioni nazionali e concessioni locali, avrebbe disciplinato un ambito da considerare estraneo alla materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”, di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost., e in particolare quello della “distribuzione locale di energia”, di competenza legislativa residuale delle Regioni. L'espressione utilizzata nel terzo comma dell'art. 117 Cost. corrisponde infatti alla nozione di “settore energetico” di cui alla legge n. 239 del 2004, mentre la nozione di “distribuzione locale dell'energia”, utilizzata dalla normativa comunitaria e nazionale, ma solo come possibile articolazione a fini di gestione della rete di distribuzione nazionale è rilevante a livello amministrativo e gestionale, ma non può legittimare l'individuazione di una autonoma materia legislativa sul piano del riparto costituzionale delle competenze fra Stato e Regioni.
Massima n. 29824
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, lettera b), punto 3, della legge 23 agosto 2004, n. 239, il quale stabilisce che lo Stato, con particolare riguardo al settore del gas naturale, anche avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, esercita compiti e funzioni relativi alle «determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento», censurato, in riferimento all’art. 117, comma quarto, della Costituzione, sul presupposto che il legislatore statale avrebbe disciplinato un ambito materiale da considerare estraneo alla materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”, di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost., e in particolare quello dello “stoccaggio di gas naturale in giacimento”, di competenza legislativa residuale delle Regioni. L'espressione utilizzata nel terzo comma dell'art. 117 Cost. corrisponde infatti alla nozione di “settore energetico” di cui alla legge n. 239 del 2004, la quale si riferisce anche alle attività relative agli oli minerali e al gas naturale, nonché genericamente alla distribuzione dell’energia elettrica, mentre la nozione di “distribuzione locale dell'energia”, utilizzata dalla normativa comunitaria e nazionale, ma solo come possibile articolazione a fini di gestione della rete di distribuzione nazionale è rilevante a livello amministrativo e gestionale, ma non può legittimare l'individuazione di una autonoma materia legislativa sul piano del riparto costituzionale delle competenze fra Stato e Regioni.
Massima n. 29825
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 33, della legge 23 agosto 2004, n. 239, il quale stabilisce che «sono fatte salve le concessioni di distribuzione di energia elettrica in essere, ivi compresa, per quanto riguarda l'attività di distribuzione, la concessione di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333», convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, e che «il Ministro delle attività produttive, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, anche al fine di garantire la parità di condizioni, può proporre modifiche e variazioni delle clausole contenute nelle relative convenzioni», censurato, in riferimento all’art. 117, comma quarto, della Costituzione, sul presupposto che il legislatore statale avrebbe disciplinato un ambito materiale da considerare estraneo alla materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”, di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost., e in particolare quello della “distribuzione locale di energia”, di competenza legislativa residuale delle Regioni. L'espressione utilizzata nel terzo comma dell'art. 117 Cost. corrisponde infatti alla nozione di “settore energetico” di cui alla legge n. 239 del 2004, mentre la nozione di “distribuzione locale dell'energia”, utilizzata dalla normativa comunitaria e nazionale, ma solo come possibile articolazione a fini di gestione della rete di distribuzione nazionale è rilevante a livello amministrativo e gestionale, ma non può legittimare l'individuazione di una autonoma materia legislativa sul piano del riparto costituzionale delle competenze fra Stato e Regioni.
Massima n. 29826
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 56, 57 e 58, della legge 23 agosto 2004, n. 239, il quale detta norme riguardanti le attività di lavorazione e stoccaggio di oli minerali, introducendo una disciplina che individua le attività soggette a regime autorizzatorio, affermando la competenza delle Regioni nel rilascio delle autorizzazioni ed individuando i parametri alla stregua dei quali deve essere esercitato il potere autorizzatorio, censurato, in riferimento all’art. 117, comma quarto, della Costituzione, sul presupposto che il legislatore statale avrebbe disciplinato un ambito materiale da considerare estraneo alla materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”, di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost., e in particolare quello della “lavorazione e stoccaggio degli oli minerali”, di competenza legislativa residuale delle Regioni. L'espressione utilizzata nel terzo comma dell'art. 117 Cost. corrisponde infatti alla nozione di “settore energetico” di cui alla legge n. 239 del 2004, la quale si riferisce anche alle attività relative agli oli minerali e al gas naturale, nonché genericamente alla distribuzione dell’energia elettrica, mentre la nozione di “distribuzione locale dell'energia”, utilizzata dalla normativa comunitaria e nazionale, ma solo come possibile articolazione a fini di gestione della rete di distribuzione nazionale è rilevante a livello amministrativo e gestionale, ma non può legittimare l'individuazione di una autonoma materia legislativa sul piano del riparto costituzionale delle competenze fra Stato e Regioni.
