Corte costituzionale
Ordinanza n. 36/2002
Corte cost., ord. 26 febbraio 2002, n. 36
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 36/2002
- Data di deposito
- 26 febbraio 2002
- Data di decisione
- 14 febbraio 2002
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:36
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 26790
Non può trovare accoglimento la pregiudiziale eccezione di inammissibilità per irrilevanza della questione, in quanto le doglianze dei giudici rimettenti non mirano ad una caducatoria integrale della norma impugnata, ma ad una pronuncia additiva 'in parte qua', che consenta di utilizzare le dichiarazioni contestative non soltanto per valutare la credibilità del teste, ma direttamente come prove dei fatti in esse affermati.
Massima n. 26791
Sono inammissibili gli interventi spiegati in giudizio dalla Unione delle Camere penali italiane (associazione senza fini di lucro per la promozione della conoscenza e realizzazione dei valori fondamentali del diritto penale e dell'equo processo penale), in quanto detto soggetto non riveste la qualità di parte nel giudizio 'a quo' e non è titolare di un interesse qualificato, suscettibile di essere inciso dalla pronunzia costituzionale. - V. anche, nello stesso senso, sentenza n. 89/2001 (richiamata).
Massima n. 26792
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 500, commi 2 e 7, del codice di procedura penale, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 24, primo comma, 25, secondo comma, 27, 101, primo e secondo comma, 111, quinto e sesto comma e 112 della Costituzione, in quanto i limiti probatori relativi alle dichiarazioni lette per le contestazioni sono frutto di una precisa scelta del legislatore in attuazione dei principi sanciti dall'art. 111 della Costituzione, nella sua nuova formulazione, che non può determinare quindi alcuna lesione dei parametri costituzionali evocati. - V. anche sentenza n. 32/2002 (richiamata).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di
legittimità costituzionale dell' art. 500, commi 2 e 7, del codice
di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 24,
primo comma, 25, secondo comma, 27, 101, primo e secondo comma, 111,
quinto e sesto comma, e 112 della Costituzione dal Tribunale di
Napoli, dal Tribunale di Ascoli Piceno, dal Tribunale di Ascoli
Piceno - sezione distaccata di San Benedetto del Tronto e dal
Tribunale di Bologna, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 26 febbraio 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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