Corte costituzionale

Sentenza n. 507/2000

Corte cost., sent. 18 novembre 2000, n. 507

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
507/2000
Data di deposito
18 novembre 2000
Data di decisione
13 novembre 2000
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Valerio Onida
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:507

Norme oggetto del giudizio

  • art. 17, comma 10, I periodo, legge n. 449 del 27 dicembre 1997
  • art. 17, comma 10, II periodo, legge n. 449 del 27 dicembre 1997
  • art. 17, comma 22, legge n. 449 del 27 dicembre 1997
  • art. 17, comma 29, legge n. 449 del 27 dicembre 1997
  • art. 18, legge n. 449 del 27 dicembre 1997
  • art. 32, comma 5, legge n. 449 del 27 dicembre 1997
  • art. 32, comma 4, legge n. 449 del 27 dicembre 1997
  • art. 32, comma 2, legge n. 449 del 27 dicembre 1997
  • art. 32, comma 15, legge n. 449 del 27 dicembre 1997
  • art. 34, comma 1, legge n. 449 del 27 dicembre 1997
  • art. 37, legge n. 449 del 27 dicembre 1997
  • art. 39, comma 19, legge n. 449 del 27 dicembre 1997
  • art. 41, comma 1, legge n. 449 del 27 dicembre 1997
  • art. 41, comma 3, legge n. 449 del 27 dicembre 1997
  • art. 43, comma 3, legge n. 449 del 27 dicembre 1997
  • art. 44, comma 4, legge n. 449 del 27 dicembre 1997
  • art. 47, comma 1, legge n. 449 del 27 dicembre 1997
  • art. 48, comma 1, legge n. 449 del 27 dicembre 1997
  • art. 48, comma 4, legge n. 449 del 27 dicembre 1997
  • art. 48, comma 5, legge n. 449 del 27 dicembre 1997
  • art. 49, comma 18, legge n. 449 del 27 dicembre 1997
  • art. 55, comma 14, legge n. 449 del 27 dicembre 1997

Parametri

Massime

Massima n. 25853

E' inammissibile l'intervento spiegato dal Comune di Lonato nel giudizio di legittimità costituzionale instaurato con il ricorso della Regione Piemonte, dal momento che la memoria è stata depositata oltre il termine previsto dalle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (art. 23, terzo comma).

Massima n. 25854

Non e' illegittimo che il legislatore statale, nel momento in cui trasferisce alle sole Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative di accertamento e riscossione delle tasse automobilistiche, soltanto di recente attribuite interamente alle Regioni stesse (cfr. art. 23 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504) - funzioni gia' svolte dallo Stato - e nel momento in cui prevede nuove modalita' di riscossione di detti tributi, assicuri la continuita' dell'attivita' di riscossione, il raccordo dell'attivita' regionale con le nuove modalita' di riscossione, disciplinate dalla legge, e il coordinamento con l'attivita'di riscossione delle stesse tasse che rimane di pertinenza statale (quanto alle Regioni speciali), mediante una regolamentazione uniforme, destinata a valere peraltro solo fino a quando non sopravvenga un'autonoma disciplina delle singole Regioni, sempre rispettosa delle predette esigenze di raccordo e di coordinamento. Non e', pertanto, fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17, comma 10, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevata in via principale dalla Regione Veneto.

Massima n. 25855

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 17, comma 10, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che demanda ad un decreto ministeriale anche la definizione di uno schema di convenzione per l'affidamento a terzi, da parte della Regione, dell'attivita' di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche, poiche' tale previsione invade la sfera riservata all'autonomia regionale in ordine alla disciplina di tali rapporti convenzionali e dal momento che in tal caso nessuna ragione unitaria o di coordinamento esige l'imposizione di una normativa statale uniforme.

