Corte costituzionale

Ordinanza n. 36/2002

Corte cost., ord. 26 febbraio 2002, n. 36

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
36/2002
Data di deposito
26 febbraio 2002
Data di decisione
14 febbraio 2002
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:36

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 26790

Non può trovare accoglimento la pregiudiziale eccezione di inammissibilità per irrilevanza della questione, in quanto le doglianze dei giudici rimettenti non mirano ad una caducatoria integrale della norma impugnata, ma ad una pronuncia additiva 'in parte qua', che consenta di utilizzare le dichiarazioni contestative non soltanto per valutare la credibilità del teste, ma direttamente come prove dei fatti in esse affermati.

Massima n. 26791

Sono inammissibili gli interventi spiegati in giudizio dalla Unione delle Camere penali italiane (associazione senza fini di lucro per la promozione della conoscenza e realizzazione dei valori fondamentali del diritto penale e dell'equo processo penale), in quanto detto soggetto non riveste la qualità di parte nel giudizio 'a quo' e non è titolare di un interesse qualificato, suscettibile di essere inciso dalla pronunzia costituzionale. - V. anche, nello stesso senso, sentenza n. 89/2001 (richiamata).

Massima n. 26792

Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 500, commi 2 e 7, del codice di procedura penale, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 24, primo comma, 25, secondo comma, 27, 101, primo e secondo comma, 111, quinto e sesto comma e 112 della Costituzione, in quanto i limiti probatori relativi alle dichiarazioni lette per le contestazioni sono frutto di una precisa scelta del legislatore in attuazione dei principi sanciti dall'art. 111 della Costituzione, nella sua nuova formulazione, che non può determinare quindi alcuna lesione dei parametri costituzionali evocati. - V. anche sentenza n. 32/2002 (richiamata).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di

legittimità costituzionale dell' art. 500, commi 2 e 7, del codice

di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 24,

primo comma, 25, secondo comma, 27, 101, primo e secondo comma, 111,

quinto e sesto comma, e 112 della Costituzione dal Tribunale di

Napoli, dal Tribunale di Ascoli Piceno, dal Tribunale di Ascoli

Piceno - sezione distaccata di San Benedetto del Tronto e dal

Tribunale di Bologna, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Flick

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 26 febbraio 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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