Massima n. 29827
Le competenze spettanti in materia di energia alle Province autonome di Trento e di Bolzano in base allo statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige sono meno ampie rispetto a quelle riconosciute in tale materia alle Regioni dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione, sicché le Province stesse (nella specie, la Provincia autonoma di Trento) possono, sulla base dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, rivendicare una propria competenza legislativa concorrente nella materia della “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia” identica a quella delle Regioni ad autonomia ordinaria e quindi anche una potestà amministrativa più ampia – in quanto fondata sui principî dell'art. 118 Cost. – rispetto a quella ad esse spettante sulla sola base delle norma di attuazione in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica, mentre la clausola di salvaguardia, di cui all’art. 1, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 239, deve essere interpretata, conformemenete al sistema costituzionale, nel senso che le competenze statutarie delle Regioni speciali e delle Province autonome restano ferme solo per le parti in cui dal Titolo V della Costituzione non possano essere ricavate forme e condizioni più ampie di autonomia. - Sull’ambito di operatività dell’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, v. la citata sentenza n. 8/2004.
Massima n. 29828
In tema di disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale, di cui al decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2003, n. 290, e di riordino del settore energetico e di delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 239, la chiamata in sussidiarietà, in capo ad organi dello Stato, di funzioni amministrative relative ai problemi energetici di livello nazionale, al fine di assicurare il loro indispensabile esercizio unitario, risulta ragionevole, mentre deve essere verificata analiticamente la sussistenza o meno delle altre condizioni necessarie perché possa essere costituzionalmente ammissibile un meccanismo istituzionale del genere, che oggettivamente incide in modo significativo sull'ambito dei poteri regionali, e in particolare l’osservanza una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale - tanto più necessarie in una materia, quale quella della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, attribuita alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni pur in presenza di un esplicito riferimento alla dimensione “nazionale” della materia -, che devono essere condotte in base al principio di lealtà con un organo adeguatamente rappresentativo delle Regioni, ma anche degli enti locali, a loro volta titolari di molteplici funzioni amministrative senza dubbio condizionate od incise dalle diverse politiche del settore energetico, da individuarsi nella Conferenza unificata.
Massima n. 29829
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, quale convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2003, n. 290, censurato, in riferimento agi artt. 117, comma terzo, e 118 della Costituzione, nella parte in cui attribuisce al Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente, la competenza ad autorizzare, al fine di garantire la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, l'esercizio temporaneo di singole centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 300 MW, anche in deroga sia ai normali valori delle emissioni in atmosfera e di qualità dell'aria, sia ai limiti di temperatura degli scarichi termici. Premesso che i previsti poteri di deroga temporanei ineriscono alla materia della “tutela dell'ambiente” di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., e che la loro previsione e la loro disciplina spettano quindi alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, senza che ricorra la necessità di specifici meccanismi di collaborazione con le Regioni indispensabili nelle ipotesi della chiamata in sussidiarietà, la concreta allocazione in capo ad organi statali dei poteri di deroga contemplati dalle norme impugnate trova giustificazione nel fatto che tali poteri risultano indissolubilmente connessi con il potere principale attribuito al Ministro di autorizzare «l'esercizio temporaneo di singole centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW» per le finalità di «garantire la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, assicurando la produzione in misura necessaria alla copertura del fabbisogno nazionale», mentre rientra nel normale ed opportuno coordinamento fra le diverse istituzioni che sono chiamate ad operare nei medesimi settori la creazione di idonei strumenti di reciproca informazione, in questo caso fra Ministero e Regione interessata. - Sulla allocazione in capo ad organi statali dei poteri di deroga, una volta che a questi spetti un potere autorizzatorio, v. la citata sentenza n. 6/2004.
Massima n. 29830
In relazione alla questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 117, comma terzo, e 118 della Costituzione, dell'art. 1-ter, comma 2, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, nel testo risultante dalla conversione nella legge 27 ottobre 2003, n. 290, il quale stabilisce che «il Ministro delle attività produttive emana gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e di gas naturale e approva i relativi piani di sviluppo predisposti, annualmente, dai gestori delle reti di trasporto», la circostanza che, successivamente alla proposizione del ricorso, la disposizione censurata sia stata abrogata e sostituita ad opera dell'art. 1, comma 24, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 239, non determina la cessazione della materia del contendere, in quanto essa ha avuto una qualche concreta applicazione nel periodo della sua vigenza.
Massima n. 29831
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 1-ter, comma 2, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, quale convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2003, n. 290, nella parte in cui non dispone che l'emanazione da parte del Ministro per le attività produttive degli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale debba essere preceduta dall'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281. Premesso che, in materia di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”, la “chiamata in sussidiarietà” da parte dello Stato del potere di determinare gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e di gas naturale può essere giustificata sulla base della necessità che in questa materia sia assicurata una visione unitaria per l'intero territorio nazionale; tuttavia, la rilevanza del potere di emanazione di tali indirizzi sulla materia energetica e la sua sicura indiretta incidenza sul territorio e quindi sui relativi poteri regionali, rende costituzionalmente obbligata la previsione di un'intesa in senso forte fra gli organi statali e il sistema delle autonomie territoriali rappresentato in sede di Conferenza unificata, mentre l'attività di approvazione dei piani di sviluppo annuali dei gestori delle reti di trasporto, pure prevista dalla disposizione censurata, deve essere ritenuta necessariamente finalizzata a verificare la conformità dei suddetti piani agli indirizzi in materia, e quindi – risolvendosi sostanzialmente nell'esercizio di un potere di controllo, a limitata discrezionalità, che si esplica a valle dell'attività di selezione e disciplina degli interessi pubblici operata in sede di elaborazione congiunta tra Stato ed autonomie di quegli indirizzi – ne risulta giustificata l'attribuzione al solo Ministro preposto alla gestione amministrativa del settore.