Massima n. 25856

In relazione alla riduzione della quota della accisa sulla benzina, di spettanza delle Regioni ordinarie, disposta dalla legge n. 449 del 1997 - riduzione alla quale corrisponde un gettito superiore delle nuove tariffe delle tasse automobilistiche devolute interamente alle Regioni ordinarie, compensativo del gettito di imposte soppresse -, la censura di pretesa incertezza delle entrate a favore della Regione non si fonda su alcun elemento oggettivo; i margini di variabilita' e di imprevedibilita' dell'andamento del gettito sono infatti fisiologici in ogni tributo, e del resto sussistono anche per il tributo - l'accisa sulla benzina - cui si riferisce la riduzione disposta; ma non si puo' dire che la disciplina dettata dal legislatore statale sia configurata in modo tale da esporre le Regioni al rischio di una perdita di gettito, ed essendo principio gia' affermato che la Costituzione non garantisce alle Regioni una determinata quantita' di risorse, ma solo il diritto a disporre di risorse finanziarie che risultino complessivamente non inadeguate rispetto ai compiti loro attribuiti; e, nella specie, tale inadeguatezza certamente non si verifica. Non e', pertanto, fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevata in via principale dalla Regione Veneto. - V. sentenze nn. 123/1992 e 370/1993.

Massima n. 25857

L'esistenza di una competenza - non esclusiva - delle Regioni in materia di tutela e di gestione dell'ambiente non ostacola, dal punto di vista costituzionale, l'istituzione da parte dello Stato, nell'esercizio della sua generale potesta' impositiva, di tributi che, per la materia imponibile colpita e per la loro disciplina, possano definirsi "ambientali" nel senso che essi abbiano anche effetti di incentivo o disincentivo di condotte, rispettivamente favorevoli o pregiudizievoli per l'ambiente; ne' il gettito di tali tributi deve necessariamente essere devoluto, in tutto o in parte, alle Regioni. Le censure mosse dalla Regione Veneto in ordine alla devoluzione e all'impiego del gettito della nuova tassa "ambientale" sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto (prodotte dai grandi impianti di combustioni) si risolvono pertanto in una critica politica alle scelte del legislatore statale, irrilevanti nella sede del giudizio di costituzionalita'. Non e', quindi, fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17, comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevata con ricorso in via principale dalla Regione Veneto.

Massima n. 25858

E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17, comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevata dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 32 della Costituzione, poiche' le Regioni non sono legittimate a lamentare, nel giudizio di legittimita' costituzionale in via principale, la violazione di norme costituzionali che non riguardino la propria sfera di competenza.

Massima n. 25859

Il nuovo tributo sulle emissioni sonore derivanti dal traffico aereo - incidente in materia di competenza statale - e' istituito dall'art. 18 della legge n. 449 del 1997 come imposta statale e pertanto legittimamente se ne demanda la disciplina ad atti normativi statali. La definizione di imposta "regionale" sta solo ad indicare che il suo gettito, riscosso nell'ambito della Regione in relazione al traffico aereo negli aeroscali compresi nel rispettivo territorio, e' devoluto alla Regione medesima, per essere impiegato con vincolo di destinazione alle finalita' indicate dalla legge, ma con modalita' rimesse alla stessa Regione. Non e', pertanto, fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevata dalla Regione Veneto in via principale. - V. anche sentenza n. 348/2000.

