Corte costituzionale
Sentenza n. 199/2003
Corte cost., sent. 5 giugno 2003, n. 199
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 199/2003
- Data di deposito
- 5 giugno 2003
- Data di decisione
- 23 maggio 2003
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Romano Vaccarella
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:199
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 27737
Inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sollevate in riferimento agli articoli 101, 102, 111, 24 e 39 della Costituzione. E' evidente, infatti, il carattere meramente ipotetico, e con ciò stesso l'irrilevanza, delle proposte questioni: non essendo stata rimessa all'ARAN la questione interpretativa relativa al contratto collettivo di comparto e neppure, quindi, avviata la procedura eventualmente idonea a sfociare in un accordo, non si è verificata nel giudizio 'a quo' la paventata "situazione caratterizzata da una commistione fra il piano normativo e quello giudiziario" né il conseguente (asserito) trasferimento della "decisione…dalla sede del processo in corso…ad altra sede"; né, ancora, la concreta situazione suscettibile di dar luogo agli ulteriori, pretesi contrasti con i precetti costituzionali.
Massima n. 27738
La norma di cui all’art. 64, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 – censurata in riferimento all’art. 3 della Costituzione per l’ingiustificata disparità della disciplina processuale applicabile al pubblico dipendente rispetto al lavoratore privato, nonostante la tendenza alla “omogeneizzazione” di tutto il lavoro dipendente – tiene conto delle peculiarità del contratto collettivo nel pubblico impiego, le quali rendono evidente l’impossibilità di ritenere 'a priori' irrazionali le peculiarità della disciplina del processo in cui quel contratto collettivo – ben diverso da quelli cosiddetti di diritto privato – deve essere applicato. La norma di cui all’art. 64, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, d’altra parte – censurata in riferimento all’art. 24 della Costituzione perché “la sua macchinosità”, con l’arresto del processo per 120 giorni, lo renderebbe incompatibile con la tutela cautelare – prevede una valutazione del giudice richiesto di una misura cautelare la cui natura sommaria è ben compatibile con una (anteriore, coeva o successiva) rimessione della questione interpretativa all’ARAN ai fini della (successiva) decisione di merito. La norma di cui all’art. 64, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 – censurata in riferimento all’art. 76 della Costituzione in quanto impone al giudice, ove non intervenga l’accordo tra l’ARAN e le organizzazioni sindacali, di “emettere una sentenza non definitiva su un determinato profilo della controversia, privandolo di ogni valutazione discrezionale sull’opportunità di rinviare ogni decisione al definitivo” – prevede un meccanismo certamente in sintonia con lo scopo perseguito dalla legge delega e con il generale contesto normativo che quello scopo ha suggerito: il principio fissato 'in subiecta materia' è stato, infatti, del tutto adeguatamente tradotto dal legislatore delegato in una disciplina che, in presenza di una (ovviamente, “seria”) questione interpretativa, fa della controversia individuale – sia pure attraverso un modesto “sacrificio” per il singolo lavoratore – l’occasione per pervenire ad una definitiva, perché potenzialmente generale, soluzione della questione e, quindi, alla rimozione 'erga omnes' della situazione di incertezza posta in evidenza dalla controversia; senza, peraltro, che ciò, nell’esercizio della discrezionalità legislativa, costituisca uno spreco di attività giurisdizionale o provochi una non ragionevole, e quindi iniqua, durata del processo. Non sono, pertanto, fondate le relative questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento ai menzionati parametri. - In tema di non identità di situazioni tra lavoro pubblico e lavoro privato, citata, da ultimo, la sentenza n. 82/2003. - In tema di giudizio di conformità della norma delegata alla norma delegante, menzionate, nella costante giurisprudenza, le sentenze n. 425/2000 e n. 15/1999. - A proposito di discrezionalità del legislatore delegato, citata l’ordinanza n. 490/2000. - A proposito di valutazione degli eccessi eventualmente compiuti dal legislatore delegato nell’uso della propria discrezionalità, citata la sentenza n. 163/2000. - A proposito di una “fisiologica attività di ‘riempimento’” che lega i due livelli normativi (della legge di delegazione e della legge delegata), riportata la sentenza 308/2002; citate come conformi le sentenze n. 198/1998, n. 117/1997, n. 4/1992.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 64, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), sollevate, in riferimento agli articoli 101, 102, 111, 24 e 39 della Costituzione, dal Tribunale di Genova con l'ordinanza in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 64, commi 1, 2, 3, del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 24, 76, 111 della Costituzione, dal Tribunale di Genova con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Romano VACCARELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 giugno 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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