Massima n. 29832
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies, comma 5, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, nel testo risultante dalla conversione nella legge 27 ottobre 2003, n. 290, censurato, in riferimento agli artt. 117, comma terzo, e 118 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che «le Regioni disciplinano i procedimenti di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di reti energetiche di competenza regionale in conformità ai principi e ai termini temporali di cui al presente articolo, prevedendo che, per le opere che ricadono nel territorio di più Regioni, le autorizzazioni siano rilasciate d'intesa tra le Regioni interessate». Premesso che la sostituzione, ad opera dell’art. 1, comma 27, della legge 23 agosto 2004, n. 239, del riferimento alle “reti energetiche” con il più limitato riferimento alle “reti elettriche”, non incide sulla sostanza della questione, la limitazione delle competenze regionali sui procedimenti autorizzatori alle reti di carattere non nazionale è giustificata in quanto la chiamata in sussidiarietà in capo allo Stato dei poteri autorizzatori concernenti le reti nazionali trova fondamento nella sussistenza di esigenze unitarie e la previsione di un termine entro cui il procedimento deve concludersi può senz'altro qualificarsi come principio fondamentale della legislazione in materia, essendo espressione di una generale esigenza di speditezza volta a garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale il celere svolgimento del procedimento autorizzatorio. - Sulla qualificazione come principi fondamentali delle norma volte a garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale il celere svolgimento del procedimento autorizzatorio, v. la citata sentenza n. 336/2005.
Massima n. 29833
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies, comma 5, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, nel testo risultante dalla conversione nella legge 27 ottobre 2003, n. 290, censurato, in riferimento all’art. 120 della Costituzione, nella parte in cui prevede che «in caso di inerzia o mancata definizione dell'intesa» (che deve intervenire fra le diverse Regioni interessate ad adottare le autorizzazioni alla costruzione ed esercizio delle reti di competenza regionale allorché le relative opere ricadono nel territorio di più Regioni), «lo Stato esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 120 della Costituzione». Premesso che il secondo comma dell'art. 120 Cost. individua una serie di situazioni che legittimano l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Governo per garantire taluni interessi essenziali, situazioni entro le quali potrebbe essere ricondotta la situazione di mancato conseguimento dell'intesa fra le Regioni, la disposizione censurata non pone un obbligo generalizzato di esercizio del potere governativo e, proprio attraverso l'esplicito rinvio all'art. 120 Cost., non configura una autonoma e diversa fattispecie di potere sostitutivo, sicché l'esercizio in concreto di tale potere dovrà fondarsi su una specifica verifica della sussistenza dei presupposti sostanziali contemplati nella norma costituzionale, nonché sul rispetto delle condizioni procedimentali previste dall'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
Massima n. 29834
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies, comma 8, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 (nel testo risultante dalla conversione nella legge 27 ottobre 2003, n. 290), censurato, in riferimento all’art. 117, comma terzo, della Costituzione, in quanto, disponendo che «per la costruzione e l'esercizio di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici si applicano le disposizioni del decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55», prevederebbe il rilascio di un'autorizzazione unica di competenza del Ministero delle attività produttive, porrebbe termini perentori per la definizione del procedimento e sospenderebbe le norme che disciplinano le modalità tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale, così incidendo sulla potestà legislativa regionale in materia di energia. Da un lato, la chiamata in sussidiarietà, in capo ad organi dello Stato, di funzioni amministrative relative ai problemi energetici di livello nazionale, al fine di assicurare il loro indispensabile esercizio unitario, risulta ragionevole (v. massima U); dall’altro, vale quanto già deciso nella sentenza n. 6 del 2004.
Massima n. 29835
Non è fondata, in riferimento agli artt. 117, comma terzo, e 118 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera c), della legge 23 agosto 2004, n. 239, il quale, nel prevedere che Stato e Regioni assicurano l'omogeneità delle modalità di fruizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'energia e dei criteri di formazione delle tariffe e dei prezzi conseguenti, stabilisce che essi garantiscono – tra l'altro – «l'assenza di oneri di qualsiasi specie che abbiano effetti economici diretti o indiretti ricadenti al di fuori dell'ambito territoriale delle autorità che li prevedono». Tale disposizione (peraltro riferita sia allo Stato che alle Regioni) integra senz'altro un principio fondamentale di per sé non irragionevole, né tale da limitare in modo eccessivo i poteri del legislatore regionale, mentre la denunciata illegittima limitazione dei poteri amministrativi delle Regioni potrebbe derivare soltanto da un illegittimo esercizio in concreto delle competenze amministrative spettanti agli organi dello Stato, evenienza, quest'ultima, a fronte della quale, nell'ipotesi che si concretizzasse, non mancherebbero alle Regioni interessate idonee forme di tutela, anche in sede giurisdizionale.