Massima n. 25860

Poiche' Regioni e aziende sanitarie sono, a diverso titolo, coinvolte nella responsabilita' per il conseguimento degli obiettivi della programmazione sanitaria e anche degli obiettivi di risparmio che il legislatore statale legittimamente stabilisce nel quadro della politica di bilancio, e' logico che i meccanismi sanzionatori sul piano finanziario - volti ad incentivare un miglior impiego delle risorse a livello locale - si traducano in riduzioni della quota regionale del fondo sanitario nazionale, restando in capo alla Regione il compito e la responsabilita' di utilizzare a sua volta i propri poteri di riparto per trasferire la "sanzione" a livello delle singole aziende. Ne' ha pregio la censura secondo cui l'applicazione delle riduzioni sia stata lasciata ad una totale discrezionalita' del Ministro, ove si considerino sia la procedura partecipata per la decisione delle riduzioni, sia la doverosa specifica individuazione, nonche' contestazione alla Regione interessata degli inadempimenti ai quali il Ministro intenda far seguire le riduzioni in parola, ed infine il limite massimo della entita' delle riduzioni fissato dalla legge n. 449 del 1997, entro il quale la riduzione deve essere commmisurata al tipo e al grado dell'inadempimento accertato. L'apparente brevita' del termine imposto per gli adempimenti (31 marzo 1998) in relazione all'obiettivo della tutela della salute mentale si giustifica poi tenendo conto che si tratta dell'osservanza di obblighi fondamentali - quelli di sostituzione delle vecchie strutture manicomiali con strutture e servizi territoriali idonei a far fronte alle esigenze dei malati di mente al di fuori di una logica di segregazione - gia' previsti dalla legge (a partire dalla riforma recata con la legge n. 180 del 1978). In questo caso poi l'entita' della riduzione e' fissata dalla legge n. 662 del 1996 (art. 1, comma 23) ne' vi e' sproporzione della sanzione rispetto alla possibile gravita' dell'inadempimento trattandosi di obiettivi da gran tempo imposti alle Regioni, e potendosi d'altra parte applicare la riduzione, come e' ovvio, solo ad inadempimenti sostanziali e significativi. Quanto alle assegnazioni delle disponibilita' del Fondo derivanti dalle riduzioni - che dovranno essere fatte sempre a favore delle Regioni interessate perche' esse a loro volta le destinino, con vincolo di destinazione finalistico, alle aziende sanitarie -, deve rilevarsi che i criteri imposti dalla legge sono sufficientemente precisi, cosi' da non dar luogo a determinazioni arbitrarie o eccessivamente discrezionali degli organi centrali. In vista poi della tutela del diritto alla salute mentale si giustifica il previsto potere sostitutivo dello Stato mediante la nomina di commmissari 'ad acta', che riguarda chiaramente solo le aziende sanitarie e non la Regione ed e' attivato mediante intesa fra il Ministro e la Regione interessata, della quale, pertanto, risultano salvaguardate le attribuzioni. Non sono, quindi, fondate le questioni di legittimita' costituzionale rivolte all'art. 32, commi 2, 4 e 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevate in riferimento agli artt. 3, 117, 118 e 119 Cost. dalle Regioni Lombardia e Veneto.

Massima n. 25861

Le prestazioni che - ai sensi della legge n. 449 del 1997 - le aziende sanitarie locali e ospedaliere sono autorizzate ad erogare a favore di cittadini stranieri che non avrebbero altrimenti titolo all'assistenza da parte del Servizio sanitario nazionale, non solo debbono essere comprese fra quelle rientranti in programmi assistenziali approvati dalla Regione, ma sono oggetto di specifica autorizzazione della stessa Regione, sia pure rilasciata d'intesa con il Ministro: cio' significa che la semplice determinazione ministeriale non basta, se non vi e' anche il consenso della Regione. Autorizzazione che, peraltro, la Regione rilascia "nell'ambito della quota del Fondo sanitario nazionale" ad essa spettante, e dunque avendo riguardo anche alle risorse disponibili. Non ha, quindi, fondamento la censura di attribuzione di nuovi compiti alla Regione senza corrispondente aumento di risorse, rivolta all'art. 32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3, 5, 81, 117, 118 e 119 Cost.

Massima n. 25862

E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevata con ricorso dalla Regione Veneto, in quanto le Regioni non sono legittimate a lamentare, nel giudizio di legittimita' costituzionale in via principale, la violazione di norme costituzionali che non riguardino la propria sfera di competenza (nella specie la ricorrente Regione Veneto lamentava il pregiudizio recato dalla disposizione impugnata al diritto costituzionale alla salute di cui all'art. 32 Cost., nonche' la violazione del principio di cui all'art. 97 Cost.).

Massima n. 25863

Premesso che rientra nell'ambito dei principi stabiliti dalla legislazione statale definire il regime dei rapporti con il Servizio sanitario nazionale degli specialisti che in esso operano, e che della relativa spesa si tiene conto in sede di determinazione della misura del Fondo sanitario nazionale, va osservato che la norma statale impugnata affida alle Regioni il compito di individuare "aree di attivita' specialistica con riferimento alle quali, ai fini del miglioramento del servizio", si prevedono gli inquadramenti nel primo livello dirigenziale degli specialisti ambulatoriali gia' operanti con rapporto convenzionale: onde non e' sottratta alle Regioni stesse - che dispongono inoltre di ampi poteri sull'organizzazione dei servizi - la possibilita' di decidere in ordine all'entita' e al tempo degli inquadramenti medesimi. Ne', del resto, le Regioni ricorrenti hanno dato dimostrazione adeguata della formazione, per effetto della stessa norma, di un onere supplementare eccedente le risorse attribuite al Servizio. Non e', pertanto, fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevata dalle Regioni Lombardia e Veneto in riferimento agli artt. 81, 117, 118 e 119.

