Corte costituzionale
Sentenza n. 115/2001
Corte cost., sent. 9 maggio 2001, n. 115
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 115/2001
- Data di deposito
- 9 maggio 2001
- Data di decisione
- 7 maggio 2001
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:115
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 26173
La intervenuta soppressione del potere del giudice di negare l'accesso al giudizio abbreviato non è irragionevole, ma costituisce al contrario l'accoglimento dei voti più volte espressi dalla Corte. Posto, infatti, che il diritto alla riduzione della pena - nel caso di scelta del rito abbreviato - è un diritto dell'imputato, sarebbe incostituzionale fare discendere l'impossibilità di accedere al giudizio abbreviato da lacune probatorie non addebitabili all'imputato stesso. Ne consegue che non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 438 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede alcun vaglio da parte del giudice sulla richiesta di giudizio abbreviato. - Per la declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme che, nel disciplinare il giudizio abbreviato, non prevedevano la motivazione del dissenso del pubblico ministero, v. sentenze n. 66/1990, n. 183/1990, n. 81/1991, n. 92/1992. - Per la declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme che, nel disciplinare il giudizio abbreviato, non prevedevano il controllo giurisdizionale sull'ordinanza di rigetto della relativa richiesta, v. sentenza n. 23/1992. - Sul divieto di integrazione probatoria nel caso si proceda con rito abbreviato, v. sentenze n. 318/1992, n. 56/1993, n. 442/1994. M.R.
Massima n. 26174
Il nuovo art. 438 cod. proc. pen., nell'escludere qualsiasi vaglio del giudice sulla domanda di rito abbreviato, ha lasciato intatto il potere del giudice di determinare la pena base tra il minimo e il massimo edittale e di stabilire la misura della diminuzione o dell'aumento della pena ove siano presenti circostanze attenuanti o aggravanti. Ne consegue che la norma citata non viola i principi della individualizzazione e della funzione rieducativa della pena, né quello di esclusività dell'esercizio della giurisdizione, con riferimento al potere di autonoma determinazione in concreto della pena da parte del giudice. - Sulla "logica premiale" che caratterizza i riti alternativi, v. sentenze n. 313/1990, n. 284/1990. M.R.
Massima n. 26175
Il principio del contraddittorio, di cui all'art. 111 Cost., non è applicabile alla disciplina delle forme introduttive del giudizio. Ne consegue che l'art. 438 cod. proc. pen., non viola il suddetto principio, nella parte in cui ha soppresso ogni potere di veto del pubblico ministero sulla richiesta di giudizio abbreviato formulata dall'imputato. M.R.
Massima n. 26176
Pubblico ministero ed imputato rivestono posizioni diverse, in quanto soltanto il secondo si trova ad affrontare il rischio di un giudizio basato sugli atti raccolti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari. Non è, pertanto, fondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 438 cod. proc. pen., nella parte in cui consente solo all'imputato, e non al pubblico ministero, la facoltà di subordinare la richiesta di giudizio abbreviato ad un'integrazione probatoria. - V. sentenza n. 88/1991. M.R.
Massima n. 26177
Il principio di buon andamento dei pubblici uffici sancito dall'art. 97 Cost. non si riferisce all'attività giurisdizionale in senso stretto, bensì all'organizzazione e al funzionamento dell'amministrazione della giustizia. Non è, quindi, in contrasto con tale principio l'art. 438 cod.proc.pen., nella parte in cui sottrae al giudice ed al pubblico ministero qualsiasi potere di controllo o veto sulla richiesta di giudizio abbreviato formulata dall'imputato. - Sulla non invocabilità dell'art. 97 cost. con riferimento alle norme processuali, v. sentenze n. 381/1999, n. 53/1998, ordinanza n. 412/1999. M.R.
Massima n. 26196
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 442, comma 1-bis, cod. proc. pen., nella parte in cui consente l'utilizzazione nel giudizio abbreviato di atti non utilizzabili nel giudizio ordinario. Infatti il fondamento del giudizio abbreviato sta proprio nella possibilità di utilizzazione probatoria degli atti legittimamente assunti nel corso delle indagini preliminari. M.R.
Massima n. 26197
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 441, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui stabilisce che il giudizio abbreviato si celebra in camera di consiglio, salvo che tutti gli imputati richiedano la pubblica udienza. Infatti, nel giudizio 'a quo', solo uno degli imputati aveva chiesto il giudizio abbreviato, sicchè la censura concernente il "diritto di veto" dei coimputati alla celebrazione del processo in udienza pubblica è priva di rilevanza. - Sulla legittimità della norma che consente al solo imputato la scelta fra udienza pubblica e rito camerale, v. ordinanza n. 160/1994, sentenza n. 373/1992. M.R.
Massima n. 26198
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 441 del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede in capo allo stesso giudice poteri istruttori e decisori. L'ordinanza di rimessione è infatti priva di qualsiasi motivazione in ordine alla effettiva esigenza, nel caso di specie, del giudice 'a quo' di assumere elementi necessari ai fini della decisione. M.R.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 438 e 442, comma 2, del codice di procedura penale sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 27, primo e terzo comma, 97, 101, 102 e 111 della Costituzione, dai Giudici dell'udienza preliminare dei tribunali di Imperia, Bologna e Roma, e dal tribunale di Firenze, con le ordinanze in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 442, comma 1-bis del codice di procedura penale sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Bologna, con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 441, comma 3, del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 10, 101 e 102 della Costituzione, dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Bologna, con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 441 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Imperia, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 9 maggio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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