Massima n. 29836
E’ costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 4, lettera f), della legge 23 agosto 2004, n. 239 limitatamente alle parole «con esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili». La disposizione censurata, la quale, nel prevedere che Stato e Regioni assicurano l'adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche, stabilisce che possano essere previste «eventuali misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale, qualora esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti ed infrastrutture ad elevato impatto territoriale, con esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», si risolve nella imposizione al legislatore regionale di un divieto di prendere in considerazione una serie di differenziati impianti, infrastrutture ed attività per la produzione energetica, ai fini di valutare il loro impatto sull'ambiente e sul territorio regionale (che, in caso di loro concentrazione sul territorio, può anche essere considerevole), solo perché alimentati da fonti energetiche rinnovabili, e quindi in una previsione che eccede il potere statale di determinare soltanto i principî fondamentali della materia, ai sensi del terzo comma dell'art. 117 Cost., in quanto individua puntualmente e in modo analitico una categoria di fonti di energia rispetto alle quali sarebbe preclusa ogni valutazione da parte delle Regioni in sede di esercizio delle proprie competenze costituzionalmente garantite.
Massima n. 29837
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 1, comma 7, lettera h), della legge 23 agosto 2004, n. 239 del 2004, nella parte in cui non prevede che «la programmazione di grandi reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti» da parte dello Stato avvenga d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281. La chiamata in sussidiarietà da parte dello Stato dei fondamentali poteri amministrativi nella materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia” che esigono una unitaria visione a livello nazionale ed un loro efficace coordinamento con gli altri connessi poteri in materie di esclusiva competenza legislativa dello Stato, pur essendo giustificata, richiede che la programmazione delle reti infrastrutturali energetiche nazionali venga effettuata mediante moduli collaborativi con il sistema delle autonomie territoriali nella forma dell'intesa in senso forte fra gli organi statali e la Conferenza unificata.
Massima n. 29838
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 1, comma 7, lettera h), della legge 23 agosto 2004, n. 239 del 2004, nella parte in cui non prevede che «la programmazione di grandi reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti» da parte dello Stato avvenga d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281. La chiamata in sussidiarietà da parte dello Stato dei fondamentali poteri amministrativi nella materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia” che esigono una unitaria visione a livello nazionale ed un loro efficace coordinamento con gli altri connessi poteri in materie di esclusiva competenza legislativa dello Stato, pur essendo giustificata, richiede che la programmazione delle reti infrastrutturali energetiche nazionali venga effettuata mediante moduli collaborativi con il sistema delle autonomie territoriali nella forma dell'intesa in senso forte fra gli organi statali e la Conferenza unificata.
Massima n. 29839
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 1, comma 7, lettera h), della legge 23 agosto 2004, n. 239 del 2004, nella parte in cui non prevede che «l'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici» da parte dello Stato avvenga d'intesa con le Regioni e le Province autonome interessate. La predisposizione di un programma di grandi infrastrutture al fine di garantire la sicurezza strategica, ivi inclusa quella degli approvvigionamenti energetici e del relativo utilizzo, il contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese, lo sviluppo delle tecnologie innovative per la generazione di energia elettrica e l'adeguamento della strategia nazionale a quella comunitaria per le infrastrutture energetiche», implica necessariamente una forte compressione delle competenze regionali non soltanto nel settore energetico ma anche nella materia del governo del territorio, sicché l'attrazione in sussidiarietà a livello statale di tale funzione amministrativa in tanto può ritenersi costituzionalmente legittima, in quanto sia prevista un'intesa in senso forte con le Regioni nel cui territorio l'opera dovrà essere realizzata, mentre la disposizione censurata si limita ad un generico richiamo alla disciplina contenuta nella legge n. 443 del 2001 e nel d.lgs. n. 190 del 2002, che, nei termini in cui è formulato, non appare idoneo ad assicurare che anche l’individuazione di tali infrastrutture sia effettuata d'intesa con le Regioni e le Province autonome interessate. - Sulla necessità dell’intesa ai fini della individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, v. la citata sentenza n. 303/2003.
