Corte costituzionale
Ordinanza n. 516/2002
Corte cost., ord. 4 dicembre 2002, n. 516
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 516/2002
- Data di deposito
- 4 dicembre 2002
- Data di decisione
- 20 novembre 2002
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:516
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge della Regione Lombardia n. 18 del 23 novembre 2001
- art. 2, legge della Regione Lombardia n. 18 del 23 novembre 2001
- art. 4, comma 3, legge della Regione Lombardia n. 22 del 19 novembre 1999
- art. 3, legge della Regione Lombardia n. 18 del 23 novembre 2001
Parametri
Massime
Massima n. 27453
Restituzione degli atti al giudice rimettente affinché proceda ad un nuovo esame della rilevanza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge regionale della Lombardia 23 novembre 2001, n. 18 nonché dell’art. 4, comma 3, della legge regionale della Lombardia 19 novembre 1999, n. 22, come interpretato dall’art. 3 della predetta legge regionale n. 18 del 2001, sollevata in riferimento agli articoli 3, 97, 101, 102, 103, 104, 114 e 117 della Costituzione: successivamente alla pronuncia dell’ordinanza di rimessione è, infatti, entrata in vigore la legge statale 1° agosto 2002, n. 166, la quale, influendo sul complessivo quadro normativo di riferimento considerato dal giudice 'a quo', impone un nuovo esame dei termini della questione e della sua perdurante rilevanza.
Massima n. 27454
Restituzione degli atti al giudice rimettente affinché proceda ad un nuovo esame della rilevanza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge regionale della Lombardia 23 novembre 2001, n. 18 nonché dell’art. 4, comma 3, della legge regionale della Lombardia 19 novembre 1999, n. 22, come interpretato dall’art. 3 della predetta legge regionale n. 18 del 2001, sollevata in riferimento agli articoli 3, 97, 101, 102, 103, 104, 114 e 117 della Costituzione: successivamente alla pronuncia dell’ordinanza di rimessione è, infatti, entrata in vigore la legge statale 1° agosto 2002, n. 166, la quale, influendo sul complessivo quadro normativo di riferimento considerato dal giudice 'a quo', impone un nuovo esame dei termini della questione e della sua perdurante rilevanza.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.
F.to:
Cesare RUPERTO, Presidente
Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 dicembre 2002.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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