Corte costituzionale

Ordinanza n. 60/2003

Corte cost., ord. 28 febbraio 2003, n. 60

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
60/2003
Data di deposito
28 febbraio 2003
Data di decisione
10 febbraio 2003
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Annibale Marini
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:60

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, legge n. 97 del 27 marzo 2001
  • art. 10, comma 1, legge n. 97 del 27 marzo 2001

Parametri

Massime

Massima n. 27590

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 27 marzo 2001, n. 97, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 25, 35, 36 e 97 della Costituzione, nella parte in cui dispone che i dipendenti di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica sono sospesi dal servizio, in caso di condanna penale anche non definitiva. Infatti l'ordinanza di rimessione motiva la non manifesta infondatezza della questione con integrale rinvio ad altra ordinanza di diversa autorità giudiziaria, mentre secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, la motivazione dell'ordinanza di rimessione deve essere autosufficiente e non può limitarsi a richiamare 'per relationem' il contenuto di altri atti o provvedimenti. - Sull'autosufficienza della ordinanza di rimessione, v. citata sentenza n. 425/2000.

Massima n. 27591

Restituzione al giudice 'a quo' degli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 10, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede l'obbligatoria sospensione dal servizio dei pubblici dipendenti nel caso di condanna, anche non definitiva, per taluni delitti contro la pubblica amministrazione. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, è intervenuta la dichiarazione di illegittimità costituzionale di un altro comma della medesima disposizione censurata, sicché l'intervenuto mutamento del quadro normativo rende necessaria la restituzione degli atti al giudice 'a quo' perché valuti se la questione sollevata possa ritenersi tuttora rilevante. - V. citata sentenza n. 145/2002 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, nei sensi di cui in motivazione, dell'art. 4, comma 2, della legge 27 marzo 2001, n. 97.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 27 marzo 2001, n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 25, 35, 36 e 97 della Costituzione, dal Tribunale di Messina con l'ordinanza in epigrafe;

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Trapani.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Annibale MARINI, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 febbraio 2003.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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