Corte costituzionale

Ordinanza n. 516/2002

Corte cost., ord. 4 dicembre 2002, n. 516

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
516/2002
Data di deposito
4 dicembre 2002
Data di decisione
20 novembre 2002
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:516

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge della Regione Lombardia n. 18 del 23 novembre 2001
  • art. 2, legge della Regione Lombardia n. 18 del 23 novembre 2001
  • art. 4, comma 3, legge della Regione Lombardia n. 22 del 19 novembre 1999
  • art. 3, legge della Regione Lombardia n. 18 del 23 novembre 2001

Parametri

Massime

Massima n. 27453

Restituzione degli atti al giudice rimettente affinché proceda ad un nuovo esame della rilevanza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge regionale della Lombardia 23 novembre 2001, n. 18 nonché dell’art. 4, comma 3, della legge regionale della Lombardia 19 novembre 1999, n. 22, come interpretato dall’art. 3 della predetta legge regionale n. 18 del 2001, sollevata in riferimento agli articoli 3, 97, 101, 102, 103, 104, 114 e 117 della Costituzione: successivamente alla pronuncia dell’ordinanza di rimessione è, infatti, entrata in vigore la legge statale 1° agosto 2002, n. 166, la quale, influendo sul complessivo quadro normativo di riferimento considerato dal giudice 'a quo', impone un nuovo esame dei termini della questione e della sua perdurante rilevanza.

Massima n. 27454

Restituzione degli atti al giudice rimettente affinché proceda ad un nuovo esame della rilevanza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge regionale della Lombardia 23 novembre 2001, n. 18 nonché dell’art. 4, comma 3, della legge regionale della Lombardia 19 novembre 1999, n. 22, come interpretato dall’art. 3 della predetta legge regionale n. 18 del 2001, sollevata in riferimento agli articoli 3, 97, 101, 102, 103, 104, 114 e 117 della Costituzione: successivamente alla pronuncia dell’ordinanza di rimessione è, infatti, entrata in vigore la legge statale 1° agosto 2002, n. 166, la quale, influendo sul complessivo quadro normativo di riferimento considerato dal giudice 'a quo', impone un nuovo esame dei termini della questione e della sua perdurante rilevanza.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.

F.to:

Cesare RUPERTO, Presidente

Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 dicembre 2002.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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