Corte costituzionale
Sentenza n. 229/1999
Corte cost., sent. 11 giugno 1999, n. 229
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 229/1999
- Data di deposito
- 11 giugno 1999
- Data di decisione
- 7 giugno 1999
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:229
Norme oggetto del giudizio
- art. 17, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973
- art. 28, legge n. 449 del 27 dicembre 1997
- art. 36-bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973
- art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 506 del 27 settembre 1979
Parametri
Massime
Massima n. 24744
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, 24, 53, 97, 101, 102, 108 e 113 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 28 l. 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) - a tenore del quale "il primo comma dell'art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nel testo da applicare sino alla data stabilita nell'art. 16 d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, deve essere interpretato nel senso che il termine in esso indicato, avendo carattere ordinatorio, non e' stabilito a pena di decadenza" - per aver attribuito, con efficacia retroattiva, carattere di ordinarieta' ad un termine che la giurisprudenza della Commissione tributaria centrale e della Corte di cassazione aveva invece qualificato come perentorio, in quanto, con riferimento al principio di ragionevolezza - posto che il legislatore ordinario, nel rispetto del limite previsto dall'art. 25 Cost. relativamente alla legge penale, puo' emanare norme con efficacia retroattiva, interpretative o innovative che esse siano, a condizione che la retroattivita' trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si ponga in contrasto con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti; e che esiste una significativa divergenza di opinioni, manifestatasi tanto nella giurisprudenza di merito quanto in dottrina, sulla natura del termine per la liquidazione delle imposte che risultano dovute in base al controllo "formale" delle dichiarazioni, previsto dall'art. 36'-bis' d.P.R. n. 600 del 1973, come mod. dall'art. 1 d.P.R. n. 506 del 1979, e riguardo al coordinamento tra detta norma e l'art. 17, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973, concernente i termini per l'iscrizione a ruolo delle imposte liquidate in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti - la norma denunciata trova la giustificazione della propria efficacia retroattiva nella esistenza di un obiettivo dubbio ermeneutico sulla natura del termine previsto dall'art. 36-bis, nella gravita' delle conseguenze che da siffatta incertezza derivano in una materia delicata quale quella dei controlli sulle dichiarazioni dei redditi, e nella circostanza che l'interpretazione imposta dal legislatore risulta compatibile con il testo della norma ed anzi conforme ad una delle letture gia' prospettate dalla giurisprudenza; in quanto, con riferimento al principio dell'affidamento, per un verso, nessun legittimo affidamento poteva sorgere sulla base di un'interpretazione della norma tutt'altro che pacifica e consolidata, e, per l'altro, l'art. 36-bis non ha contenuto precettivo nei confronti dei contribuenti, ma pone un termine a carico dell'amministrazione finanziaria per la liquidazione delle maggiori imposte accertate a seguito di controllo "formale", sicche' deve escludersi che la situazione soggettiva degli interessati possa, sotto tale aspetto, ritenersi meritevole di tutela; in quanto, con riferimento alle attribuzioni del potere giudiziario, al diritto di difesa ed al diritto di tutela giurisdizionale avverso gli atti della p.a., l'efficacia retroattiva della norma non incide sulla "potestas indicandi", bensi' sul modello di decisione cui l'esercizio di tale potesta' deve attenersi; in quanto, con riferimento al principio della capacita' contributiva, oltre a non ricorrere i presupposti per la formazione di un legittimo affidamento, il principio sancito dall'art. 53 Cost. ha carattere oggettivo, riferendosi ad indici concretamente rivelatori di ricchezza e non gia' a stati soggettivi di affidamento del contribuente; ed in quanto il principio di buon andamento ed imparzialita' della p.a., non comporta necessariamente che tutti i termini a questa imposti per il compimento delle proprie attivita' debbano avere carattere perentorio, tenuto conto, altresi', che la disposizione denunciata, nel riconoscere come ordinatorio il termine di cui all'art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, non lascia priva di termini decadenziali l'attivita' di controllo "formale" delle dichiarazioni, trovando comunque applicazione l'art. 17 d.P.R. n. 602 del 1973. - S. nn. 13/1977, 143/1982, 155/1990, 402/1993, 153 e 397/1994, 311 e 376/1995, 432/1997; O. nn. 542/1987, 167/1996.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), sollevata, con le ordinanze in epigrafe, dalla Commissione tributaria provinciale di Ancona, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 102 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Pisa, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Trento, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Parma, in riferimento agli artt. 3, 97, primo comma, 101, secondo comma, 102, primo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Viterbo, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Torino, in riferimento agli artt. 3 e 101, secondo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Genova, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'11 giugno 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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