Art. 511-bis — Lettura di verbali di prove di altri procedimenti
Il giudice, anche di ufficio, dispone che sia data lettura, dei verbali degli atti indicati nell'articolo 238. Si applica il comma 2 dell'articolo 511.
Il giudice, anche di ufficio, dispone che sia data lettura, dei verbali degli atti indicati nell'articolo 238. Si applica il comma 2 dell'articolo 511.