Corte costituzionale

Sentenza n. 378/2004

Corte cost., sent. 6 dicembre 2004, n. 378

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
378/2004
Data di deposito
6 dicembre 2004
Data di decisione
29 novembre 2004
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Ugo De Siervo
Presidente
ONIDA
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:378

Norme oggetto del giudizio

  • statuto Regione Umbria
  • art. 9, statuto Regione Umbria
  • art. 66, statuto Regione Umbria
  • art. 9, comma 2, statuto Regione Umbria
  • art. 39, comma 2, statuto Regione Umbria
  • art. 40, statuto Regione Umbria
  • art. 66, comma 1, statuto Regione Umbria
  • art. 66, comma 2, statuto Regione Umbria
  • art. 66, comma 3, statuto Regione Umbria
  • art. 82, statuto Regione Umbria

Parametri

Massime

Massima n. 28896

E’ inammissibile il ricorso proposto, da un Consigliere regionale, avverso la delibera statutaria della Regione Umbria approvata dal Consiglio regionale in prima deliberazione il 2 aprile 2004 ed in seconda deliberazione il 29 luglio 2004. Nei giudizi di legittimità costituzionale promossi in via principale, infatti, i soggetti legittimati all’impugnativa sono determinati da fonti costituzionali, che individuano nel Governo e nelle Giunte regionali gli organi che possono ricorrere in via principale alla Corte costituzionale.

Massima n. 28897

E’ inammissibile l’intervento spiegato nel giudizio promosso in via principale da un Consigliere regionale, in quanto in tali giudizi sono legittimati ad essere parti solo i soggetti titolari delle attribuzioni legislative in contestazione, vale a dire, la Regione e lo Stato, quest’ultimo indicato dalla Costituzione quale unico possibile ricorrente.

Massima n. 28898

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 2, della delibera statutaria il della regione Umbria approvata dal Consiglio regionale in prima deliberazione 2 aprile 2004 ed in seconda deliberazione il 29 luglio 2004, nella parte in cui dispone che la Regione tutela “forme di convivenza” ulteriori rispetto a quelle costituita dalla famiglia, per violazione degli artt. 2, 5, 29, 117, secondo comma, lettera l), e 123 della Costituzione. Il ruolo di rappresentanza generale degli interessi delle rispettive collettività, riconosciuto alle Regioni dalla giurisprudenza costituzionale, è rilevante e giustifica l’esistenza, accanto ai contenuti necessari degli statuti regionali, di altri possibili contenuti, sia che risultino ricognitivi delle funzioni e dei compiti delle Regioni, sia che indichino aree di prioritario intervento politico o legislativo, che si esprimono attraverso proclamazioni di finalità da perseguire. A tali enunciazioni, tuttavia, anche se inserite in un atto-fonte, come nella specie, non può essere riconosciuta alcuna efficacia giuridica, collocandosi esse sul piano dei convincimenti espressivi delle diverse sensibilità politiche presenti nella comunità regionale al momento dell’approvazione dello statuto ed esplicano una funzione di natura culturale o anche politica, ma non normativa. - Sentenze citate nn. 40/1972; 829/1988; 196/2003; 2/2004.

Massima n. 28899

La norma impugnata si limita a riprodurre il modello dei regolamenti delegati, disciplinato, a livello statale, dall’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che imputa l’effetto abrogativo alla legge che autorizza l’adozione del regolamento; mentre il regolamento determina soltanto il termine iniziale dell’abrogazione stessa. Né l’adozione di tali regolamenti può alterare, nelle materie di competenza concorrente, il rapporto fra normativa statale di principio e legislazione regionale, poiché la stessa norma impugnata dispone che la legge di autorizzazione all’adozione del regolamento debba contenere “le norme generali regolatrici della materia” nonché la clausola abrogativa delle disposizioni vigenti; sicché, in relazione a tale legge potrà essere verificato il rispetto di riserve di legge regionale esistenti nei differenziati settori. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 117 e 121, dell’art. 39, comma 2, della delibera statutaria della Regione Umbria approvata dal Consiglio regionale in prima deliberazione il 2 aprile 2004 ed in seconda deliberazione il 29 luglio 2004, che prevede la possibilità per la Giunta regionale, previa autorizzazione con legge regionale, di adottare regolamenti di delegazione.