Massima n. 25864

E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevata dalle Regioni Lombardia e Veneto in riferimento agli artt. 32 e 97 Cost., in quanto le Regioni non sono legittimate a lamentare, nel giudizio di legittimita' costituzionale in via principale, la violazione di norme costituzionali che non riguardino la propria sfera di competenza.

Massima n. 25865

La previsione di fornitura della protesi mammaria alle assistite mastectomizzate - gia' prevista nell'ambito della disciplina delle protesi "dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali" - rientra nel compito di determinazione delle prestazioni minime cui hanno diritto gli assistiti dal Servizio sanitario nazionale, compito specifico della legislazione e della programmazione statali, ed e' in rapporto a tali prestazioni che viene determinata la dimensione finanziaria del Fondo sanitario nazionale (cfr. artt. 1 e 12, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502). La portata della norma impugnata appare essenzialmente quella di affermare il diritto delle assistite, che hanno subito l'intervento, alla fornitura della protesi, anche indipendentemente dalle procedure di riconoscimento della invalidita'. Non e', pertanto, fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 37 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevata dalle Regioni Lombardia e Veneto sull'assunto che la disposizione avrebbe imposto alle Regioni un nuovo onere di spesa senza prevedere le relative risorse.

Massima n. 25866

E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 37 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevata dalle Regioni Lombardia e Veneto in riferimento agli artt. 2, 32 e 97 Cost., in quanto le Regioni non sono legittimate a lamentare, nel giudizio di legittimita' costituzionale in via principale, la violazione di norme costituzionali che non riguardino la propria sfera di competenza.

Massima n. 25867

La disposizione dell'art. 39, comma 19, della legge n. 449 del 1997 non va al di la' della potesta' del legislatore statale di stabilire, ai sensi del primo comma dell'art. 117 Cost., che anche le amministrazioni regionali debbano conformare la propria attivita' ai principi della programmazione del fabbisogno di personale e del contenimento della spesa di personale, limitandosi a richiedere alle Regioni di adeguarsi a tali principi, senza imporre modalita' o misure specifiche ne' obiettivi quantitativamente determinati. Ne' essa ha indebitamente equiparato le Regioni ad enti diversamente considerati dalla Costituzione, non essendo vietato al legislatore statale attribuire ad amministrazioni diverse da quelle regionali, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, forme di autonomia simili a quelle garantite alle Regioni dalle norme costituzionali, ne' fissare in proposito principi comuni vincolanti. Non e', pertanto, fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39, comma 19, della legge 27 dicembre 1997, n. 19, sollevata in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost. con ricorsi delle Regioni Lombardia e Veneto.

Massima n. 25868

La disposizione della legge n. 449 del 1997, che attribuisce all'organo di direzione politica responsabile la competenza ad individuare comitati, commissioni, consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione o dell'ente interessato, nonche' quella alla soppressione di organismi non indispensabili, non lede l'autonomia delle Regioni, in quanto essa deve intendersi nel senso della sua operativita' nei confronti delle Regioni solo come principio direttivo per la legislazione regionale, vincolandole a prevedere forme di semplificazione dell'organizzazione e in ispecie a provvedere alla soppressione degli organismi superflui, con quelle finalita' di risparmio e di efficienza che legittimamente il legislatore statale puo' imporre alle Regioni. Non si applica dunque direttamente alle amministrazioni regionali la previsione secondo la quale sono di diritto soppressi gli organismi diversi da quelli individuati con apposito provvedimento, essendo la conservazione o la soppressione di organismi ed uffici della Regione rimessa alla disciplina dettata dalla legge regionale. Ne' la disposizione equipara la Regione ad altri enti, non essendo vietato al legislatore statale fissare principi comuni vincolanti anche amministrazioni diverse da quelle regionali. Non e', pertanto, fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost. dalle Regioni Lombardia e Veneto in via principale.

