Corte costituzionale
Sentenza n. 223/2004
Corte cost., sent. 15 luglio 2004, n. 223
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 223/2004
- Data di deposito
- 15 luglio 2004
- Data di decisione
- 8 luglio 2004
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:223
Norme oggetto del giudizio
- art. 14, comma 5, quinquies inserito, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 13, comma 1, legge n. 189 del 30 luglio 2002
- art. 558, codice di procedura penale
- art. 13, comma 3, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 13, comma 3, bis, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 13, comma 3, quater, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 14, comma 5, quinquies come modificati, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- legge n. 189 del 30 luglio 2002
Parametri
Massime
Massima n. 28626
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 13 della Costituzione, l’art. 14, comma 5-'quinquies', del decreto legislativo n. 286 del 1998, inserito dal comma 1 dell’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-'ter' del medesimo art. 14 è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto. Infatti, la misura ‘precautelare’ dell'arresto dello straniero colto nella flagranza della contravvenzione di cui all’art. 14, comma 5-'ter', del decreto legislativo n. 286 del 1998, per essersi trattenuto senza giustificato motivo nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine del questore di lasciare il territorio nazionale entro il termine di cinque giorni, non essendo da un lato finalizzata all’adozione di alcun provvedimento coercitivo – né potendo esserlo data la natura contravvenzionale del reato per la quale essa è prevista –, né costituendo, dall'altro lato, un presupposto del procedimento amministrativo di espulsione – atteso che l’accompagnamento alla frontiera e il trattenimento in un centro di permanenza temporanea sono autonomamente previsti nei commi 5-'ter' e 5-'quinquies' dell’art. 14 a prescindere dal previo arresto dello straniero – si risolve in una limitazione ‘provvisoria’ della libertà personale priva di qualsiasi funzione processuale ed è quindi, sotto questo aspetto, manifestamente irragionevole. Restano pertanto assorbite le censure sollevate in riferimento ad altri parametri costituzionali. – Sull’autonomia tra il giudizio di convalida, volto a verificare 'ex post' la legittimità dell’operato dell’autorità di polizia, e la protrazione dello stato di privazione della libertà personale, per la quale è richiesto un ulteriore e autonomo provvedimento, v. la citata ordinanza n. 297/2001. – Sul rapporto di necessaria strumentalità tra il provvedimento provvisorio di privazione della libertà personale e il procedimento penale avente ad oggetto il reato per cui è stato disposto l’arresto obbligatorio in flagranza, v. le richiamate sentenze n. 173/1971 e n. 305/1996.
Massima n. 28627
Manifesta inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 558 del codice di procedura penale, nonché degli artt. 13, commi 3, 3-'bis', 3-'quater', e 14, comma 5-'quinquies', del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificati dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, sollevata in riferimento agli artt. 24, 101, secondo comma, e 111 della Costituzione, nella parte in cui, da un lato, prevede il ricorso al giudizio direttissimo, in caso di arresto in flagranza per il reato di inottemperanza all'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale, dall’altro lato invece impone al giudice di concedere, all’atto della convalida dell’arresto, il nulla osta all’espulsione e di pronunciare, quindi, sentenza di non luogo a procedere. Dall'ordinanza di rimessione, infatti, emerge che il rimettente – avendo sospeso il giudizio di convalida dell’arresto in relazione al reato di cui all’art. 14, comma 5-'ter', del decreto legislativo n. 286 del 1998 e quindi ordinato "la restituzione degli atti al pubblico ministero perché proceda, per questo reato, con il rito ordinario", – si è spogliato del processo e non può più fare applicazione delle norme in relazione alle quali ha sollevato la questione di legittimità costituzionale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dal comma 1 dell'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-ter del medesimo art. 14 è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto;
2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 558 del codice di procedura penale, nonché degli artt. 13, commi 3, 3-bis, 3-quater, e 14, comma 5-quinquies, del predetto decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificati dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, sollevata, in riferimento agli artt. 24, 101, secondo comma, e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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