Massima n. 29840
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 1, comma 8, lettera a), punto 3), della legge 23 agosto 2004, n. 239 del 2004, nella parte in cui non prevede che «l'approvazione degli indirizzi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale» da parte dello Stato avvenga d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281. La disposizione censurata, la quale, nell'elencare i compiti e le funzioni amministrative di competenza dello Stato, in particolare nel settore elettrico, gli attribuisce il potere di approvare gli «indirizzi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, considerati anche i piani regionali di sviluppo del servizio elettrico», comporta, nella materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”, la chiamata in sussidiarietà da parte dello Stato dei poteri amministrativi di determinazione delle linee generali di sviluppo della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica senza tuttavia che siano previsti idonei moduli collaborativi nella forma dell'intesa in senso forte fra gli organi statali e la Conferenza unificata, rappresentativa dell'intera pluralità degli enti regionali e locali.
Massima n. 29841
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 1, comma 8, lettera a), punto 7), della legge 23 agosto 2004, n. 239 del 2004, nella parte in cui prevede che la Conferenza unificata sia solo sentita e non debba, invece, essere coinvolta nella forma dell'intesa sui «criteri generali per le nuove concessioni di distribuzione dell'energia elettrica e per l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio degli impianti di generazione di energia elettrica di potenza termica superiore ai 300 MW». La disposizione censurata, la quale attribuisce allo Stato il compito di definire i «criteri generali per le nuove concessioni di distribuzione dell'energia elettrica e per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di generazione di energia elettrica di potenza termica superiore ai 300 MW, sentita la Conferenza unificata e tenuto conto delle linee generali dei piani energetici regionali», comporta, nella materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”, la chiamata in sussidiarietà da parte dello Stato dei poteri amministrativi concernenti la determinazione dei criteri generali per le nuove concessioni di distribuzione dell'energia elettrica e per il rilascio delle autorizzazioni relative alle grandi centrali di produzione, per i quali non può essere ritenuto sufficiente il semplice parere della Conferenza unificata da essa previsto.
Massima n. 29842
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 1, comma 8, lettera b), punto 3), della legge 23 agosto 2004, n. 239 del 2004, nella parte in cui non prevede che il potere statale ivi contemplato sia esercitato previa intesa con le Regioni e le Province autonome direttamente interessate. La disposizione censurata, la quale prevede che lo Stato assuma le «determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento», comporta, in materia di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”, la chiamata in sussidiarietà da parte dello Stato di un delicato potere amministrativo, connesso con una molteplicità di altre funzioni regionali, quanto meno in tema di tutela della salute e di governo del territorio, senza tuttavia prevedere un'intesa in senso forte fra gli organi statali e le Regioni e le Province autonome direttamente interessate.
Massima n. 29843
E’ costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 24, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 239, nella parte in cui, sostituendo il comma 2 dell'art. 1-ter del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 (convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2003, n. 290), non prevede che lo Stato emani gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281. La disposizione censurata, la quale, nel sostituire il comma 2 dell'art. 1-ter del decreto-legge n. 239 del 2003, come modificato dalla legge di conversione n. 290 del 2003, ha mantenuto al Ministro delle attività produttive l'emanazione degli «indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale», disponendo inoltre che il Ministro «verifica la conformità dei piani di sviluppo predisposti, annualmente, dai gestori delle reti di trasporto con gli indirizzi medesimi», comporta, in materia di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”, la “chiamata in sussidiarietà” da parte dello Stato del potere di determinare gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale, giustificata sulla base della necessità che in questa materia sia assicurata una visione unitaria per l'intero territorio nazionale, senza tuttavia prevedere un'intesa in senso forte fra gli organi statali e il sistema delle autonomie territoriali rappresentato in sede di Conferenza unificata, costituzionalmente necessaria in considerazione della rilevanza del potere di emanazione degli indirizzi sulla materia energetica e della sua sicura indiretta incidenza sul territorio e sui relativi poteri regionali.
Massima n. 29844
Non è fondata, in riferimento agli artt. 117, comma terzo, e 118 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 24, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 239, nella parte in cui, sostituendo il comma 2 dell'art. 1-ter del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 (convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2003, n. 290), dispone che il Ministro delle attività produttive «verifica la conformità dei piani di sviluppo predisposti, annualmente, dai gestori delle reti di trasporto con gli indirizzi medesimi». La mera attività di verifica della conformità dei piani di sviluppo annuali dei gestori delle reti di trasporto, in conformità agli indirizzi in materia, può essere esercitata dal solo Ministro preposto alla gestione amministrativa del settore, trattandosi dell'esercizio di un potere di controllo, a limitata discrezionalità, che si esplica a valle dell'attività di selezione e disciplina degli interessi pubblici operata in sede di elaborazione – congiunta tra Stato ed autonomie – di quegli indirizzi cui i suddetti piani debbono conformarsi.
