Corte costituzionale
Ordinanza n. 431/2001
Corte cost., ord. 21 dicembre 2001, n. 431
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 431/2001
- Data di deposito
- 21 dicembre 2001
- Data di decisione
- 3 dicembre 2001
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- VARI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:431
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 26714
Manifesta infondatezza, trattandosi di questione sostanzialmente analoga a precedenti, già dichiarate manifestamente infondate in base a considerazioni dalle quali non vi è motivo di discostarsi, della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 238, 511, 511-bis e 525 del codice di procedura penale, denunziato, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non consente di utilizzare mediante lettura gli atti assunti nel medesimo dibattimento da un collegio diversamente composto. Riguardo alle ulteriori, differenti censure avanzate dal giudice rimettente, va rilevato che il contrasto con l’art. 24 Cost., è stato anche prospettato in maniera ipotetica, che del tutto inconferenti sono le censure riferite all’art. 525, in relazione all’art. 111, commi quarto e quinto, Cost., essendo la norma impugnata attuativa, del principio di immediatezza e che, infine, l’art. 97 Cost. non può essere evocato, a proposito dell’attività giurisdizionale in senso stretto. - V. ordinanza n. 391/2001 e, con riguardo all’art. 97 Cost., 'ex pluirimis', sentenza n. 115/2001 e ordinanze n. 204/2001 e n. 30/2000. A.M.M.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 238,
511, 511-bis e 525 del codice di procedura penale, sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione, dal
Tribunale di Palmi, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.
Il Presidente: Vari
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 dicembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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