Massima n. 25869

Nello stabilire che <<l'attribuzione di trattamenti economici al personale contrattualizzato puo' avvenire esclusivamente in sede di contrattazione collettiva>> l'art. 41 della legge n. 449 del 1997 non sancisce un'impropria prevalenza del contratto collettivo sulla legge regionale nell'ambito del sistema delle fonti; esso non fa che trarre le conseguenze dal principio legislativo - costituente principio fondamentale vincolante per le Regioni - secondo cui i rapporti di lavoro del personale delle pubbliche amministrazioni, con le sole eccezioni stabilite dalla legge dello Stato, sono disciplinati dalle disposizioni codicistiche e dalle leggi sul lavoro subordinato nel settore privato, e i rapporti individuali di lavoro sono regolati contrattualmente (art. 2, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 29 del 1993); onde, in particolare, il trattamento economico, che e' materia non riservata alla legge (ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c, della legge n. 421 del 1992) e' disciplinato esclusivamente dai contratti collettivi e da quelli individuali. Non e', pertanto, fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 41, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 sollevata con ricorso della Regione Veneto. - V. anche sentenza n. 352/1996.

Massima n. 25870

La disposizione dell'art. 43, comma 3, della legge n. 449 del 1997 non puo' ritenersi lesiva dell'autonomia regionale, in quanto deve intendersi nel senso che essa trova applicazione nei confronti delle Regioni solo in quanto pone un principio, peraltro di contenuto facoltizzante, per la legislazione regionale. Essa non si applica direttamente alle amministrazioni regionali, che sono disciplinate dalle leggi regionali, e non sono soggette, in linea di principio, alla disciplina dettata con i regolamenti governativi cui ivi si fa rinvio; in particolare non si applica alle Regioni la clausola per cui il 50 per cento dei ricavi netti delle prestazioni di cui e' parola "costituisce economia di bilancio". Non e', pertanto, fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 43, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost. dalle Regioni Lombardia e Veneto.

Massima n. 25871

La disposizione che prevede l'applicazione dei criteri direttivi - gia' individuati (dalla legge 15 marzo 1997, n. 59) - nel caso di trasformazioni di strutture, anche a carattere aziendale, delle amministrazioni pubbliche (ivi comprese quelle regionali), non comprime l'autonomia organizzativa regionale, in quanto essa non estende ne' rinnova alcuna delega al Governo (diversa da quella, per il riordino degli enti nazionali, per la quale l'art. 14 della legge n. 59 del 1997 dettava i criteri e principi direttivi) e nei confronti delle Regioni essa dunque non puo' avere altro senso se non quello di stabilire principi per la rispettiva legislazione, alla quale spetta disciplinare la sorte degli enti e delle strutture regionali. Non e', pertanto, fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 44, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost. dalle Regioni Lombardia e Veneto con ricorsi in via principale.

Massima n. 25872

La disposizione dell'art. 47, comma 1, della legge n. 449 del 1997 non innova al sistema della tesoreria unica - previsto dal legislatore statale (con la legge 29 ottobre 1984, n. 720 successivamente modificata e integrata) e gia' ritenuto esente da censure sul piano della legittimita' costituzionale sino a quando non si trasformi in un mezzo improprio di controllo sulla spesa regionale ed oggi in via di parziale superamento -; essa si limita, infatti, a prevedere limiti di giacenza delle disponibilita' nei conti presso il Tesoro, cui vengono subordinati i pagamenti a carico del bilancio dello Stato e a favore degli enti autonomi, comprese le Regioni: senza che da cio' derivino vincoli impropri a carico delle Regioni quanto all'utilizzo delle risorse ad esse assegnate. Ne' puo' dirsi violata dalla stessa norma la riserva di legge di cui all'art. 119 Cost., in quanto la disciplina precisa in ordine ai limiti, minimo e massimo, delle giacenze, entro i quali il Ministro del tesoro e' abilitato a stabilire la soglia cui e' subordinata l'erogazione dei pagamenti statali, comporta che la discrezionalita' del Ministro si eserciti entro confini ragionevolmente delimitati. Inoltre non puo' dirsi che si introducano elementi di incertezza circa il limite di giacenza e circa la base cui si commmisura il limite di giacenza. Non e', pertanto, fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevata con ricorsi delle Regioni Lombardia e Veneto. - V. anche sul sistema di tesoreria unica, sentenze nn. 412/1993 e 171/1999.

