Corte costituzionale
Ordinanza n. 273/2002
Corte cost., ord. 24 giugno 2002, n. 273
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 273/2002
- Data di deposito
- 24 giugno 2002
- Data di decisione
- 17 giugno 2002
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:273
Norme oggetto del giudizio
- art. 673, (combinato disposto), codice di procedura penale
- art. 19, legge n. 205 del 25 giugno 1999
- art. 2, comma 3, codice penale
- art. 18, legge n. 205 del 25 giugno 1999
- art. 341, codice penale
Parametri
- art. 13, Costituzione
- art. 3, comma 1, Costituzione
- art. 25, comma 2, Costituzione
- art. 27, comma 3, Costituzione
- art. 1, comma 2, Costituzione
- art. 97, comma 1, Costituzione
- art. 54, Costituzione
- art. 30, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 2, Costituzione
- art. 28, Costituzione
- art. 3, comma 2, Costituzione
- art. 49, Costituzione
Massime
Massima n. 27169
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto di cui agli articoli 2, terzo comma, del codice penale e 673 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli articoli 3, primo comma, 13, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui non consentirebbe la modifica del giudicato, in sede di procedimento di esecuzione, nel caso di successione di leggi penali nel tempo, perlomeno nelle ipotesi in cui l'intervento legislativo si limita a incidere sul regime di procedibilità del reato (a querela anziché di ufficio), ovvero sul 'quantum' o sulla 'species' della pena (pecuniaria, sia pure in via alternativa, anziché esclusivamente detentiva). Infatti la vicenda legislativa (abrogazione dell'art. 341 cod. pen. che puniva il reato di oltraggio a pubblico ufficiale), sulla quale si innesta la questione di legittimità costituzionale, non integra un caso di successione nel tempo di leggi penali incriminatrici - come erroneamente ritenuto dal rimettente - bensì una vera e propria 'abolitio criminis', disciplinata dall'art. 2, secondo comma, del codice penale. - Con riferimento a tematiche connesse alla successione di leggi penali e al reato di oltraggio, v. citata ordinanza n. 175/2001. - Sulla revoca della sentenza da parte del giudice dell'esecuzione, conseguente ad 'abolitio criminis', v. citata ordinanza n. 57/2001. - Sul vincolo all'interpretazione costituzionalmente conforme in relazione all'art. 76 Cost., v. citata sentenza n. 292/2000.
Massima n. 27170
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 341 del codice penale - in rapporto di subordinazione rispetto alla precedente questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, terzo comma, cod. pen. e 673 del codice di procedura penale - sollevata in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 2, 3, primo e secondo comma, 13, 25, secondo comma, 27, terzo comma, 28, 49, 54 e 97, primo comma, della Costituzione, allo scopo di conseguire - attraverso la dichiarazione di incostituzionalità del reato di oltraggio - la revoca, ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., della sentenza di condanna per quel reato, oggetto del giudizio 'a quo'. Infatti anche la questione subordinata si basa su quello stesso presupposto interpretativo erroneo, che ha dato luogo alla manifesta infondatezza della questione principale. - Sulla ammissibilità di questioni in rapporto di subordinazione, e per contro sulla inammissibilità di questioni alternative, v. citata ordinanza n. 107/2001 relativa a precedenti rimessioni delle stesse questioni.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto di cui agli articoli 2, terzo comma, del codice penale e 673 del codice di procedura penale, e dell'articolo 341 del codice penale, sollevate in riferimento, rispettivamente, agli articoli 3, primo comma, 13, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, e agli articoli 1, secondo comma, 2, 3, primo e secondo comma, 13, 25, secondo comma, 27, terzo comma, 28, 49, 54 e 97, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Rovereto, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 24 giugno 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
Testo integrale
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