Corte costituzionale

Ordinanza n. 292/2005

Corte cost., ord. 19 luglio 2005, n. 292

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
292/2005
Data di deposito
19 luglio 2005
Data di decisione
7 luglio 2005
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Gallo
Presidente
CAPOTOSTI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:292

Norme oggetto del giudizio

  • art. 32, comma 1, lettera a), decreto-legge n. 41 del 23 febbraio 1995
  • legge n. 85 del 22 marzo 1995

Parametri

Massime

Massima n. 29654

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 35, 36, 37, 38 e 53 della Costituzione, dell’art. 32, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, con il quale il regime della tassazione separata previsto dall’art. 16, comma 1, lettera a) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo in vigore fino al 31 dicembre 2003, viene esteso ai redditi riguardanti “le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di transazioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro”. La prospettata lesione dei parametri costituzionali evocati, infatti, non è in alcun modo ricollegabile alla disposizione impugnata, la quale si limita ad estendere il più favorevole regime della tassazione separata alle somme corrisposte a titolo risarcitorio, considerate imponibili dal combinato disposto degli artt. 6, comma 2, primo periodo, e 48, comma 1, primo periodo, del d.P.R. n. 917 del 1986, con la conseguenza che la questione è inammissibile per difetto di rilevanza, poiché l’eventuale accoglimento della stessa non avrebbe alcuna incidenza nel giudizio 'a quo'.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sollevata, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 35, 36, 37, 38 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Grosseto con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.

F.to:

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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