Massima n. 25873

Stabilire obiettivi globali di contenimento del fabbisogno finanziario generato dalla spesa regionale, nell'ambito e ai fini degli obiettivi generali di finanza pubblica fissati dagli strumenti della programmazione finanziaria nazionale, rientra nell'ambito dei compiti di coordinamento della finanza pubblica che l'art. 119 della Costituzione attribuisce alla legge della Repubblica. Non e', pertanto, fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 48, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevata con ricorsi delle Regioni Lombardia e Veneto.

Massima n. 25874

La previsione dell'art. 48, comma 4, a tenor del quale, nel caso di andamenti del fabbisogno incompatibili con gli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 1998-2000, sono proposte "le iniziative da assumere, ivi compresa la eventuale introduzione di vincoli sugli utilizzi delle disponibilita' esistenti sui conti di tesoreria unica da disporre con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica", non incide sull'autonomia regionale, poiche' il potere di proposta attribuito alla Conferenza Stato-Regioni, e cioe' alla massima sede di coordinamento fra Governo nazionale e governi regionali, nonche' la fissazione in tale sede dei criteri di rilevazione dell'andamento del fabbisogno, cui si collegano le eventuali misure in caso di andamenti incompatibili con gli obiettivi, escludono che le Regioni siano soggette a provvedimenti unilaterali. Esse concorrono infatti responsabilmente con il Governo alla definizione delle misure necessarie ancorche' di queste ultime non sia precisato il contenuto, salvo i vincoli sugli utilizzi delle disponibilita' esistenti sui conti di tesoreria unica, la cui previsione appare rispettosa dei principi costituzionali; mentre l'imposizione eventuale di altre misure, che fossero, per il loro contenuto, lesive dell'autonomia finanziaria regionale, potrebbe sempre essere contrastata dalle Regioni interessate con gli opportuni strumenti, ivi compreso il conflitto di attribuzioni. Non e', pertanto, fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 48, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost. dalla Regione Lombardia in via principale.

Massima n. 25875

E' costituzionalmente illegittimo - nella parte riguardante le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - l'art. 48, comma 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, secondo cui le regioni e gli enti locali interessati sospendono i pagamenti ad eccezione di quelli che possono arrecare danni patrimoniali all'ente o a soggetti che intrattengono con l'ente rapporti giuridici e negoziali, in quanto esso incide in modo irragionevolmente severo sull'autonomia di spesa degli enti, operando su procedimenti di spesa gia' avviati: mal si concilia dunque con lo 'status' costituzionale delle Regioni.

Massima n. 25876

E' costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117 Cost. - l'art. 49, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale stabilisce che <>, in forza di un silenzio-assenso che si sarebbe formato, gli strumenti urbanistici adottati sotto il vigore dei decreti-legge decaduti (succedutisi dal 1994 al 1996) e che il termine di centottanta giorni previsto per la formzione del silenzio-assenso, non maturato sotto il vigore di alcuno dei singoli decreti legge, "si intende raggiunto nel periodo di vigenza dei successivi decreti legge". Infatti al legislatore statale non puo' ritenersi consentito disporre con efficacia retroattiva che l'approvazione espressa degli strumenti urbanistici da parte della Regione, richiesta dalla legge regionale, deve intendersi come non necessaria, e che strumenti non approvati dalla Regione debbono intendersi ciononostante operanti. In tal modo infatti il legislatore statale, lungi dallo stabilire, nell'ambito della sua competenza, principi fondamentali per la successiva legislazione regionale, ai sensi dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, viene ad invadere la sfera della competenza legislativa regionale, e anzi a vanificare, per il passato, l'efficacia della legislazione regionale a suo tempo validamente in vigore. - V. anche, in relazione agli effetti della clausola di sanatoria qui considerata, sentenze nn. 429 e 244/1997.

