Corte costituzionale

Sentenza n. 510/2002

Corte cost., sent. 4 dicembre 2002, n. 510

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
510/2002
Data di deposito
4 dicembre 2002
Data di decisione
20 novembre 2002
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:510

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 1, lettera u), legge n. 419 del 30 novembre 1998
  • art. 2, comma 1, lettera mm), legge n. 419 del 30 novembre 1998
  • art. 2, comma 1, lettera b), legge n. 419 del 30 novembre 1998
  • art. 2, comma 1, lettera c), legge n. 419 del 30 novembre 1998
  • art. 2, comma 1, lettera l), legge n. 419 del 30 novembre 1998
  • art. 2, comma 1, lettera bb), legge n. 419 del 30 novembre 1998
  • art. 3, comma 2, legge n. 419 del 30 novembre 1998
  • art. 6, legge n. 419 del 30 novembre 1998
  • art. 2, comma 1, lettera hh), legge n. 419 del 30 novembre 1998
  • art. 2, comma 1, lettera ii), legge n. 419 del 30 novembre 1998
  • art. 1, legge n. 419 del 30 novembre 1998
  • art. 2, comma 1, lettera aa), legge n. 419 del 30 novembre 1998
  • art. 2, comma 1, lettera ll), legge n. 419 del 30 novembre 1998
  • art. 2, comma 1, lettera oo), legge n. 419 del 30 novembre 1998
  • decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999

Parametri

Massime

Massima n. 27431

Nei processi costituzionali in via principale non è ammessa la presenza di soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal titolare della potestà legislativa il cui esercizio è oggetto di contestazione. - Indirizzo consolidato, per il quale si richiama, per tutte, la sentenza n. 382/1999.

Massima n. 27432

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale riferite a talune disposizioni della legge 30 novembre 1998, n. 419 e del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, proposte con ricorsi regionali e provinciali in riferimento a vari parametri costituzionali; questioni prospettate sotto il profilo dell'eccesso di delega e del carattere di previsioni di estremo dettaglio attribuito alle norme statali censurate, come tali incidenti sulle competenze regionali e provinciali in materia sanitaria. Risulta, infatti, evidente la sopravvenuta carenza di interesse delle ricorrenti a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione - in un quadro, quindi, profondamente rinnovato nella ripartizione delle competenze tra Stato, Regioni e province autonome -; infatti, da un lato, fino alla data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001, che ha modificato il Titolo V della Costituzione, le norme statali impugnate non hanno prodotto alcun effetto invasivo della sfera di attribuzioni regionali, mentre, dall'altro lato, proprio a partire da tale data le medesime norme possono essere sostituite, nei limiti delle rispettive competenze, da un'apposita legislazione regionale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2, comma 1, lettere b), c), l), u), aa), bb), hh), ii), ll), mm), oo), 3, comma 2, e 6, della legge 30 novembre 1998, n. 419 (Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502), nonché del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della L. 30 novembre 1998, n. 419), sollevate in riferimento agli articoli 3, 5, 41, 73, 76, 97, 115, 117, 118, 119 e 123 della Costituzione, nonché agli articoli 8, numeri 1 e 29, 9, numero 10, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) ed alle relative norme di attuazione, dalle Regioni Lombardia, Puglia e Veneto, nonché dalle Province autonome di Trento e Bolzano, con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.

F.to:

Cesare RUPERTO, Presidente

Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 dicembre 2002.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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