Massima n. 29845
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 26, della legge 23 agosto 2004, n. 239, nella parte in cui ha sostituito il comma 1 dell'art. 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, come convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 ottobre 2003, n. 290, censurato, in riferimento agli artt. 117, comma terzo, e 118 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, poiché sostituisce il criterio, adottato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, fondato sulla potenza degli impianti e sulla tensione delle reti di trasporto, con il criterio dell'appartenenza o meno degli impianti alla «rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica». La legge n. 239 del 2004 ha provveduto, infatti, a riordinare l'intero settore energetico e al suo interno il settore elettrico, ivi compresi gli atti che determinano i confini delle diverse reti di interesse nazionale, e in questo ambito rilevano le previsioni di cui all'art. 1, comma 7, lettere g), h), e i), nonché, con specifico riguardo al settore elettrico, le previsioni di cui all'art. 1, comma 8, lettera a), punto 3, disposizioni queste che, in forza delle dichiarazioni di illegittimità costituzionale pronunciate nella medesima sentenza (v. le massime GG, HH, II, LL), contemplano tutte la presenza di adeguati strumenti di codecisione paritaria tra lo Stato e il sistema delle autonomie regionali.
Massima n. 29846
E’ costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 26, della legge 23 agosto 2004, n. 239, nella parte in cui introduce il comma 4-bis nell'art. 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, come convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 ottobre 2003, n. 290. La previsione che, in caso di mancato conseguimento dell'intesa con la Regione o le Regioni interessate nel termine prescritto per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli elettrodotti, «lo Stato esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 120 della Costituzione, nel rispetto dei principî di sussidiarietà e leale collaborazione ed autorizza le opere di cui al comma 1, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le attività produttive previo concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio», pur superandosi in via di interpretazione sistematica il rilievo fondato sulla apparente elusione della competenza esclusiva del Governo, nella sua collegialità, in tema di esercizio dei poteri sostitutivi, contrasta con il secondo comma dell'art. 120 Cost., che non può essere applicato ad ipotesi nelle quali l'ordinamento costituzionale impone il conseguimento di una necessaria intesa fra organi statali e organi regionali per l'esercizio concreto di una funzione amministrativa attratta in sussidiarietà al livello statale in materie di competenza legislativa regionale e nella perdurante assenza di adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni nell'ambito dei procedimenti legislativi dello Stato, dovendosi escludere che, ai fini del perfezionamento dell'intesa, la volontà della Regione interessata possa essere sostituita da una determinazione dello Stato, il quale diverrebbe in tal modo l'unico attore di una fattispecie che, viceversa, non può strutturalmente ridursi all'esercizio di un potere unilaterale. - Sulla impossibilità che, allorquando sia prevista una intesa in senso forte e questa non sia raggiunta, la volontà della Regione interessata possa essere sostituita da una determinazione dello Stato, v. le citate sentenze n. 303/2003, n. 242 e n. 285/2005.
Massima n. 29847
Non è fondata, in riferimento agli artt. 117, comma terzo, e 118 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 26, della legge 23 agosto 2004, n. 239, nella parte in cui introduce nell'art. 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, come convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 ottobre 2003, n. 290, il comma 4-ter, il quale stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 1-sexies «si applicano, su istanza del proponente, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione eccetto i procedimenti per i quali sia completata la procedura di VIA, ovvero il relativo procedimento risulti in fase di conclusione». La disposizione impugnata contiene una normale disciplina transitoria, che regola in modo non irragionevole i procedimenti già iniziati sotto il regime giuridico precedente, salvo quelli che ormai si trovano in una fase particolarmente avanzata, evidentemente al fine di estendere il regime generale di semplificazione dei procedimenti autorizzatori introdotto dalle nuove disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dello stesso art. 1-sexies del decreto-legge n. 239 del 2003.
Massima n. 29848
Non è fondata, in riferimento agli artt. 117, comma terzo, e 118 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 33, della legge 23 agosto 2004, n. 239, il quale prevede che «sono fatte salve le concessioni di distribuzione di energia elettrica in essere, ivi compresa, per quanto riguarda l'attività di distribuzione, la concessione di cui all'art. 14, comma 1, del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359», aggiungendo che «il Ministro delle attività produttive, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, anche al fine di garantire la parità di condizioni, può proporre modifiche e variazioni delle clausole contenute nelle relative convenzioni». Si tratta, infatti di una norma transitoria relativa alla mera gestione della fase di passaggio dal precedente regime all'attuale, che non risulta di per sé irragionevole, in quanto mira semplicemente a garantire la certezza dei rapporti giuridici già instaurati dai concessionari dell'attività di distribuzione dell'energia, mentre le eventuali modifiche alle clausole delle convenzioni esistenti sono oggetto soltanto di un potere di “proposta” da parte del Ministro e di un potere consultivo dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, dovendo pertanto incontrare, per divenire effettive, il necessario consenso delle parti titolari del rapporto, sicché non è necessario che tali poteri debbano essere esercitati previa intesa con la Regione interessata.
