Corte costituzionale
Ordinanza n. 292/2005
Corte cost., ord. 19 luglio 2005, n. 292
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 292/2005
- Data di deposito
- 19 luglio 2005
- Data di decisione
- 7 luglio 2005
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:292
Norme oggetto del giudizio
- art. 32, comma 1, lettera a), decreto-legge n. 41 del 23 febbraio 1995
- legge n. 85 del 22 marzo 1995
Parametri
Massime
Massima n. 29654
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 35, 36, 37, 38 e 53 della Costituzione, dell’art. 32, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, con il quale il regime della tassazione separata previsto dall’art. 16, comma 1, lettera a) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo in vigore fino al 31 dicembre 2003, viene esteso ai redditi riguardanti “le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di transazioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro”. La prospettata lesione dei parametri costituzionali evocati, infatti, non è in alcun modo ricollegabile alla disposizione impugnata, la quale si limita ad estendere il più favorevole regime della tassazione separata alle somme corrisposte a titolo risarcitorio, considerate imponibili dal combinato disposto degli artt. 6, comma 2, primo periodo, e 48, comma 1, primo periodo, del d.P.R. n. 917 del 1986, con la conseguenza che la questione è inammissibile per difetto di rilevanza, poiché l’eventuale accoglimento della stessa non avrebbe alcuna incidenza nel giudizio 'a quo'.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sollevata, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 35, 36, 37, 38 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Grosseto con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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