Massima n. 25877

Non lede le attribuzioni regionali la disposizione dell'art. 55, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la cui prima parte si riferisce ad obiettivi generali della programmazione nazionale, come tali suscettibili di costituire il "quadro" nel quale si inscrivono anche le politiche regionali di settore. Ne' la delega legislativa prevista dalla seconda parte dello stesso comma 14 e' di per se' lesiva delle competenze regionali, e non modifica ne' tende a modificare l'esistente riparto delle competenze fra Stato e Regioni: essa deve essere intesa nel senso che riguarda la disciplina di oggetti rientranti nella competenza dello Stato - come del resto suggerisce il riferimento, nell'ambito dei principi e criteri direttivi, a materie sicuramente tali, quali gli oneri fiscali e contributivi, il costo del denaro, i servizi assicurativi all'esportazione - e per il resto consente solo di stabilire eventualmente disposizioni di principio, nell'ambito dei piu' generali principi enunciati nella stessa norma di delega, o disposizioni di coordinamento. Ne' puo' trascurarsi il fatto che, tenendo conto delle interferenze con la materia di spettanza regionale, la disposizione in esame prevede che il decreto legislativo sia emanato sentita la Conferenza Stato-Regioni. Non e', pertanto, fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 55, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevata in riferimento agli artt. 5, 117 e 118 Cost. con ricorso della Regione Veneto.

Massima n. 25878

Sono inammissibili, in quanto non sono in alcun modo argomentate, le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 32, commi 2, 4, e 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevate in riferimento agli artt. 2, 32 e 97 Cost. dalle Regioni Lombardia e Veneto.

Massima n. 25879

Sono inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale, in quanto non sono in alcun modo argomentate, relative all'art. 39, comma 19 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevate riferimento agli artt. 32, 97 e 128 Cost., con ricorsi delle Regioni Lombardia e Veneto.

Massima n. 25880

E' inammissibile, in quanto non e' in alcun modo argomentata, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevata in riferimento all'art. 97 Cost. con ricorsi delle Regioni Lombardia e Veneto.

Massima n. 25881

E' inammissibile - in quanto non e' in alcun modo argomentata - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 48, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevata in riferimento all'art. 97 Cost. dalle Regioni Lombardia e Veneto.

Massima n. 25882

E' inammissibile - in quanto non e' in alcun modo argomentata - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 48, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevata in riferimento all'art. 97 Cost. con ricorso della Regione Lombardia.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

a) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 10, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica);

b) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 48, comma 5, della predetta legge 27 dicembre 1997, n. 449;

c) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 49, comma 18, della predetta legge 27 dicembre 1997, n. 449;

d) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della predetta legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 5, 81, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalle Regioni Lombardia e Veneto con i ricorsi in epigrafe (r. ric. nn. 13 e 14 del 1998):

art. 32, commi 2, 4 e 5

art. 34, comma 1

art. 37

art. 39, comma 19

art. 41, comma 1

art. 43, comma 3

art. 44, comma 4

art. 47, comma 1

art. 48, comma 1;

e) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48, comma 4, della predetta legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Lombardia con il ricorso in epigrafe (r. ric. n. 13 del 1998);

f) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della predetta legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 5, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso in epigrafe (r. ric. n. 14 del 1998):

art. 17, comma 10, primo periodo

art. 17, comma 22

art. 17, comma 29

art. 18

art. 32, comma 15

art. 41, comma 3

art. 55, comma 14;

g) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 32, commi 2, 4, 5; 34, comma 1; 37; 39, comma 19; 47, comma 1; 48, comma 1, della predetta legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 32, 97, 128 della Costituzione, dalle Regioni Lombardia e Veneto con i ricorsi in epigrafe (r. ric. nn. 13 e 14);

h) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 17, comma 29, e 32, comma 15, della predetta legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 32 e 97 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso in epigrafe (r. ric. n. 14);

i) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48, comma 4, della predetta legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevata, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dalla Regione Lombardia con il ricorso in epigrafe (r. ric. n. 13).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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