Massima n. 28900

Ben può uno statuto regionale prevedere uno speciale procedimento legislativo diretto soltanto ad operare sulla legislazione regionale vigente, a meri fini “di riordino e di semplificazione”. La norma contestata prevede, infatti, che il Consiglio regionale conferisce alla Giunta un semplice incarico di presentare all’Organo legislativo regionale, entro termini perentori, un progetto di testo unico delle disposizioni di legge già esistenti in “uno o più settori omogenei”, che dovrà essere comunque approvato dallo stesso Consiglio; mentre ogni modifica sostanziale della legislazione da riunificate spetta alla legge regionale, con la conseguenza che la Giunta, nella sua opera di predisposizione del testo unico, non potrà andare oltre al mero riordino ed alla semplificazione di quanto deliberato in sede legislativa dal Consiglio regionale. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 121 della Costituzione, dell’art. 40 della delibera statutaria della Regione Umbria approvata dal Consiglio regionale in prima deliberazione il 2 aprile 2004 ed in seconda deliberazione il 29 luglio 2004, che prevede la possibilità per la Giunta regionale di presentare al Consiglio progetti di testo unico di disposizioni di legge.

Massima n. 28901

E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 66, commi 1 e 2 della delibera statutaria della Regione Umbria approvata dal Consiglio regionale in prima deliberazione il 2 aprile 2004 ed in seconda deliberazione il 29 luglio 2004, sollevata in riferimento all’art. 122, primo comma, della Costituzione, nelle parti in cui prevede che la carica di componente della Giunta sia incompatibile con quella di consigliere regionale (primo comma) e stabilisce che al consigliere regionale nominato membro della Giunta subentra il primo dei candidati non eletti nella stessa lista e che il subentrante dura in carica per tutto il periodo in cui il consigliere mantiene la carica di assessore. La disciplina dei soggetti cui si riferisce l’art. 122 della Costituzione, infatti, non rientra nelle determinazioni lasciate all’autonomia statutaria ancorché le scelte circa la incompatibilità fra incarico di componente la Giunta regionale e di componente del Consiglio regionale possano essere originate da opzioni statutarie in tema di forma di governo della Regione. - Sentenza citata n. 2/2004.

Massima n. 28902

La dichiarazione di illegittimità costituzionale deve essere estesa, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 – che è norma che esprime un principio di diritto processuale che è valido per tutte le questioni di legittimità costituzionale previste dal Capo II della predetta legge n. 87 del 1953 -, anche al terzo comma dell’art. 66 della delibera statutaria della Regione Umbria approvata dal Consiglio regionale in prima deliberazione il 2 aprile 2004 ed in seconda deliberazione il 29 luglio 2004, che prevede un ulteriore svolgimento di quanto disciplinato dal secondo comma.

Massima n. 28903

La norma impugnata configura la disciplina della Commissione di garanzia statutaria nelle linee generali, attribuendo ad essa un esplicito potere consultivo e prevedendo un’apposita legge regionale, che regolerà analiticamente i poteri di tale organo nelle diverse fasi nelle quali sarà chiamato ad operare. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 121 e 134 della Costituzione, dell’art. 82 della delibera statutaria della Regione Umbria approvata dal Consiglio regionale in prima deliberazione il 2 aprile 2004 ed in seconda deliberazione il 29 luglio 2004, nella parte in cui attribuisce alla Commissione di garanzia la funzione di esprimere pareri sulla conformità allo statuto delle leggi e dei regolamenti regionali.

Per questi motivi

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile il ricorso, iscritto al n. 90 del registro ricorsi del 2004, presentato dal consigliere regionale della Regione Umbria Carlo Ripa di Meana nei confronti della delibera statutaria della Regione Umbria approvata dal Consiglio regionale in prima deliberazione il 2 aprile del 2004 ed in seconda deliberazione il 29 luglio 2004;

2) dichiara inammissibile l'intervento spiegato dal consigliere regionale della Regione Umbria Carlo Ripa di Meana, nel giudizio iscritto al n. 88 del registro ricorsi del 2004, relativo alla predetta delibera statutaria della Regione Umbria;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 66, commi 1 e 2, della predetta delibera statutaria della Regione Umbria;

4) dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 66, comma 3, della predetta delibera statutaria della Regione Umbria;

5) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, della predetta delibera statutaria della Regione Umbria, per violazione degli artt. 2, 5, 29, 117, secondo comma, lettera l), e 123 Cost., proposte con il ricorso n. 88 del 2004;

6) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 39, comma 2, della predetta delibera statutaria della Regione Umbria, per violazione degli artt. 121 e 117 Cost., proposte con il ricorso n. 88 del 2004;

7) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 40 della predetta delibera statutaria della Regione Umbria, per violazione dell'art. 121 Cost. e del principio di separazione dei poteri, proposta con il ricorso n. 88 del 2004;

8) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 82 della predetta delibera statutaria della Regione Umbria, per violazione degli artt. 121 e 134 Cost., proposte con il ricorso n. 88 del 2004.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 novembre 2004. F.to: Valerio ONIDA, Presidente Ugo DE SIERVO, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 6 dicembre 2004. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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