Massima n. 29849
Non sono fondate, in riferimento agli artt. 117, comma terzo, e 118 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 56, 57 e 58, della legge 23 agosto 2004, n. 239, il quale disciplina le attività di lavorazione e stoccaggio di oli minerali, individuando le attività soggette ad autorizzazione di competenza delle Regioni nella installazione ed esercizio di nuovi impianti, nella dismissione di stabilimenti, nella variazione della capacità complessiva di lavorazione, nonché nella variazione di oltre il 30 per cento della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio (comma 56); indicando i parametri alla stregua dei quali va esercitato il potere autorizzatorio (comma 57), ed escludendo espressamente la necessità di autorizzazione per le modifiche degli stabilimenti di lavorazione o dei depositi di oli minerali che non incidano sulla capacità complessiva di lavorazione o non determinino una variazione della capacità di stoccaggio superiore a quella indicata nel comma 56, lettera d) (comma 58). L'individuazione delle attività soggette ad autorizzazione costituisce principio fondamentale della materia, dal momento che attraverso di essa viene stabilito quando si renda necessaria la sottoposizione al peculiare regime amministrativo relativo agli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio degli oli minerali e la soglia quantitativa, individuata in relazione alla complessiva capacità di stoccaggio, non appare irragionevole rispetto al bilanciamento fra i diversi interessi in gioco, mentre, per quanto riguarda le previsioni di cui ai commi 57 e 58, la ineludibilità dell'evidente impatto sul territorio di molte delle scelte che caratterizzano il settore delle politiche in materia di energia deve ritenersi adeguatamente bilanciata dal doveroso coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali all'interno dei processi decisionali di elaborazione e realizzazione delle politiche energetiche, e in particolare da quanto disposto dall'art. 1, comma 8, lettera c), punti 5 e 6, della stessa legge in relazione all'individuazione «di criteri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione ed all'esercizio degli impianti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali», nonché all'individuazione «della rete nazionale di oleodotti».
Massima n. 29850
Non è fondata, in riferimento agli artt. 117, comma terzo, e 118 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 77, 78, 79, 80, 81, 82 e 83, della legge 23 agosto 2004, n. 239, il quale prevede il procedimento di rilascio del permesso di ricerca e della concessione degli idrocarburi, stabilendo, in particolare, che i suddetti provvedimenti costituiscono titolo per la costruzione degli impianti e delle opere necessarie, sostituiscono ad ogni effetto autorizzazioni, permessi, concessioni ed atti di assenso comunque denominati e, qualora le opere comportino variazioni agli strumenti urbanistici, producono l'effetto della variante; disponendo, altresì, che il rilascio del permesso e della concessione avvenga in seguito a un procedimento unico, nel rispetto dei principî di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241; e fissando, inoltre, i termini entro cui deve concludersi l'attività istruttoria. Le disposizioni censurate devono infatti essere interpretate come semplicemente specificative delle caratteristiche della fase istruttoria e degli effetti della autorizzazione – che resta disciplinata dall'art. 1, comma 7, lettera n), della stessa legge n. 239 del 2004, il quale prevede la necessità dell'intesa con le Regioni interessate – con la conseguente assenza delle lamentate lesioni delle competenze regionali.
Massima n. 29851
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 1, comma 84, della legge 23 agosto 2004, n. 239, limitatamente alle parole «la mancata sottoscrizione degli accordi non costituisce motivo per la sospensione dei lavori necessari per la messa in produzione dei giacimenti di idrocarburi o per il rinvio dell'inizio della coltivazione». La previsione che la misura massima del «contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio», che può essere stabilito «a seguito di specifici accordi tra la Regione e gli enti locali interessati ed i titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi in terraferma non ancora entrate in produzione», non possa «eccedere il valore complessivo del quindici per cento di quanto comunque spettante alla Regione e agli enti locali per le aliquote di prodotto della coltivazione» costituisce una normativa di principio, necessaria anche al fine di garantire sull'intero territorio nazionale una relativa uniformità dei costi per le imprese di coltivazione degli idrocarburi sulla terraferma, mentre la determinazione nella legge statale delle conseguenze della mancata sottoscrizione degli accordi e, in particolare, l'esclusione che quest'ultima possa fondare la sospensione dei lavori necessari per la messa in produzione dei giacimenti o per il rinvio dell'inizio della coltivazione, restringe impropriamente la discrezionalità legislativa regionale attraverso la previsione di una normativa che non può in alcun modo essere qualificata come principio fondamentale.
Massima n. 29852
Non è fondata, in riferimento all’art. 117, comma terzo, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 121, della legge 23 agosto 2004, n. 239, il quale delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, ai sensi e secondo i principî e criteri di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. I principî e criteri direttivi della delega legislativa contenuta nella disposizione impugnata non appaiono di per sé contrastanti con i limiti posti dall'art. 117, terzo comma, Cost., alla legislazione statale nell'ambito delle materie attribuite alla potestà concorrente e, mentre il rispetto delle disposizioni costituzionali non deve essere necessariamente espresso, nella lettera b) del comma 121 è prevista esplicitamente la necessità del «rispetto delle competenze conferite alle amministrazioni centrali e regionali», fermo restando che i criteri direttivi contenuti nella disposizione censurata attengono non solo al settore energetico, ma anche a materie di sicura competenza esclusiva dello Stato.
