Corte costituzionale

Ordinanza n. 126/2002

Corte cost., ord. 16 aprile 2002, n. 126

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
126/2002
Data di deposito
16 aprile 2002
Data di decisione
10 aprile 2002
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Gustavo Zagrebelsky
Presidente
VARI
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:126

Norme oggetto del giudizio

  • sentenza della Corte d'appello di Lecce n. 85 del 10 marzo 2000
  • ordinanza del tribunale di Taranto del 18 febbraio 1998
  • sentenza del tribunale di Taranto n. 202 del 13 marzo 1998
  • sentenza della Corte di cassazione - sez. V pen. n. 390 del 19 marzo 2001

Parametri

Massime

Massima n. 26931

E' ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, proposto dalla Camera dei deputati nei confronti del Tribunale di Taranto, sezione I penale, della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto e della Corte di cassazione sezione V penale, in relazione ad una serie di pronunce di detti organi giurisdizionali che hanno negato agli impegni parlamentari di un deputato - a carico del quale pende procedimento penale per il reato di diffamazione - e in ispecie alle votazioni in Assemblea, il carattere di impedimento assoluto a partecipare all'udienza del processo penale, derivandone perciò - ad avviso della ricorrente - compromissione e della funzionalità dell'Assemblea parlamentare e del libero esercizio del mandato assegnato al singolo parlamentare. Sussistono, infatti, i requisiti di ordine soggettivo e oggettivo per l'ammissibilità del ricorso, in quanto, per un verso, la Camera dei deputati e gli organi giurisdizionali che hanno adottato i provvedimenti contestati, sono legittimati a sollevare conflitto e ad esser parte di conflitti; e, per altro verso, è lamentata la lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite alla ricorrente Camera dei deputati, in ragione del mancato riconoscimento, da parte degli organi giurisdizionali indicati, del legittimo impedimento a comparire all'udienza penale di un proprio componente impegnato in votazioni in Assemblea.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dalla Camera dei deputati nei confronti del Tribunale di Taranto, sezione I penale, della Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, e della Corte di cassazione, sezione V penale, con il ricorso indicato in epigrafe;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla Camera dei deputati ricorrente;

b) che, a cura della ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Tribunale di Taranto, sezione I penale, alla Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto e alla Corte di cassazione, sezione V penale, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2002.

Il Presidente: Vari

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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