Corte costituzionale
Ordinanza n. 58/2001
Corte cost., ord. 13 marzo 2001, n. 58
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 58/2001
- Data di deposito
- 13 marzo 2001
- Data di decisione
- 5 marzo 2001
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- SANTOSUOSSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:58
Norme oggetto del giudizio
- art. 105, comma 5, codice di procedura penale
- art. 484, codice di procedura penale
- legge n. 36 del 22 gennaio 1934
- art. 97, comma 4, codice di procedura penale
- art. 1, regio decreto legge n. 1578 del 27 novembre 1933
- art. 26, regio decreto legge n. 1578 del 27 novembre 1933
Parametri
- art. 17, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
- art. 101, Costituzione
- art. 10, Costituzione
- art. 6, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
- art. 112, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 77, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 76, Costituzione
Massime
Massima n. 26081
Restituzione degli atti al giudice 'a quo', con riferimento alla questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 97, comma 4, 105, comma 5, e 484 del codice di procedura penale e degli articoli 1 e 26 del regio decreto- legge 27 novembre 1933, n. 1578, nella parte in cui non consentono la prosecuzione del dibattimento in assenza del difensore dell'imputato, qualora tutti i difensori immediatamente reperibili e designati dall'autorità giudiziaria rifiutino, senza legittimo impedimento, di assumere e svolgere le funzioni di sostituto del difensore che non partecipi al dibattimento in violazione del provvedimento che ritiene non sussistenti i requisiti di cui all'art. 486, comma 5, cod. proc. pen.. Successivamente alle ordinanze di rimessione è stata infatti pubblicata la legge 11 aprile 2000, n. 83, la quale ha introdotto nella legge 12 giugno 1990, n. 146, disposizioni volte a consentire l'applicabilità della disciplina ivi contenuta anche ai professionisti. M.R.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Latina.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 13 marzo 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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