Per questi motivi
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1-ter, comma 2, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica), quale convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2003, n. 290, nella parte in cui non dispone che il potere del Ministro delle attività produttive di emanare «gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale» sia esercitato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali);
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera f), della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), limitatamente alle parole «con esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili»;
3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, lettera g), della legge n. 239 del 2004, nella parte in cui non prevede che «l'identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento all'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti» da parte dello Stato avvenga d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281;
4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, lettera h), della legge n. 239 del 2004, nella parte in cui non prevede che «la programmazione di grandi reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti» da parte dello Stato avvenga d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281;
5) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, lettera i), della legge n. 239 del 2004, nella parte in cui non prevede che «l'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici» da parte dello Stato avvenga d'intesa con le Regioni e le Province autonome interessate;
6) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, lettera a), punto 3, della legge n. 239 del 2004, nella parte in cui non prevede che «l'approvazione degli indirizzi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale» da parte dello Stato avvenga d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281;
7) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, lettera a), punto 7, della legge n. 239 del 2004, nella parte in cui prevede che «la definizione dei criteri generali per le nuove concessioni di distribuzione dell'energia elettrica e per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di generazione di energia elettrica di potenza termica superiore ai 300 MW» da parte dello Stato debba avvenire «sentita la Conferenza unificata», anziché «previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281»;
8) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, lettera b), punto 3, della legge n. 239 del 2004, nella parte in cui non prevede che «le determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento» siano assunte dallo Stato d'intesa con le Regioni e le Province autonome direttamente interessate;
9) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 24, lettera a), della legge n. 239 del 2004, nella parte in cui, sostituendo il comma 2 dell'art. 1-ter del decreto-legge n. 239 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del 2003, non dispone che il potere del Ministro delle attività produttive di emanare «gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale» sia esercitato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281;
10) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 26, della legge n. 239 del 2004, nella parte in cui introduce il comma 4-bis nell'art. 1-sexies, del decreto-legge n. 239 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del 2003;
11) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 84, della legge n. 239 del 2004, limitatamente alle parole «la mancata sottoscrizione degli accordi non costituisce motivo per la sospensione dei lavori necessari per la messa in produzione dei giacimenti di idrocarburi o per il rinvio dell'inizio della coltivazione»;
12) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera c), della legge n. 239 del 2004, sollevata dalla Regione Toscana, in relazione all'art. 119 Cost., con il ricorso n. 107 del 2004;
13) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies, comma 5, del decreto-legge n. 239 del 2003, quale convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del 2003, sollevata dalla Provincia autonoma di Trento, in relazione agli artt. 8 e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché in relazione al d.Lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), al d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia), e al d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), con il ricorso indicato in epigrafe;
14) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies, comma 2, del decreto-legge n. 239 del 2003, quale convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del 2003, sollevate dalla Provincia autonoma di Trento, in relazione agli artt. 95, terzo comma, e 97, primo e secondo comma, Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;
15) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera f), della legge n. 239 del 2004, sollevate dalla Regione Toscana, in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;
16) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 121, della legge n. 239 del 2004, sollevata dalla Regione Toscana, in relazione all'art. 76 Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;
17) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale concernenti l'art. 1-sexies, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto-legge n. 239 del 2003, quale convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del 2003, sollevate dalla Regione Toscana e dalla Provincia autonoma di Trento in relazione agli artt. 117, terzo e sesto comma, e 118 Cost. con i ricorsi indicati in epigrafe;
18) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale concernenti l'art. 1-sexies, comma 6, del decreto-legge n. 239 del 2003, quale convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del 2003, sollevate dalla Provincia autonoma di Trento in relazione agli artt. 117, terzo e sesto comma, e 118 Cost. con il ricorso indicato in epigrafe;
19) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 239 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del 2003, sollevate dalla Regione Toscana, in relazione agli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost. e al principio di leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe;
20) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies, commi 5 e 8, del decreto-legge n. 239 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del 2003, sollevate dalla Regione Toscana e dalla Provincia autonoma di Trento, in relazione agli artt. 117, 118 e 120 Cost. e al principio di leale collaborazione, con i ricorsi indicati in epigrafe;
21) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettera c); comma 8, lettera a), punto 7; comma 8, lettera b), punto 3; comma 33; commi 56, 57 e 58, della legge n. 239 del 2004, sollevate dalla Regione Toscana, in relazione all'art. 117, quarto comma, Cost., con il ricorso indicato in epigrafe.
22) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera c); comma 26, nella parte in cui sostituisce il comma 1 dell'art. 1-sexies del decreto-legge n. 239 del 2003, introducendovi altresì il comma 4-ter; comma 33; commi 56, 57, 58, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 e 121, della legge n. 239 del 2004, sollevate dalla Regione Toscana e dalla Provincia autonoma di Trento, in relazione agli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., nonché al principio di leale collaborazione, con i ricorsi indicati in epigrafe.
Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 2005. F.to: Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente Ugo DE SIERVO, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 14 ottobre 2005. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze